CASS
Sentenza 23 luglio 2026
Sentenza 23 luglio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Udine Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha disposto l’incremento ad almeno due al mese dei colloqui visivi di XXXXXXXXXXXXXXXXX con i propri familiari, in ottemperanza al provvedimento del medesimo Magistrato, in data 5 marzo 2025, il quale, mentreXXXXXXXXX era sottoposto a misura di sicurezza detentiva presso la Casa di reclusione di ME (UD), aveva emesso disposizione di analogo contenuto non adempiuta. Alla data di emissione dell’ordinanza di ottemperanza il condannato si trovava ristretto nella Casa di reclusione di Milano Opera, in regime detentivo di cui all’art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in forza del ripristino dell’esecuzione della pena detentiva con emissione di nuovo titolo esecutivo il 24 giugno 2025. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite Penale Sent. Sez. 1 Num. 27978 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 05/05/2026 dell’Avvocatura dello Stato, articolandolo in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen. per avere l’ordinanza impugnata disposto l’incremento dei colloqui con i familiari in contrasto col limite tassativo di cui al suddetto disposto “di uno al mese”. Rileva il Ministero che tale limitazione quantitativa costituisce elemento essenziale del regime differenziato e non è derogabile in assenza di specifiche previsioni normative, essendo stata, altresì, ritenuta costituzionalmente legittima in quanto funzionale alle peculiarità del regime speciale. Osserva che il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di derogare ad essa sulla base di un’interpretazione estensiva della sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2021, che tuttavia è interpretativa di rigetto e non vincolante erga omnes e riguarda le persone sottoposte a misura di sicurezza nel presupposto del principio del doppio binario.
2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., per eccesso dei limiti del sindacato giurisdizionale in sede di ottemperanza. Si rileva che il procedimento di ottemperanza, ai sensi del suddetto disposto, ha natura meramente esecutiva e non consente al giudice di introdurre modifiche sostanziali all’ordinanza presupposta;
e che nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza ha confermato una disposizione originariamente emessa quando XXXXXXXXXera sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nonostante il sopravvenuto mutamento del titolo esecutivo. Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste un inscindibile nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e la specifica situazione detentiva che ne costituisce il presupposto;
e il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile, l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto.
2.3. Con il terzo motivo viene eccepita violazione dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. Lamenta il ricorrente che il procedimento di ottemperanza ha avuto ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza ad un provvedimento che si riferisce a situazione di restrizione diversa anche territorialmente.
2.4. Col quarto motivo vengono rilevati violazione degli artt. 35-bis, comma 5, Ord. pen. e 677 cod. proc. pen. per contraddittorietà della decisione e incompetenza territoriale. Ci si duole che il Magistrato di sorveglianza abbia disposto, in esecuzione dell’ordinanza del 5 marzo 2025, l’incremento dei colloqui visivi, subordinando tale disposizione a una condizione sospensiva e in particolare all’esito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, nuovamente investito in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
e che, mantenendo fino a detto esito l’incremento dei colloqui, abbia ecceduto la propria competenza territoriale, effettuando una valutazione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza, di competenza, in presenza del trasferimento del detenuto presso la Casa di reclusione di Milano - Opera, del Magistrato di sorveglianza di Milano. Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento senza o con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 5 marzo 2025 da ottemperare risulta essere stata adottata sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito. Risulta, invero, dalla ricostruzione effettuata dallo stesso Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato che, al momento in cui è stato emesso il provvedimento da ottemperare, il condannato era detenuto in regime di misura di sicurezza detentiva, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 29 giugno 2015. Ciò in quanto con provvedimento di rideterminazione della pena n. SIEP 594/2021 del 3/08/2023 era stato scarcerato, essendo venuto meno l’originario titolo detentivo, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024. Al momento in cui è intervenuta l’ordinanza impugnata, il titolo detentivo sofferto era, invece, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024 e dunque il ricorrente stava espiando la pena detentiva ripristinata con provvedimento della Procura generale presso detta Corte del 24/06/2025. Si tratta evidentemente di titoli detentivi di diversa tipologia che non consentono l’ultrattività del provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza, la cui ottemperanza è stata disposta dal provvedimento impugnato. E ciò alla luce del consolidato principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui in tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento (Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285787: in motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa). Principio, 3 che trova il suo fondamento nell’inscindibile nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato, dal quale discende che il titolo ormai esaurito non possa estendere la propria efficacia rispetto a titoli di detenzione di differente tipologia. L’ottemperanza si giustifica con riferimento alla precedente condizione di internato del condannato e alle specifiche ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2021 riguardante le persone sottoposte a misura di sicurezza, richiamata dal provvedimento impugnato, ma non poteva essere disposta con riguardo alla condizione (subentrata col nuovo titolo esecutivo) del suddetto come detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., attualmente nella Casa di reclusione di Milano-Opera, di cui dà atto lo stesso provvedimento di ottemperanza. Regime, nel quale, peraltro, i colloqui dei detenuti sono limitati, in modo inderogabile, ai sensi del disposto di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen., di cui è stato escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 28597 del 5/08/2025, [...]), ad uno soltanto al mese. 2. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, restando assorbite le ulteriori censure. Va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimento sulle condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha disposto l’incremento ad almeno due al mese dei colloqui visivi di XXXXXXXXXXXXXXXXX con i propri familiari, in ottemperanza al provvedimento del medesimo Magistrato, in data 5 marzo 2025, il quale, mentreXXXXXXXXX era sottoposto a misura di sicurezza detentiva presso la Casa di reclusione di ME (UD), aveva emesso disposizione di analogo contenuto non adempiuta. Alla data di emissione dell’ordinanza di ottemperanza il condannato si trovava ristretto nella Casa di reclusione di Milano Opera, in regime detentivo di cui all’art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in forza del ripristino dell’esecuzione della pena detentiva con emissione di nuovo titolo esecutivo il 24 giugno 2025. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite Penale Sent. Sez. 1 Num. 27978 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 05/05/2026 dell’Avvocatura dello Stato, articolandolo in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen. per avere l’ordinanza impugnata disposto l’incremento dei colloqui con i familiari in contrasto col limite tassativo di cui al suddetto disposto “di uno al mese”. Rileva il Ministero che tale limitazione quantitativa costituisce elemento essenziale del regime differenziato e non è derogabile in assenza di specifiche previsioni normative, essendo stata, altresì, ritenuta costituzionalmente legittima in quanto funzionale alle peculiarità del regime speciale. Osserva che il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di derogare ad essa sulla base di un’interpretazione estensiva della sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2021, che tuttavia è interpretativa di rigetto e non vincolante erga omnes e riguarda le persone sottoposte a misura di sicurezza nel presupposto del principio del doppio binario.
2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., per eccesso dei limiti del sindacato giurisdizionale in sede di ottemperanza. Si rileva che il procedimento di ottemperanza, ai sensi del suddetto disposto, ha natura meramente esecutiva e non consente al giudice di introdurre modifiche sostanziali all’ordinanza presupposta;
e che nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza ha confermato una disposizione originariamente emessa quando XXXXXXXXXera sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nonostante il sopravvenuto mutamento del titolo esecutivo. Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste un inscindibile nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e la specifica situazione detentiva che ne costituisce il presupposto;
e il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile, l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto.
2.3. Con il terzo motivo viene eccepita violazione dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. Lamenta il ricorrente che il procedimento di ottemperanza ha avuto ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza ad un provvedimento che si riferisce a situazione di restrizione diversa anche territorialmente.
2.4. Col quarto motivo vengono rilevati violazione degli artt. 35-bis, comma 5, Ord. pen. e 677 cod. proc. pen. per contraddittorietà della decisione e incompetenza territoriale. Ci si duole che il Magistrato di sorveglianza abbia disposto, in esecuzione dell’ordinanza del 5 marzo 2025, l’incremento dei colloqui visivi, subordinando tale disposizione a una condizione sospensiva e in particolare all’esito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, nuovamente investito in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
e che, mantenendo fino a detto esito l’incremento dei colloqui, abbia ecceduto la propria competenza territoriale, effettuando una valutazione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza, di competenza, in presenza del trasferimento del detenuto presso la Casa di reclusione di Milano - Opera, del Magistrato di sorveglianza di Milano. Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento senza o con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 5 marzo 2025 da ottemperare risulta essere stata adottata sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito. Risulta, invero, dalla ricostruzione effettuata dallo stesso Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato che, al momento in cui è stato emesso il provvedimento da ottemperare, il condannato era detenuto in regime di misura di sicurezza detentiva, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 29 giugno 2015. Ciò in quanto con provvedimento di rideterminazione della pena n. SIEP 594/2021 del 3/08/2023 era stato scarcerato, essendo venuto meno l’originario titolo detentivo, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024. Al momento in cui è intervenuta l’ordinanza impugnata, il titolo detentivo sofferto era, invece, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/09/2024 e dunque il ricorrente stava espiando la pena detentiva ripristinata con provvedimento della Procura generale presso detta Corte del 24/06/2025. Si tratta evidentemente di titoli detentivi di diversa tipologia che non consentono l’ultrattività del provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza, la cui ottemperanza è stata disposta dal provvedimento impugnato. E ciò alla luce del consolidato principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui in tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento (Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285787: in motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa). Principio, 3 che trova il suo fondamento nell’inscindibile nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato, dal quale discende che il titolo ormai esaurito non possa estendere la propria efficacia rispetto a titoli di detenzione di differente tipologia. L’ottemperanza si giustifica con riferimento alla precedente condizione di internato del condannato e alle specifiche ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2021 riguardante le persone sottoposte a misura di sicurezza, richiamata dal provvedimento impugnato, ma non poteva essere disposta con riguardo alla condizione (subentrata col nuovo titolo esecutivo) del suddetto come detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., attualmente nella Casa di reclusione di Milano-Opera, di cui dà atto lo stesso provvedimento di ottemperanza. Regime, nel quale, peraltro, i colloqui dei detenuti sono limitati, in modo inderogabile, ai sensi del disposto di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen., di cui è stato escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 28597 del 5/08/2025, [...]), ad uno soltanto al mese. 2. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, restando assorbite le ulteriori censure. Va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimento sulle condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.