CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 249/2026 CC - 25/02/2026 R.G.N. 43645/2025 sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti di RA LV, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza dell'il novembre 2025 della Corte di appello di Torino;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VIde LA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie dell'Avv. Claudio Novaro, del foro di Torino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il giorno 1 dicembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda formulata da LV RA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 9 febbraio 2019 - data in cui veniva tratto in arresto - al 13 febbraio 2019 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2022. 1.1. Più in particolare, LV RA fu tratto in arresto per i reati di resistenza, lesioni, devastazione e armi, in occasione della sua partecipazione al Penale Sent. Sez. 4 Num. 16555 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 25/02/2026 corteo di protesta contro lo sgombero dell'immobile "Asilo occupato" da parte della polizia. Con ordinanza del 13 febbraio 2019, in esito all'udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'ordinanza impugnata ha escluso la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e quindi che la condotta tenuta potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione: LV RA infatti non era travisato, né indossava caschi, né portava armi né, al momento in cui fu tratto in arresto, era vicino agli autori materiali delle condotte violente, mantenendosi nelle retrovie del corteo in posizione defilata. "Tali elementi in fatto, desunti dall'analisi della sentenza di assoluzione, i giudici della riparazione hanno ritenuto fossero indicativi di un atteggiamento connotato da superficialità e leggerezza, tale da integrare una ipotesi di colpa lieve, idonea ad incidere sulla entità della somma liquidata a titolo di indennizzo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale, con riguardo all'art. 314 cod. proc. pen. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta dell'RA: è incontestato, infatti, che il ricorrente partecipò all'intera manifestazione, nella consapevolezza delle azioni violente compiute da terzi soggetti. A fronte di tali elementi, la Corte d'appello, valutando soltanto la sentenza di assoluzione, è giunta immotivatamente ad escludere l'esistenza della condotta ostativa, così violando anche consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di t onviVen}a passiva. • 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se il richiedente, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 2.1. Nel valutare il comportamento del richiedente, i giudici della riparazione hanno richiamato il principio per cui deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01). Quanto, invece, al grado della colpa, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve - purché apprezzabile, che, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare, del quantum debeatur - a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01). È stato anche affermato, e va qui ribadito, che la colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889 - 01). Tali principi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2 aprile 1999, n. 109, si applicano anche all'ipotesi di detenzione subita a causa di un arresto in flagranza negli stessi limiti previsti per la custodia cautelare (Sez. 4, n. 1491 del 3 11/05/1999, Ministero del Tesoro, Rv. 214993 - 01). In tali casi, però, il comportamento gravemente colposo o doloso deve essere valutato non con riferimento al parametro della gravità indiziaria, come nell'ipotesi dell'ordinanza di custodia cautelare, ma a quello dello stato di flagranza e dell'ipotizzabilità di uno dei reati elencati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. 2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta del richiedente, per come emersa in esito al giudizio assolutorio, si fosse risolta in un atteggiamento passivo, di mera adesione alla manifestazione di protesta, sebbene quest'ultima avesse assunto contenuti chiaramente violenti. Inoltre, ha ritenuto che la condotta fosse connotata da superficialità e leggerezza. 2.2.1. In tal modo, tuttavia, la Corte della riparazione non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, non avendo indicato quali parametri ha utilizzato per escludere la gravità della colpa in capo al richiedente. Invero, da un lato, ha evidenziato la piena consapevolezza dell'istante di trovarsi all'interno di un gruppo di soggetti resisi responsabili di condotte violente, precisando che - a differenza di altri manifestanti che si erano allontanati, quando il corteo era degenerato - aveva continuato a parteciparvi fino alla fine. Ciò era accaduto nonostante le condotte poste in essere da parte di soggetti travisati e anche armati divenissero via via più allarmanti, essendo degenerate in aggressioni alle forze dell'ordine, in danneggiamenti, anche di beni pubblici, in lanci di petardi, di bombe carta, di due molotov e di oggetti contundenti, nell'incendio di un autobus e di diversi cassonetti dei rifiuti, fino ad arrivare addirittura all'assalto di una caserma dei Carabinieri (pp. 6 e 7 ordinanza impugnata). Dall'altro, e contraddittoriamente, ha invece qualificato la colpa come lieve, valutando il complessivo comportamento come «ingenuo, superficiale, connotato da leggerezza, immaturità e, probabilmente, scarsa dimestichezza con le dinamiche proprie di cortei che, come quello del 9 febbraio 2019, vedevano il compimento anche di gesti violenti, via via intensificatisi e prevedibilmente destinati a degenerare in scontri con le forze dell'ordine, come quello poi avvenuto», valorizzando il dato per cui la partecipazione era «stata di fatto inerte, non violenta, passiva, priva di alcun contributo, anche soltanto morale rispetto alle indubitabili e numerose condotte penalmente rilevanti commesse da altri partecipanti» (pp. 7 - 8 ordinanza impugnata). Osserva inoltre il Collegio che la Corte territoriale, per un verso, ha sovrapposto il piano del giudizio di merito - che mira ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato - con quello della riparazione, che, invece, è finalizzato a verificare se le condotte poste in essere da chi chiede la riparazione abbiano contribuito a cagionare la detenzione, tanto più che nel caso di 4 estensore VI LA .',P4POSITAT,^ IZIARIO Dott.ssa Iren Ca mio Il specie si tratta di un arresto in flagranza, rispetto al quale deve essere effettuata solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare. Per altro verso, la Corte della riparazione non ha fornito alcuna giustificazione esterna di quanto affermato, atteso che il provvedimento non indica i parametri in base ai quali la colpa è stata qualificata come lieve. Ciò anche con riferimento al profilo della connivenza, quale elemento ostativo alla riparazione. In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang Bakary, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01). Pertanto, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire, all'esito di una valutazione in fatto, se la condotta del richiedente abbia o meno rafforzato la volontà di coloro i quali realizzarono le condotte violente appena descritte, e dunque se per tale profilo possa o meno ritenersi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VIde LA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie dell'Avv. Claudio Novaro, del foro di Torino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il giorno 1 dicembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda formulata da LV RA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 9 febbraio 2019 - data in cui veniva tratto in arresto - al 13 febbraio 2019 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2022. 1.1. Più in particolare, LV RA fu tratto in arresto per i reati di resistenza, lesioni, devastazione e armi, in occasione della sua partecipazione al Penale Sent. Sez. 4 Num. 16555 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 25/02/2026 corteo di protesta contro lo sgombero dell'immobile "Asilo occupato" da parte della polizia. Con ordinanza del 13 febbraio 2019, in esito all'udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'ordinanza impugnata ha escluso la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e quindi che la condotta tenuta potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione: LV RA infatti non era travisato, né indossava caschi, né portava armi né, al momento in cui fu tratto in arresto, era vicino agli autori materiali delle condotte violente, mantenendosi nelle retrovie del corteo in posizione defilata. "Tali elementi in fatto, desunti dall'analisi della sentenza di assoluzione, i giudici della riparazione hanno ritenuto fossero indicativi di un atteggiamento connotato da superficialità e leggerezza, tale da integrare una ipotesi di colpa lieve, idonea ad incidere sulla entità della somma liquidata a titolo di indennizzo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale, con riguardo all'art. 314 cod. proc. pen. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta dell'RA: è incontestato, infatti, che il ricorrente partecipò all'intera manifestazione, nella consapevolezza delle azioni violente compiute da terzi soggetti. A fronte di tali elementi, la Corte d'appello, valutando soltanto la sentenza di assoluzione, è giunta immotivatamente ad escludere l'esistenza della condotta ostativa, così violando anche consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di t onviVen}a passiva. • 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se il richiedente, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 2.1. Nel valutare il comportamento del richiedente, i giudici della riparazione hanno richiamato il principio per cui deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01). Quanto, invece, al grado della colpa, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve - purché apprezzabile, che, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare, del quantum debeatur - a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01). È stato anche affermato, e va qui ribadito, che la colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889 - 01). Tali principi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2 aprile 1999, n. 109, si applicano anche all'ipotesi di detenzione subita a causa di un arresto in flagranza negli stessi limiti previsti per la custodia cautelare (Sez. 4, n. 1491 del 3 11/05/1999, Ministero del Tesoro, Rv. 214993 - 01). In tali casi, però, il comportamento gravemente colposo o doloso deve essere valutato non con riferimento al parametro della gravità indiziaria, come nell'ipotesi dell'ordinanza di custodia cautelare, ma a quello dello stato di flagranza e dell'ipotizzabilità di uno dei reati elencati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. 2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta del richiedente, per come emersa in esito al giudizio assolutorio, si fosse risolta in un atteggiamento passivo, di mera adesione alla manifestazione di protesta, sebbene quest'ultima avesse assunto contenuti chiaramente violenti. Inoltre, ha ritenuto che la condotta fosse connotata da superficialità e leggerezza. 2.2.1. In tal modo, tuttavia, la Corte della riparazione non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, non avendo indicato quali parametri ha utilizzato per escludere la gravità della colpa in capo al richiedente. Invero, da un lato, ha evidenziato la piena consapevolezza dell'istante di trovarsi all'interno di un gruppo di soggetti resisi responsabili di condotte violente, precisando che - a differenza di altri manifestanti che si erano allontanati, quando il corteo era degenerato - aveva continuato a parteciparvi fino alla fine. Ciò era accaduto nonostante le condotte poste in essere da parte di soggetti travisati e anche armati divenissero via via più allarmanti, essendo degenerate in aggressioni alle forze dell'ordine, in danneggiamenti, anche di beni pubblici, in lanci di petardi, di bombe carta, di due molotov e di oggetti contundenti, nell'incendio di un autobus e di diversi cassonetti dei rifiuti, fino ad arrivare addirittura all'assalto di una caserma dei Carabinieri (pp. 6 e 7 ordinanza impugnata). Dall'altro, e contraddittoriamente, ha invece qualificato la colpa come lieve, valutando il complessivo comportamento come «ingenuo, superficiale, connotato da leggerezza, immaturità e, probabilmente, scarsa dimestichezza con le dinamiche proprie di cortei che, come quello del 9 febbraio 2019, vedevano il compimento anche di gesti violenti, via via intensificatisi e prevedibilmente destinati a degenerare in scontri con le forze dell'ordine, come quello poi avvenuto», valorizzando il dato per cui la partecipazione era «stata di fatto inerte, non violenta, passiva, priva di alcun contributo, anche soltanto morale rispetto alle indubitabili e numerose condotte penalmente rilevanti commesse da altri partecipanti» (pp. 7 - 8 ordinanza impugnata). Osserva inoltre il Collegio che la Corte territoriale, per un verso, ha sovrapposto il piano del giudizio di merito - che mira ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato - con quello della riparazione, che, invece, è finalizzato a verificare se le condotte poste in essere da chi chiede la riparazione abbiano contribuito a cagionare la detenzione, tanto più che nel caso di 4 estensore VI LA .',P4POSITAT,^ IZIARIO Dott.ssa Iren Ca mio Il specie si tratta di un arresto in flagranza, rispetto al quale deve essere effettuata solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare. Per altro verso, la Corte della riparazione non ha fornito alcuna giustificazione esterna di quanto affermato, atteso che il provvedimento non indica i parametri in base ai quali la colpa è stata qualificata come lieve. Ciò anche con riferimento al profilo della connivenza, quale elemento ostativo alla riparazione. In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang Bakary, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01). Pertanto, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire, all'esito di una valutazione in fatto, se la condotta del richiedente abbia o meno rafforzato la volontà di coloro i quali realizzarono le condotte violente appena descritte, e dunque se per tale profilo possa o meno ritenersi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026