CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
Rel. SENTENZA sul ricorso 11195-2025 proposto da: ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrenti -
contro RI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 235/2024 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 27/2024; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 11195/2025 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10403 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO NO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato EMILIANO PEPE;
udito l'avvocato LUIGI SAVOCA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte d’Appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 3069/2024 della decisione con cui la stessa Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da TO ZZ nei confronti dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansioni di operaio forestale nonché al pagamento di un’indennità economica quale corrispettivo della disponibilità a prestare attività lavorativa a chiamata nell’arco di tutto l’anno solare, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Enna condannava entrambi gli Assessorati originariamente convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’istante del risarcimento del danno c.d. comunitario determinato in sedici mensilità 3 dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di ZI, che la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 resa da questa Corte a Sezioni Unite e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5. L. n. 183/2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta, in quanto in detta ipotesi si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell’asseto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il giudice del rinvio ha, pertanto, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario, liquidato sulla base dello ius superveniens dato dall’art. 12, d.l. n. 131/2024 conv. con modif. nella l. n. 166/2024, recante la novella dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, rideterminando il risarcimento dovuto in caso di reiterazione abusiva dei contratti o rapporti di lavoro a termine tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambi gli Assessorati originariamente convenuti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il ZZ 4 4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il controricorrente ha depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, legge n. 203 del 2024, 384 c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970, 8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001, direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c. 3. Con il terzo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 del 5 2010, della legge n. 92 del 2010, dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 384 c.p.c. 4. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente. 5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la corte territoriale avrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 3069 del 2024, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza d'appello. La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti di cui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell'abuso. Il compito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioni precedentemente assorbite, e precisamente "se si tratti di attività stagionali, se l'intervallo temporale tra un contratto e l'altro sia tale da non poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficiente a determinare la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine, ecc." (pag. 11 del ricorso). Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata. 5.1. Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello ius superveniens costituito dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti. 6 Da un lato, avrebbe trascurato un'altra normativa sopravvenuta, anch'essa applicabile nel giudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell'art. 11 della legge n. 203 del 2024, la quale avrebbe chiarito "in modo definitivo e retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamate e date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie di lavoratori" (pag. 19-20 del ricorso). Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n. 131 del 2024, nel modificare l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'innalzare la forbice entro la quale calcolare il danno comunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo escluso l'applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla Regione Sicilia. Afferma il ricorso che il nuovo art. 36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell'atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD, applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16. Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principio di diritto enunciato da Cass. n. 3069 del 2024. 6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di diritto enunciato da questa Corte avendo presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dare 7 continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018, Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015). 6.1. Ora, nel caso in esame, la sentenza rescindente non ha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenza d’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria» (pagg.
6-7 della sentenza). 6.2. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d'appello e nell'enunciare il principio di diritto (pag. 11), la 8 sentenza ha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso da parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di ZI – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE». 6.3. La sentenza rescindente, dunque, lungi dal trascurare la carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausola antiabusiva contenuta nell’Accordo quadro. 6.4. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandando comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti. Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo 9 della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato da questa Corte e successivamente modificato dal legislatore. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza n. 3069 del 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione. 6.5. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse con il primo motivo. La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l'abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniens concernente i criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanza di norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016). 6.6. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultima avesse voluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potuto decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solo la quantificazione del danno nell'intervallo fissato dalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamento 10 espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione). 6.7. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – e dunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare "successivi" i contratti nella specie conclusi e quello della decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsi definitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioni riguardanti l'accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza n. 4075 del 2024, che costituiscono presupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni. 7. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnata al principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo ius superveniens. I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dal giudice "nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al 11 numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto", così di fatto aumentando l'ammontare dell'indennità rispetto a quella prevista dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016. La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sede di rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia. 7.1. L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36, comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica. Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continua dunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporre unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla procedura di assunzione e alla programmazione contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). L'unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificato direttamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto. 12 8. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost. n. 25/2021). 9. L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corte territoriale in quanto idoneo a privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4075 del 2024 – è dato dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. numero 81 del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia. I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale norma sopravvenuta costituisce un errore di diritto della sentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe di essere cassata. La tesi non può essere condivisa. 9.1. Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. 13 Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell'applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altre basi. 10. Il ricorso va dunque rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis AL Di AN 14
- ricorrenti -
contro RI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 235/2024 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 27/2024; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 11195/2025 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10403 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO NO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato EMILIANO PEPE;
udito l'avvocato LUIGI SAVOCA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte d’Appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 3069/2024 della decisione con cui la stessa Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da TO ZZ nei confronti dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansioni di operaio forestale nonché al pagamento di un’indennità economica quale corrispettivo della disponibilità a prestare attività lavorativa a chiamata nell’arco di tutto l’anno solare, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Enna condannava entrambi gli Assessorati originariamente convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’istante del risarcimento del danno c.d. comunitario determinato in sedici mensilità 3 dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di ZI, che la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 resa da questa Corte a Sezioni Unite e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5. L. n. 183/2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta, in quanto in detta ipotesi si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell’asseto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il giudice del rinvio ha, pertanto, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario, liquidato sulla base dello ius superveniens dato dall’art. 12, d.l. n. 131/2024 conv. con modif. nella l. n. 166/2024, recante la novella dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, rideterminando il risarcimento dovuto in caso di reiterazione abusiva dei contratti o rapporti di lavoro a termine tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambi gli Assessorati originariamente convenuti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il ZZ 4 4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il controricorrente ha depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, legge n. 203 del 2024, 384 c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970, 8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001, direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c. 3. Con il terzo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 del 5 2010, della legge n. 92 del 2010, dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 384 c.p.c. 4. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente. 5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la corte territoriale avrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 3069 del 2024, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza d'appello. La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti di cui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell'abuso. Il compito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioni precedentemente assorbite, e precisamente "se si tratti di attività stagionali, se l'intervallo temporale tra un contratto e l'altro sia tale da non poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficiente a determinare la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine, ecc." (pag. 11 del ricorso). Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata. 5.1. Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello ius superveniens costituito dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti. 6 Da un lato, avrebbe trascurato un'altra normativa sopravvenuta, anch'essa applicabile nel giudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell'art. 11 della legge n. 203 del 2024, la quale avrebbe chiarito "in modo definitivo e retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamate e date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie di lavoratori" (pag. 19-20 del ricorso). Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n. 131 del 2024, nel modificare l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'innalzare la forbice entro la quale calcolare il danno comunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo escluso l'applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla Regione Sicilia. Afferma il ricorso che il nuovo art. 36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell'atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD, applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16. Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principio di diritto enunciato da Cass. n. 3069 del 2024. 6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di diritto enunciato da questa Corte avendo presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dare 7 continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018, Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015). 6.1. Ora, nel caso in esame, la sentenza rescindente non ha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenza d’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria» (pagg.
6-7 della sentenza). 6.2. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d'appello e nell'enunciare il principio di diritto (pag. 11), la 8 sentenza ha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso da parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di ZI – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE». 6.3. La sentenza rescindente, dunque, lungi dal trascurare la carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausola antiabusiva contenuta nell’Accordo quadro. 6.4. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandando comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti. Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo 9 della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato da questa Corte e successivamente modificato dal legislatore. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza n. 3069 del 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione. 6.5. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse con il primo motivo. La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l'abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniens concernente i criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanza di norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016). 6.6. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultima avesse voluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potuto decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solo la quantificazione del danno nell'intervallo fissato dalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamento 10 espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione). 6.7. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – e dunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare "successivi" i contratti nella specie conclusi e quello della decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsi definitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioni riguardanti l'accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza n. 4075 del 2024, che costituiscono presupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni. 7. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnata al principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo ius superveniens. I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dal giudice "nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al 11 numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto", così di fatto aumentando l'ammontare dell'indennità rispetto a quella prevista dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016. La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sede di rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia. 7.1. L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36, comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica. Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continua dunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporre unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla procedura di assunzione e alla programmazione contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). L'unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificato direttamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto. 12 8. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost. n. 25/2021). 9. L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corte territoriale in quanto idoneo a privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4075 del 2024 – è dato dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. numero 81 del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia. I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale norma sopravvenuta costituisce un errore di diritto della sentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe di essere cassata. La tesi non può essere condivisa. 9.1. Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. 13 Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell'applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altre basi. 10. Il ricorso va dunque rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis AL Di AN 14