Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AL SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per IT, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AL SA IT avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di ZO ER, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione OS (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b). 2. Ricorre AL SA IT, a mezzo dei difensori avv. AL NI MI e avv. Andrea Gianninò, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per IT, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AL SA IT avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di ZO ER, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione OS (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b). 2. Ricorre AL SA IT, a mezzo dei difensori avv. AL NI MI e avv. Andrea Gianninò, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva