CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De FE . AN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2017 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena e per l'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato Roberto NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2017, la Corte di appello di Napoli, • in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AN De FE per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, primo comma, n. 4, 635, secondo Penale Sent. Sez. 3 Num. 26004 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 24/03/2023 comma, e 582 cod. pen. nonché 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, dichiarando di non doversi procedere in ordine ad ulteriori fatti di reato perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione e applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, AN De FE, in data 10 giugno 2008, in concorso con altri soggetti, nei luoghi interessati dal trasporto di coloro che avevano partecipato alla partita del campionato di serie B tra la squadra dell'Avellino e quella del Brescia, sulla variante est di Avellino: -) lanciava in modo pericoloso per le persone una bottiglia che infrangeva il lunotto posteriore dell'autovettura in uso a CE AS;
-) colpiva con calci e pugni la predetta autovettura, danneggiando in particolare le portiere;
-) colpiva con una mazza di ferro GI AS;
-) provocava abrasioni di lieve entità a CE AS che veniva colpito dai vetri del lunotto frantumato. La sentenza indicata è stata impugnata previa restituzione nel termine concesso con ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 19 agosto 2022. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AN De FE, con atto sottoscritto dall'avvocato Roberto NO, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 419, 429, 178, comma 1, lett. c) e 179, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 10 gennaio 2010 e del successivo decreto che dispone il giudizio per l'udienza dibattimentale del 6 maggio 2010. Si deduce che l'imputato, fin dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è rimasto contumace e non è stato reso edotto della sussistenza di un procedimento penale a suo carico. Si rappresenta che l'attuale ricorrente: -) alla data dell'udienza preliminare, il 10 gennaio 2010, era detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Avellino, ha ricevuto notifica dell'avviso mediante servizio postale, ed era assistito da un difensore di ufficio;
-) alla data della notifica del decreto che dispone il giudizio, effettuata in data 10 febbraio 2010, era ancora detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Avellino ed era assistito da un difensore di ufficio, e l'esito della notificazione è stato quello di «irreperibilità del destinatario»; -) è rimasto assente sia all'udienza preliminare, sia nel corso del giudizio di primo grado;
-) è venuto a conoscenza del procedimento penale solo in data 21 novembre 2011 quando, dinanzi ai Carabinieri di Atripalda, ha ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale della 2 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino, ed ha effettuato la elezione di domicilio presso l'abitazione del padre in Avellino, via Vallone dei Lupi, n. 7/A. Si rileva che le nullità delle notificazioni, avendo impedito al ricorrente di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa, sono assolute, insanabili e rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 156 e 420-ter, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa traduzione dell'imputato. Si .deduce Giudice dell'udienza preliminare ed il Giudice del dibattimento hanno omesso di disporre le ricerche anche presso l'Amministrazione carceraria, e che tale omissione ha imped41130 all'imputato di comunicare il proprio stato detentivo ON tLuiliarx, r __L:_ i_cetennUa [ e di essere tradotto in udienza, determinando una nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 157, 178, comma 1, lett. c) e 179, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto in Avellino, Via Vallone dei Lupi, n. 7/A. Si deduce che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è avvenuta presso il nuovo domicilio eletto dall'imputato il 21 novembre 2011, in Via Vallone dei Lupi, n. 7/A, atteso che: -) all'udienza del 13 dicembre 2016, è stata disposta la notifica del decreto di citazione dell'imputato presso il vecchio domicilio sito in Atripalda, in Via Cesinali, n. 90, e non presso il nuovo domicilio eletto;
-) all'udienza del 6 aprile 2017, è stata disposta la notifica presso il difensore di fiducia, Avv. Gerardo Mauriello, mai presente in udienza e dunque non regolarmente costituito, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si evidenzia che, secondo l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'imputato abbia eletto domicilio nelle forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non può essere eseguita presso un differente indirizzo, a nulla rilevando che la stessa venga eseguita presso l'indirizzo del difensore di fiducia, versandosi in un'ipotesi di nullità assoluta (si cita Sez. 6, n. 53828 del 2017, G., e Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. 3 Si deduce che la Corte territoriale, nel riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino e nel rideterminare la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione, ha errato nel calcolo del trattamento sanzionatorio relativamente all'aumento per la continuazione dei reati-satellite di cui al capo B). Si evidenzia, difatti, che, dopo aver individuato il reato più grave in quello di cui all'art.
6-bis, comma 1, legge n. 401 del 1989, e dopo aver effettuato l'aumento per la recidiva, ha applicato un aumento di pena unitario per i reati di cui agli artt. 635, secondo comma, e 582 cod. pen., determinato in un anno di reclusione, senza calcolare i segmenti di pena in modo distinto e senza fornire alcuna motivazione in violazione dei principi enunciati anche dalle Sezioni Unite (si cita.Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure esposte nel terzo motivo, mentre è inammissibile con riguardo alle censure formulate nel primo e nel secondo motivo, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo che contestano la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza preliminare e comunque del giudizio di primo grado per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e comunque del successivo decreto che dispone il giudizio, deducendo che tali atti sono stati notificati presso un'abitazione, mentre il ricorrente era detenuto per altro, e che lo stesso è stato assente sia all'udienza preliminare, sia nel giudizio di primo grado, risultando inoltre assistito da difensore di ufficio. 2.1. Per quanto concerne la denunciata nullità dell'udienza preliminare, occorre premettere che gli atti relativi alla stessa ed alle notifiche degli avvisi di fissazione di questa non sono presenti nel fascicolo disponibile alla Corte;
anzi, detti atti, generalmente, non vengono nemmeno inseriti nel fascicolo per il dibattimento (nella specie, si è proceduto con il rito ordinario), come osservato anche dalle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029-01, in motivazione, § 12). Era perciò onere del ricorrente allegare gli atti utili a documentare la nullità della notificazione dell'udienza preliminare. Nella specie, il ricorrente nulla ha allegato con riferimento alla notificazione degli avvisi relativi all'udienza preliminare, ed ha documentato esclusivamente lo stato di detenzione a far data dal 26 novembre 2009. Si deve aggiungere che l'udienza preliminare si è tenuta, secondo quanto indicato nel ricorso, il 10 4 gennaio 2010, e che il decreto che dispone il giudizio risulta datato 19 gennaio 2010; nessuna questione sulla nullità degli avvisi è stata posta con l'atto di appello proposto dal difensore dell'epoca. Ne discende che, dagli atti prodotti, non vi sono elementi per poter ritenere la nullità della notificazione degli avvisi relativi all'udienza preliminare. In particolare, la qualificazione dell'attuale ricorrente come «libero, contumace» presente sul decreto che dispone il giudizio non implica, di per sé, carenze dell'attività di notificazione: si consideri che l'udienza preliminare si è tenuta il 10 gennaio 2010 e l'imputato era detenuto solo a far data dal 29 novembre 2009; è, quindi, verosimile che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare gli sia stato notificato prima di quella data. In ogni caso, come si è detto, il ricorrente ha fornito altri elementi utili a sostenere la sua censura, né, comunque, dati a supporto della stessa emergono dagli atti a disposizione della Corte. 2.2. Per quanto concerne la denunciata nullità del giudizio di primo grado determinata dalla invalidità del decreto che dispone il giudizio, in quanto notificato a mezzo del servizio postale presso l'abitazione, e non consegnato personalmente per irreperibilità, in una data in cui il ricorrente era detenuto per altro, va evidenziato che la questione risente della soluzione data a quella concernente la nullità della notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare. Invero, posto che non può ritenersi invalida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e, quindi, non è contestabile la qualificazione dell'attuale ricorrente come «libero, contumace» nel decreto che dispone il giudizio, la notificazione di quest'ultimo poteva essere correttamente eseguita presso la residenza o, comunque, l'abitazione dello stesso risultante dagli atti. Né, essendo stato costituito il contraddittorio per l'udienza preliminare, l'irreperibilità dell'imputato presso la residenza risultante dagli atti in occasione della notificazione del decreto che dispone il giudizio imponeva l'effettuazione delle ricerche previste dall'art. 157 cod. proc. pen.: era perciò sufficiente anche il deposito del plico presso l'ufficio postale, e la spedizione del pertinente avviso mediante raccomandata, come risulta dagli atti allegati al ricorso. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo che contestano la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza preliminare e comunque del giudizio di primo grado per l'omessa effettuazione delle ricerche dell'imputato presso l'Amministrazione carceraria, e per la conseguente impossibilità dello stesso di comunicare il proprio stato di detenzione. Si è detto in precedenza, ai §§ 2.1 e 2.2, che non vi sono ragioni per ritenere affette da invalidità le notifiche all'imputato, odierno ricorrente, dell'avviso concernente l'udienza preliminare e del decreto che dispone il 5 giudizio, e che, quindi, stante la corretta costituzione del rapporto processuale, nessuna ricerca era dovuta presso l'Amministrazione penitenziaria. Si può, poi, richiamare, per un apprezzamento delle conseguenze dell'omessa traduzione dell'imputato detenuto per altro, in caso di regolare costituzione del contraddittorio, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare a posteriori la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo (così tra le tante, Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019, Tostelli, Rv. 276563-01, e Sez. 2, n. 17810 del 09/04/2015, Milani, Rv. 263532-01). E in questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, quando si sono pronunciate in riferimento all'ipotesi di detenzione domiciliare per altro (così Sez. U, n.7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01). Innanzitutto, secondo le Sezioni Unite, «in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante» (così Sez. U, n.7635 del 2022, cit., in motivazione, § 12). Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, «se l'esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera» (così Sez. U, n.7635 del 2022, cit., in motivazione, § 12.1). 4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la nullità del giudizio di appello per la mancata notifica del decreto di 6 citazione per tale giudizio presso il domicilio eletto dall'attuale ricorrente in occasione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. In effetti, dagli atti, anche da quelli allegati al ricorso, risulta che: -) in data 21 novembre 2011, l'attuale ricorrente, nell'ambito del presente procedimento, elesse domicilio in Avellino, via Vallone dei Lupi nr. 7/A presso l'abitazione del padre GI De FE;
-) in data 9 marzo 2017 fu disposta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in relazione all'udienza del 6 aprile 2017, con l'indicazione del luogo di notifica in Atripalda, via Cesinali, n. 90; -) in data 15 marzo 2017, in occasione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in Atripalda, via Cesinali, n. 90, fu constatata l'irreperibilità dell'imputato; -) in data 6 aprile 2017, la Corte d'appello, preso atto della irreperibilità dell'imputato appellante, ordinò la citazione del medesimo presso il difensore ex art. 161 cod. proc. pen. In altri termini, quindi, la notificazione all'imputato, odierno ricorrente, del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta omettendo qualunque ricerca presso il domicilio eletto dal medesimo. Ciò posto, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (cfr.: Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, in corso di massinnazione;
Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747-01, Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693-01). 5. Alla fondatezza delle censure esposte nel terzo motivo ed alla inammissibilità delle censure formulate nel primo e nel secondo motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché provveda alla celebrazione del giudizio di appello. L'accoglimento delle censure enunciate nel terzo motivo del ricorso, siccome afferenti alla validità del giudizio di appello, determina l'assorbimento delle censure esposte nel quarto motivo del ricorso, le quali si riferiscono al trattamento sanzionatorio irrogato dalla sentenza pronunciata proprio all'esito di quel giudizio illegittimamente celebrato. 7
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in data 24/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena e per l'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato Roberto NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2017, la Corte di appello di Napoli, • in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AN De FE per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, primo comma, n. 4, 635, secondo Penale Sent. Sez. 3 Num. 26004 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 24/03/2023 comma, e 582 cod. pen. nonché 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, dichiarando di non doversi procedere in ordine ad ulteriori fatti di reato perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione e applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, AN De FE, in data 10 giugno 2008, in concorso con altri soggetti, nei luoghi interessati dal trasporto di coloro che avevano partecipato alla partita del campionato di serie B tra la squadra dell'Avellino e quella del Brescia, sulla variante est di Avellino: -) lanciava in modo pericoloso per le persone una bottiglia che infrangeva il lunotto posteriore dell'autovettura in uso a CE AS;
-) colpiva con calci e pugni la predetta autovettura, danneggiando in particolare le portiere;
-) colpiva con una mazza di ferro GI AS;
-) provocava abrasioni di lieve entità a CE AS che veniva colpito dai vetri del lunotto frantumato. La sentenza indicata è stata impugnata previa restituzione nel termine concesso con ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 19 agosto 2022. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AN De FE, con atto sottoscritto dall'avvocato Roberto NO, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 419, 429, 178, comma 1, lett. c) e 179, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 10 gennaio 2010 e del successivo decreto che dispone il giudizio per l'udienza dibattimentale del 6 maggio 2010. Si deduce che l'imputato, fin dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è rimasto contumace e non è stato reso edotto della sussistenza di un procedimento penale a suo carico. Si rappresenta che l'attuale ricorrente: -) alla data dell'udienza preliminare, il 10 gennaio 2010, era detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Avellino, ha ricevuto notifica dell'avviso mediante servizio postale, ed era assistito da un difensore di ufficio;
-) alla data della notifica del decreto che dispone il giudizio, effettuata in data 10 febbraio 2010, era ancora detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Avellino ed era assistito da un difensore di ufficio, e l'esito della notificazione è stato quello di «irreperibilità del destinatario»; -) è rimasto assente sia all'udienza preliminare, sia nel corso del giudizio di primo grado;
-) è venuto a conoscenza del procedimento penale solo in data 21 novembre 2011 quando, dinanzi ai Carabinieri di Atripalda, ha ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale della 2 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino, ed ha effettuato la elezione di domicilio presso l'abitazione del padre in Avellino, via Vallone dei Lupi, n. 7/A. Si rileva che le nullità delle notificazioni, avendo impedito al ricorrente di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa, sono assolute, insanabili e rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 156 e 420-ter, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa traduzione dell'imputato. Si .deduce Giudice dell'udienza preliminare ed il Giudice del dibattimento hanno omesso di disporre le ricerche anche presso l'Amministrazione carceraria, e che tale omissione ha imped41130 all'imputato di comunicare il proprio stato detentivo ON tLuiliarx, r __L:_ i_cetennUa [ e di essere tradotto in udienza, determinando una nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 157, 178, comma 1, lett. c) e 179, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto in Avellino, Via Vallone dei Lupi, n. 7/A. Si deduce che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è avvenuta presso il nuovo domicilio eletto dall'imputato il 21 novembre 2011, in Via Vallone dei Lupi, n. 7/A, atteso che: -) all'udienza del 13 dicembre 2016, è stata disposta la notifica del decreto di citazione dell'imputato presso il vecchio domicilio sito in Atripalda, in Via Cesinali, n. 90, e non presso il nuovo domicilio eletto;
-) all'udienza del 6 aprile 2017, è stata disposta la notifica presso il difensore di fiducia, Avv. Gerardo Mauriello, mai presente in udienza e dunque non regolarmente costituito, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si evidenzia che, secondo l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'imputato abbia eletto domicilio nelle forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non può essere eseguita presso un differente indirizzo, a nulla rilevando che la stessa venga eseguita presso l'indirizzo del difensore di fiducia, versandosi in un'ipotesi di nullità assoluta (si cita Sez. 6, n. 53828 del 2017, G., e Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. 3 Si deduce che la Corte territoriale, nel riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino e nel rideterminare la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione, ha errato nel calcolo del trattamento sanzionatorio relativamente all'aumento per la continuazione dei reati-satellite di cui al capo B). Si evidenzia, difatti, che, dopo aver individuato il reato più grave in quello di cui all'art.
6-bis, comma 1, legge n. 401 del 1989, e dopo aver effettuato l'aumento per la recidiva, ha applicato un aumento di pena unitario per i reati di cui agli artt. 635, secondo comma, e 582 cod. pen., determinato in un anno di reclusione, senza calcolare i segmenti di pena in modo distinto e senza fornire alcuna motivazione in violazione dei principi enunciati anche dalle Sezioni Unite (si cita.Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure esposte nel terzo motivo, mentre è inammissibile con riguardo alle censure formulate nel primo e nel secondo motivo, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo che contestano la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza preliminare e comunque del giudizio di primo grado per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e comunque del successivo decreto che dispone il giudizio, deducendo che tali atti sono stati notificati presso un'abitazione, mentre il ricorrente era detenuto per altro, e che lo stesso è stato assente sia all'udienza preliminare, sia nel giudizio di primo grado, risultando inoltre assistito da difensore di ufficio. 2.1. Per quanto concerne la denunciata nullità dell'udienza preliminare, occorre premettere che gli atti relativi alla stessa ed alle notifiche degli avvisi di fissazione di questa non sono presenti nel fascicolo disponibile alla Corte;
anzi, detti atti, generalmente, non vengono nemmeno inseriti nel fascicolo per il dibattimento (nella specie, si è proceduto con il rito ordinario), come osservato anche dalle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029-01, in motivazione, § 12). Era perciò onere del ricorrente allegare gli atti utili a documentare la nullità della notificazione dell'udienza preliminare. Nella specie, il ricorrente nulla ha allegato con riferimento alla notificazione degli avvisi relativi all'udienza preliminare, ed ha documentato esclusivamente lo stato di detenzione a far data dal 26 novembre 2009. Si deve aggiungere che l'udienza preliminare si è tenuta, secondo quanto indicato nel ricorso, il 10 4 gennaio 2010, e che il decreto che dispone il giudizio risulta datato 19 gennaio 2010; nessuna questione sulla nullità degli avvisi è stata posta con l'atto di appello proposto dal difensore dell'epoca. Ne discende che, dagli atti prodotti, non vi sono elementi per poter ritenere la nullità della notificazione degli avvisi relativi all'udienza preliminare. In particolare, la qualificazione dell'attuale ricorrente come «libero, contumace» presente sul decreto che dispone il giudizio non implica, di per sé, carenze dell'attività di notificazione: si consideri che l'udienza preliminare si è tenuta il 10 gennaio 2010 e l'imputato era detenuto solo a far data dal 29 novembre 2009; è, quindi, verosimile che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare gli sia stato notificato prima di quella data. In ogni caso, come si è detto, il ricorrente ha fornito altri elementi utili a sostenere la sua censura, né, comunque, dati a supporto della stessa emergono dagli atti a disposizione della Corte. 2.2. Per quanto concerne la denunciata nullità del giudizio di primo grado determinata dalla invalidità del decreto che dispone il giudizio, in quanto notificato a mezzo del servizio postale presso l'abitazione, e non consegnato personalmente per irreperibilità, in una data in cui il ricorrente era detenuto per altro, va evidenziato che la questione risente della soluzione data a quella concernente la nullità della notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare. Invero, posto che non può ritenersi invalida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e, quindi, non è contestabile la qualificazione dell'attuale ricorrente come «libero, contumace» nel decreto che dispone il giudizio, la notificazione di quest'ultimo poteva essere correttamente eseguita presso la residenza o, comunque, l'abitazione dello stesso risultante dagli atti. Né, essendo stato costituito il contraddittorio per l'udienza preliminare, l'irreperibilità dell'imputato presso la residenza risultante dagli atti in occasione della notificazione del decreto che dispone il giudizio imponeva l'effettuazione delle ricerche previste dall'art. 157 cod. proc. pen.: era perciò sufficiente anche il deposito del plico presso l'ufficio postale, e la spedizione del pertinente avviso mediante raccomandata, come risulta dagli atti allegati al ricorso. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo che contestano la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza preliminare e comunque del giudizio di primo grado per l'omessa effettuazione delle ricerche dell'imputato presso l'Amministrazione carceraria, e per la conseguente impossibilità dello stesso di comunicare il proprio stato di detenzione. Si è detto in precedenza, ai §§ 2.1 e 2.2, che non vi sono ragioni per ritenere affette da invalidità le notifiche all'imputato, odierno ricorrente, dell'avviso concernente l'udienza preliminare e del decreto che dispone il 5 giudizio, e che, quindi, stante la corretta costituzione del rapporto processuale, nessuna ricerca era dovuta presso l'Amministrazione penitenziaria. Si può, poi, richiamare, per un apprezzamento delle conseguenze dell'omessa traduzione dell'imputato detenuto per altro, in caso di regolare costituzione del contraddittorio, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare a posteriori la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo (così tra le tante, Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019, Tostelli, Rv. 276563-01, e Sez. 2, n. 17810 del 09/04/2015, Milani, Rv. 263532-01). E in questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, quando si sono pronunciate in riferimento all'ipotesi di detenzione domiciliare per altro (così Sez. U, n.7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01). Innanzitutto, secondo le Sezioni Unite, «in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante» (così Sez. U, n.7635 del 2022, cit., in motivazione, § 12). Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, «se l'esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera» (così Sez. U, n.7635 del 2022, cit., in motivazione, § 12.1). 4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la nullità del giudizio di appello per la mancata notifica del decreto di 6 citazione per tale giudizio presso il domicilio eletto dall'attuale ricorrente in occasione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. In effetti, dagli atti, anche da quelli allegati al ricorso, risulta che: -) in data 21 novembre 2011, l'attuale ricorrente, nell'ambito del presente procedimento, elesse domicilio in Avellino, via Vallone dei Lupi nr. 7/A presso l'abitazione del padre GI De FE;
-) in data 9 marzo 2017 fu disposta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in relazione all'udienza del 6 aprile 2017, con l'indicazione del luogo di notifica in Atripalda, via Cesinali, n. 90; -) in data 15 marzo 2017, in occasione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in Atripalda, via Cesinali, n. 90, fu constatata l'irreperibilità dell'imputato; -) in data 6 aprile 2017, la Corte d'appello, preso atto della irreperibilità dell'imputato appellante, ordinò la citazione del medesimo presso il difensore ex art. 161 cod. proc. pen. In altri termini, quindi, la notificazione all'imputato, odierno ricorrente, del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta omettendo qualunque ricerca presso il domicilio eletto dal medesimo. Ciò posto, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (cfr.: Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, in corso di massinnazione;
Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747-01, Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693-01). 5. Alla fondatezza delle censure esposte nel terzo motivo ed alla inammissibilità delle censure formulate nel primo e nel secondo motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché provveda alla celebrazione del giudizio di appello. L'accoglimento delle censure enunciate nel terzo motivo del ricorso, siccome afferenti alla validità del giudizio di appello, determina l'assorbimento delle censure esposte nel quarto motivo del ricorso, le quali si riferiscono al trattamento sanzionatorio irrogato dalla sentenza pronunciata proprio all'esito di quel giudizio illegittimamente celebrato. 7
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in data 24/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente