Sentenza 29 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui.
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16192-2009 proposto da:
TO LI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
LL NG CLLNGL54S29B3490, NC DA [...], LL VA CLLSVN59D09B3490, LL RM CLLNRM7IE63F443O, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato CIUTI DANIELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALTER BERALDO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 509/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato DINO DEI ROSSI, con delega dell'Avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DANIELE CIUTI, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza del ricorso ex art. 385 c.p.c., comma 4 condanna aggravata alle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29/4/1993 CO NG, CO LV, CO OR e AN DA comproprietari di un fondo AT NO il quale pretendeva di esercitare un diritto di servitù di passaggio convenivano in giudizio il AT e chiedevano dichiararsi l'inesistenza della servitù, la cessazione di ogni molestia volta a impedire, ostacolare o diminuire il pieno godimento del loro fondo nonché il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, con inibitoria del transito sul loro mappale. Il convenuto deduceva che sul fondo esisteva da tempo immemorabile una strada poderale, tra i mappali di sua proprietà e il mappale 6 di proprietà degli attori, da sempre utilizzata con ogni mezzo dalla sua famiglia per accedere ai propri terreni altrimenti interclusi;
chiedeva il rigetto delle domande e in via riconvenzionale, la declaratoria dell'usucapione della servitù di passaggio pedonale e con ogni mezzo della strada poderale.
Con sentenza del 10/8/2004 previo espletamento di prove orali e CTU, il Tribunale di Treviso dichiarava l'inesistenza del diritto di servitù, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il convenuto, al quale inibiva il transito sul mappale 6, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 6.550,000. L'appello del AZ era rigettato (salvo con riferimento all'ammontare della liquidazione del danno, ridotta ad Euro 3.000)dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 18/3/2009. La Corte di appello:
- rigettava l'impugnazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza (la mancata enunciazione, nel dispositivo della sentenza, dell'inesistenza della servitù di passaggio e della condanna alla cessazione delle turbative) in quanto era da ritenere una semplice svista essendo chiaramente espresso in motivazione il giudizio di fondatezza delle domande formulate dagli attori;
- rigettava il motivo relativo al mancato accoglimento della domanda di usucapione osservando che le prove orali (in contrasto tra loro) non consentivano di ritenere provata l'usucapione della servitù di passaggio sul mappale 6;
accoglieva parzialmente il motivo concernente la liquidazione dei danni osservando che correttamente era sto ritenuto provato il pregiudizio patrimoniale subito dagli attori per l'illegittimo passaggio con danno al fondo attoreo che aveva subito l'interruzione della limitazione erbosa tra le proprietà, ma riduceva l'importo da Euro 6.500,00 ad Euro 3.000;
riteneva inammissibile il motivo relativo all'eccessività della liquidazione delle spese del primo grado in quanto la generica doglianza di liquidazione non conforme alle tariffe non specificava le violazioni che si intendevano sottoporre al giudicante. ZZ NO ha proposto ricorso affidato a sei motivi. CO NG, AN DA, CO LV e CO OR hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione;
sostiene che la circostanza che i testi di controparte avessero affermato non lo avessero mai visto transitare sulla strada che insisteva sulla proprietà degli attori non era di per sè indicativo di un insanabile contrasto con le deposizioni dei testi che avevano confermato i suoi assunti in quanto era possibile che egli transitasse quando i testi di controparte non lo vedevano.
1.1 Il motivo è inammissibile in quanto il Giudice di Appello ha in primo luogo confermato la valutazione di merito del giudice di primo grado circa l'onere della prova gravante sul ZZ (il quale era tenuto a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per l'usucapione) e circa il fallimento della relativa prova per la non univocità delle testimonianze, contrapponendosi quelle che escludevano l'esercizio del passaggio a quelle che invece lo affermavano. Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 è consentito ricorrere in cassazione per vizio della motivazione, se l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione riguarda un fatto decisivo.
A tale proposito questa Corte si è già espressa affermando che il ricorrente il quale in sede di legittimità denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse;
per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 30/7/2010 n. 17915; Cass. 17/7/2014 n. 16368; Cass. 17/7/2007 n.
15952, seppure in tema di valutazione della consulenza). Il motivo è pertanto inammissibile per assoluta genericità. Nè è possibile ritenere che la sentenza dia per pacifico che sulla base delle testimonianze favorevoli al AT (delle quali non è riportato il contenuto), la domanda avrebbe dovuto essere accolta, perché la sentenza si è limitata a registrare un contrasto tra elementi probatori favorevoli ed elementi probatori contrari e la mancanza di prova, senza entrare nel merito della decisività di quelli favorevoli.
Sarebbe stato onere del ricorrente riportare il contenuto delle testimonianze al fine di illustrare la decisività della censura proposta anche con riferimento ai presupposti temporali necessari per l'usucapione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. perché il giudice di appello non avrebbe valutato le prove con prudente apprezzamento in quanto avrebbe omesso di accertare se le deposizioni fossero sulle stesse circostanze di fatto e se effettivamente fossero in inconciliabile contrasto tra loro. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto chiede se il Giudice abbia omesso di accertare se le mere deposizioni testimoniali rese in forma negativa dell'accadimento di un fatto siano suscettibili di per sè in assenza di altri elementi di valutazione, a determinare un radicale contrasto tra le testimonianze.
2.1 La deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, se il giudice abbia invece dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento;
invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (Cass. 19/6/2014 n. 13960; Cass. 20/12/2007 n. 26965). Ne discende l'inammissibilità del motivo,
mentre quanto alla valutazione della motivazione della sentenza il motivo resta assorbito dalle considerazioni svolte per rigettare il primo motivo fondate sul difetto di specificità nella formulazione del motivo che non ne consente di apprezzarne la decisività, neppure con riferimento all'esistenza o meno di un contrasto insanabile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa o insufficiente e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe individuato il danno nell'aggravamento del passaggio con l'apertura (mediante l'interruzione di una delimitazione erbosa) di un passaggio per accedere alla casa.
Invece il giudice di appello avrebbe ravvisato il danno non nell'aggravamento del passaggio, ma nei costi necessari per il ripristino della delimitazione erbosa e avrebbe ridotto l'importo risarcitorio, senza peraltro indicare i parametri e i criteri in base ai quali ha effettuato la nuova liquidazione e liquidando in misura eccessiva in quanto i pochi metri di ciglio erboso avrebbero potuto essere ripristinati con pochi Euro.
3.1 Il motivo è infondato.
La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26/1/2010 n. 1529; Cass. 19/5/2010 n. 13218). Nella specie nuovamente il motivo di ricorso per vizio di motivazione è carente di specificità in quanto assume in modo assolutamente generico che la liquidazione sarebbe in contrasto con i dati di comune esperienza tenuto conto che sarebbero "pochi" (senza alcuna più precisa indicazione) i metri oggetto di rifacimento del manto erboso. Il motivo deve quindi essere rigettato.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c.; sostiene che il giudice di appello avrebbe liquidato il danno sulla base di elementi che non erano nella sua disponibilità e neppure offerti dalla parte e che non erano stati addotti elementi utili per la liquidazione del danno. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede se costituisca violazione dell'art. 115 c.p.c. la decisione del giudice del merito di liquidare il danno in via equitativa, a prescindere da elementi o criteri di quantificazione offerto dalle parti o sulla base di nozioni di fatto che non rientrano nella comune esperienza.
4.1 Il motivo è infondato.
Gli attori avevano esercitato una "actio negatoria servitutis" ex art. 949 c.c.; tale azione è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. Cass. 5/8/2005 n. 16495). Il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. 15/4/1987 n. 3722), ma nella specie il pregiudizio patrimoniale è stato ravvisato nei costi di ripristino del manto erboso che svolgeva la funzione di separare i due fondi.
Il dato fattuale era emerso dalla CTU e risulta non solo incontroverso, ma ammesso dallo stesso ricorrente il quale lamenta unicamente che la rimessione in pristino coinvolgerebbe una superficie minima;
pertanto il giudice non poteva esimersi dal valutare tale risultanza che non aveva bisogno di essere provata in quanto pacifica.
Per il resto, il giudice di appello, sulla base di questo dato incontroverso (e quindi indicando l'elemento di fatto valorizzato) e in presenza della specifica richiesta di liquidazione del danno, ha operato una valutazione equitativa consentita dall'art. 1226 richiamato dall'art. 2056 c.p.c.; tale valutazione è appunto consentita allorché non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare;
ne discende che non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 434 c.p.c. e sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile per genericità il motivo di appello con il quale era censurata per violazione dei massimi tariffari la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice di primo grado;
il ricorrente assume che nell'impugnare la liquidazione delle spese per violazione dei massimi tariffari, non aveva altro onere se non quello di dedurre ,la violazione, senza indicare le voci tariffarie che erano violate, perché il giudice di appello era tenuto a verificare di ufficio che la liquidazione fosse stata legittimamente effettuata. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto chiede se il Giudice di Appello, in presenza di censura mossa in atto di appello, sia tenuto a vagliare se la liquidazione sia stata effettuata entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera effettivamente svolta anche in assenza dell'indicazione da parte dell'appellante delle singole poste contestate e dell'indicazione delle singole voci di tariffa che sarebbero state violate.
5.1 Il motivo è infondato.
Nonostante il risalente precedente (Cass. n. 6699 del 1988) richiamato dal ricorrente, si deve rilevare che, secondo la successiva e prevalente giurisprudenza di questa Corte la disposizione dell'art. 342 c.p.c. (nella specie applicabile, non vertendosi in materia di appello secondo il rito del lavoro e quindi non essendo applicabile l'art. 434 c.p.c.), il requisito della specificità dei motivi di appello è funzionale non solo all'individuazione delle questioni che delimitano l'oggetto del riesame, ma anche all'individuazione delle concrete ragioni di censura;
sotto questo profilo non è censurabile la valutazione del giudice di appello che ha ritenuto che la censura di violazione dei massimi tariffari senza alcuna ulteriore specificazione (non risultando neppure indicato quale sarebbe stato il massimo tariffario o quali le voci liquidate con violazione della tariffa) non rispondesse al requisito di specificità (cfr. per il principio della necessaria specificità seppure con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. 27/10/2005 n. 20904).
6. Con il sesto motivo il ricorrente, premesso che in motivazione il giudice di appello ha affermato di compensare per 1/4 le spese e di porre a carico dell'appellato CC i restanti 3/4 e premesso che nel dispositivo i 3/4 erano posti a carico di esso appellante, deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c. e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per insanabile contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo in quanto dalla motivazione non sarebbe possibile stabilire se il giudice intendesse porre le spese del grado per 3/4 a carico delle controparti o invece a carico dell'appellante;
formulando il quesito di diritto chiede se la statuizione in motivazione della condanna parziale alle spese a carico dell'appellato in ragione della parziale soccombenza seguita invece nel dispositivo dalla condanna dell'appellante per le medesime ragioni di parziale soccombenza determina la nullità della relativa statuizione per l'impossibilità di determinare in concreto a chi, tra parte appellata o appellante il comando era rivolto.
6.1 Il motivo è manifestamente infondato perché non sussiste alcun contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo un errore materiale al quale può essere posto rimedio con il procedimento di correzione. La parola appellato, seguita da CC, che compare nella motivazione della sentenza con la quale sono poste a suo carico i 3/4 delle spese del grado costituisce un evidentissimo errore materiale per le seguenti ragioni:
- dalla motivazione della sentenza risulta del tutto chiara la volontà di porre a carico del CC (individuato nel ZZ) le spese del grado, tenuto conto che le domande proposte nei suoi confronti erano state integralmente accolte ed egli era del tutto CC all'esito del giudizio, malgrado il parziale accoglimento di un solo motivo di appello, relativo, però, non già alla debenza del risarcimento, ma al suo importo;
il singolare "appellato CC" al posto di appellati MB (come in ipotesi avrebbero dovuto essere indicati gli appellati) rende ancora più evidente l'errore commesso.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto CC, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ZZ NO a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 3000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sul compenso per spese forfetarie, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2014