CASS
Sentenza 23 luglio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen., in quanto il regime speciale prevede un limite inderogabile di un colloquio al mese.

  • Accolto
    Eccesso dei limiti del sindacato giurisdizionale in sede di ottemperanza

    La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, ritenendo che il procedimento di ottemperanza non potesse essere disposto con riguardo alla condizione di detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dato che l'ordinanza presupposta era stata emessa in un contesto di misura di sicurezza detentiva ormai esaurita.

  • Accolto
    Ottemperanza a provvedimento relativo a diversa situazione detentiva

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza presupposta, emessa in un contesto di misura di sicurezza detentiva, non potesse estendere la propria efficacia a titoli di detenzione di differente tipologia.

  • Accolto
    Contraddittorietà della decisione e incompetenza territoriale

    La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, assorbendo le ulteriori censure.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2026, n. 27978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27978
Data del deposito : 23 luglio 2026

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