Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 2
La sentenza di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (nella specie, per l'accertata violazione del limite legale della proprietà stabilito dall'art. 913 cod. civ.), pronunciata nei confronti del dante causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell'avente causa, che abbia acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare, il fondo assoggettato all'esecuzione delle opere eliminative. Ove, tuttavia, il trasferimento del bene sia avvenuto prima dell'inizio del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare, la legittimazione passiva all'azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l'alienante condannato e l'acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; qualora, invece, la titolarità o il possesso del bene vengano trasferiti nella pendenza del processo esecutivo, gli atti già compiuti contro il dante causa conservano validità nei confronti del successore, rimanendo a quest'ultimo consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, anche in sostituzione del primo.
In forza dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 cod. civ.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 cod. civ., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653 cod. civ., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato.
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Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5899 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14183/2017 proposto da: L.N., rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE VIRGILIO; – ricorrente – contro POGGIO FIORITO SRL, IN PERSONA DELL'A.U. E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9664/2009 proposto da:
NA MA ES [...], elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BUONOMO Roberto con studio in POZZUOLI, VIA CELLE 2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AE VA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA SANZONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARRANO Giuseppe, CARRANO LUIGI giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1598/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/02/2009, R.G.N. 41692/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ROBERTO BUONANNO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CARRANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 9 febbraio 2009 col n. 1598/09, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da IA TE DO nei confronti di GI ES nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa da quest'ultimo
contro
AD ET, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 145/2000, che aveva ordinato "di riaprire il canale di scolo" delle acque sul fondo in Napoli, Via Posillipo n. 85, così come meglio individuato nella C.T.U..
Col ricorso depositato il 9 novembre 2007 nella procedura esecutiva n. 16713/05 R.G. Es., l'opponente aveva contestato il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente per difetto di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti. In proposito, la DO aveva sostenuto che, avendo ella acquistato l'immobile sul quale doveva compiersi l'esecuzione, in data 23 marzo 2001, dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, pronunciata nei confronti del precedente proprietario ed unico convenuto nel giudizio di merito, tale giudicato non sarebbe stato a lei opponibile per la mancata trascrizione da parte dell'attore, GI ES, sia della domanda che della sentenza che l'aveva accolta;
l'opponente aveva dedotto, in particolare, che la domanda avrebbe dovuto essere trascritta, anche in ragione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 13523/06. La DO aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del ET rispetto all'esecuzione, essendo ella, attuale proprietaria dell'immobile, anche nella disponibilità materiale dello stesso.
Infine, aveva contestato che il dictum di condanna, "interpretato nella sua sostanza", fosse eseguibile ed opponibile nei suoi confronti, in quanto, al di là della qualificazione giuridica data alla domanda dalla Corte d'Appello di Napoli, la sentenza avrebbe finito per attribuire un diritto di servitù, quantunque avesse affermato "nominalmente" il diritto del ES alla tutela dei limiti legali ex art. 913 cod. civ.. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso, con decreto inaudita altera parte del 28 novembre 2007, la procedura esecutiva. Instaurato il contraddittorio dinanzi allo stesso g.e., si erano costituiti ET AD e GI ES. Il primo aveva dedotto di avere alienato l'immobile alla moglie, IA TE DO, e di essere pertanto nell'impossibilità di adempiere alla condanna intervenuta in epoca precedente tale acquisto;
aveva perciò chiesto che fosse dichiarata l'ineseguibilità del titolo nei suoi confronti, vinte le spese.
Il secondo aveva osservato che, con l'atto di citazione del giudizio concluso con la sentenza di cui sopra, aveva chiesto, tra l'altro, il ripristino dell'originale deflusso naturale delle acque dal suo fondo a quello posto a livello inferiore di proprietà del ET, dove esisteva un canale naturale di scolo delle acque, e che la Corte d'Appello aveva riconosciuto la violazione da parte del convenuto dell'art. 913 cod. civ. ed aveva condannato il ET al ripristino del regolare deflusso delle acque;
secondo l'opposto, essendo oramai irrevocabile anche la qualificazione dell'azione operata dalla Corte d'Appello di Napoli, la sentenza, passata in giudicato, avrebbe avuto effetto tra le parti ed i loro aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., quindi sarebbe stato ininfluente il precedente a S.U. richiamato dall'opponente, relativo all'art. 111 cod. proc. civ.; aveva chiesto perciò il rigetto dell'opposizione.
1.1.- Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1 febbraio 2008, revocava la sospensione dell'esecuzione disposta col decreto;
l'ordinanza era confermata in sede di reclamo dal Tribunale adito ex artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ.. Quindi, a conclusione del giudizio di merito, il Tribunale ha, come detto, rigettato l'opposizione all'esecuzione, ritenendo opponibile il giudicato formatosi nella causa tra il ES ed il ET nei confronti della DO, ex art. 2909 cod. civ., in quanto avente causa del ET in epoca successiva alla sua formazione. 2.- Avverso la sentenza IA TE DO ha proposto ricorso affidato ad otto motivi.
GI ES ha resistito con controricorso. Non si è difeso AD ET.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. All'esito dell'udienza del 14 giugno 2011 è stato disposto un rinvio per consentire la trattazione contestuale del presente ricorso e dei ricorsi già iscritti ai numeri 24317/10 e 2220/11, relativi a diverse sentenze, pronunciate però tra le stesse partì e con riguardo alla medesima vicenda. Quindi, la causa è stata trattata e discussa all'udienza dell'8 novembre 2012, nella quale sono stati trattati anche tali ultimi ricorsi, senza tuttavia disporne la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo si denuncia violazione di norme di legge;
artt.2652, 2653 e 2909 cod. civ., nonché art. 111 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, al fine di censurare l'affermazione del giudice di merito secondo cui il giudicato sarebbe opponibile alla DO perché la successione nella proprietà dell'immobile si è verificata dopo la sua formazione e non durante la pendenza del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 145/2000, sicché dovrebbe trovare applicazione l'art. 2909 cod. civ., apparendo irrilevante la questione della mancata trascrizione della domanda. La ricorrente sostiene che detta affermazione si porrebbe in contrasto con le norme che regolano la trascrizione delle domande giudiziali, espressamente prevista come dovuta dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., come requisito di opponibilità della sentenza nei confronti del successore, nonché con l'art. 2909 cod. civ. e art.111 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che le prime due norme non distinguerebbero affatto, quanto all'opponibilità della sentenza, tra successione in pendenza di giudizio e successione verificatasi dopo il giudicato;
che l'art. 111 cod. proc. civ., u.c., non autorizzerebbe tale illegittima distinzione e sarebbe del tutto coerente con la norma sostanziale;
che il principio dell'ultrattività soggettiva del giudicato sostanziale troverebbe i limiti di cui all'art. 111 cod. proc. civ., u.c., in particolare dovrebbe retrocedere di fronte all'interesse del successore in forza di atto di acquisto di beni immobili anche se trascritto dopo la formazione del giudicato, qualora non sia stata trascritta la domanda giudiziale.
1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione di norme di legge;
artt. 2652, 2653 e 2909 cod. civ., nonché art. 111 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, al fine di censurare, sotto altro aspetto, la statuizione del giudice del merito già criticata col primo motivo. Sostiene la ricorrente che l'art.111 cod. proc. civ., u.c., disciplinerebbe proprio il caso del successore a titolo particolare non intervenuto nel processo, e così anche quello del successore post rem judicatam.
1.2.- Col terzo motivo si denuncia violazione di norme di legge;
violazione degli artt. 2, 41 e 42 Cost.; illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 2909 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ..
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata conterrebbe l'affermazione di principi non conformi ai parametri costituzionali perché il principio in essa affermato si tradurrebbe in un sostanziale divieto di alienazione delle cose litigiose (contro gli artt. 41 e 42 Cost.); perché pregiudicherebbe, con grave danno persino per l'economia generale, la libera circolazione dei beni (contro l'art. 41 Cost.); perché comprimerebbe il diritto di proprietà (contro l'art. 42 Cost.); perché si porrebbe contro i doveri di solidarietà (contro l'art. 2 Cost.); perché escluderebbe (o minimizzerebbe) i doveri di autoresponsabilità (contro l'art. 2 Cost.), posti "a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto", doveri che dovrebbero invece imporre a ciascuna delle parti stesse di agire "in guisa da preservare gli interessi dell'altra" (come affermato nel precedente a S.U. n. 13253/06). 1.3.- Col quarto motivo si denuncia violazione di norme di legge;
articoli 65 dell'ordinamento giudiziario, della L. n. 80 del 2005, art. 1, art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i principi affermati nel precedente a Sezioni Unite del 12 giugno 2006 n. 13523 e quindi il Tribunale avrebbe violato l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, nonché la L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, n. 3, in quanto non avrebbe nemmeno motivato il proprio dissenso rispetto al decisum delle Sezioni Unite.
1.4.- Col quinto motivo si denuncia violazione di legge;
omesso ricorso al criterio di interpretazione logica;
artt. 2652, 2653 e 2909 cod. civ., nonché art. 111 cod. proc. civ. e art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3; alternativamente:
contraddittoria e/o insufficiente motivazione.
Secondo la ricorrente, l'affermazione della sentenza impugnata, di cui sopra, si porrebbe in contrasto, oltre che col diritto positivo, anche con la logica poiché offrirebbe maggiore tutela all'acquirente in pendenza di giudizio, piuttosto che all'acquirente dopo il giudicato, laddove sarebbe maggiormente coerente la soluzione opposta, dal momento che il primo ha almeno la facoltà di intervenire nel giudizio, quindi godrebbe già di una (sia pure inadeguata) forma di tutela.
1.5.- Col sesto motivo si denuncia insufficiente motivazione;
erroneo richiamo di precedenti giurisprudenziali non pertinenti;
art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sostenendosi che l'affermazione di cui sopra sarebbe priva di motivazione e che i precedenti richiamati dal giudice a quo a sostegno della medesima, costituiti da Cass. n. 145/07 e n. 13552/06, non sarebbero pertinenti in quanto relativi a casi diversi da quello di specie.
2.- I primi sei motivi sono tutti volti a censurare l'affermazione di opponibilità del giudicato alla DO e quindi la conseguenza tratta dal Tribunale della possibilità di agire esecutivamente contro la medesima in forza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, pronunciata nei confronti del suo dante causa: essi vanno perciò trattati congiuntamente. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2909 cod. civ., in ragione del fatto -incontestato - che IA TE DO ha acquistato il fondo assoggettato ad esecuzione in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si tratta. Poiché detta norma comporta, secondo il Tribunale, l'estensione soggettiva del giudicato non solo alle parti del giudizio in cui si è formato, ma anche ai loro aventi causa, la sentenza è, appunto, opponibile alla DO, avente causa dal ET, originario convenuto nel giudizio concluso con la sentenza n. 145/2000 della Corte d'Appello di Napoli. Dato ciò, è da escludere, secondo il primo giudice, che rilevi la (mancata) trascrizione della domanda giudiziale e/o della sentenza che l'ha accolta, in quanto quest'ultima fa stato ad ogni effetto nei confronti degli aventi causa delle parti originarie, a prescindere dal compimento di tali formalità.
È questa la principale ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1.- Vi sono poi ulteriori considerazioni che il Tribunale ha svolto al fine di corroborare il proprio assunto, con specifico riguardo al caso di specie, nonché al fine di rispondere ai rilievi dell'opponente concernenti la portata, non solo soggettiva, ma anche oggettiva del giudicato.
Ha così rilevato, per un verso, che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa costituisca la premessa argomentativa necessaria o il fondamento logico della delibazione sul merito delle richieste formulate, ritenendo che la sentenza costituente titolo esecutivo abbia, nel caso di specie, accolto la domanda dell'attore ES volta a denunciare la violazione del limite legale della proprietà di cui all'art. 913 cod. civ.; per altro verso, che il titolo esecutivo di formazione giudiziale si pone come presupposto ineludibile ed esclusivo parametro di riferimento per il forzato adempimento della prestazione, sicché il compito del giudice dell'esecuzione si sostanzia nell'individuarne l'effettiva portata precettiva, consistente, nel caso di specie, nella condanna alla riduzione in pristino della situazione dei luoghi immutata da una delle parti, onde ripristinare il rispetto del limite dell'art. 913 cod. civ.. 3.- La sentenza impugnata è conforme a diritto, pur se la motivazione sul punto censurato con i primi sei motivi necessita delle precisazioni ed integrazioni di cui appresso. La questione di diritto da risolvere concerne gli effetti della vicenda successoria a titolo particolare, dal lato passivo, rispetto al processo esecutivo, specificamente al processo di esecuzione forzata in forma specifica per obblighi di fare, iniziato in forza di sentenza di condanna passata in giudicato. Orbene, la successione nella posizione sostanziale si può verificare durante la pendenza del processo di cognizione, destinato a concludersi con detta sentenza;
dopo che questa sentenza sia divenuta irrevocabile ma prima che, in forza di essa, sia iniziato un processo esecutivo;
dopo l'inizio del processo esecutivo, quindi durante la pendenza di questo.
I diversi momenti in cui la vicenda successoria si colloca vanno tenuti distinti, perché distinte sono le conseguenze della successione, nonché le norme che la regolano.
3.1.- La successione a titolo particolare nel diritto controverso, durante la pendenza del processo di cognizione, è regolata dall'art.111 cod. proc. civ.. Malgrado il tenore letterale, la norma va ritenuta applicabile anche all'ipotesi della successione nell'obbligo, specificamente -per quanto rileva in questa sede- alla successione nella posizione di obbligato che si abbia a seguito della successione nella titolarità di un diritto reale. Ed invero, col trasferimento del diritto di proprietà del bene si trasferiscono all'acquirente gli obblighi sorti in capo al precedente titolare del diritto che siano rimasti inadempiuti e quando questo trasferimento avviene durante la pendenza del processo di cognizione, è applicabile l'art. 111 cod. proc. civ. La norma disciplina la successione nel diritto controverso (o nell'obbligo oggetto del processo) lite pendente, vale a dire - per quanto concerne il processo di cognizione- quella che si verifichi dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo.
La lettera dell'art. 111 cod. proc. civ. è chiaramente nel senso che il fenomeno che esso è destinato a regolare si ha quando "nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare" (comma 1) ovvero quando il trasferimento a titolo particolare avvenga a causa di morte, sempre nel corso del processo (comma 2). Indubbiamente riferiti alla lite pendente sono anche il comma 3, poiché prevede la facoltà di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare, nonché il potere di impugnazione di cui al comma 4.
Gli effetti della sentenza presi in considerazione dal comma 4 sono gli effetti tipici della sentenza, cioè di accertamento, costitutivi ed esecutivi. Si discute, peraltro, in dottrina se gli effetti esecutivi possano prodursi anche nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo: a fronte di una tesi minoritaria che esclude l'efficacia esecutiva contro il successore a titolo particolare (non intervenuto nel processo) anche quando gli altri effetti si producano nei suoi confronti, ex art. 111 cod. proc. civ., comma 4, è invece prevalente la tesi positiva
(unica affermata nei precedenti di questa Corte: cfr., già Cass. n. 1687/68 e n. 1525/71, nonché Cass. n. 2748/98, n. 21107/05, n. 6945/07, S.U. n. 22727/11). Pertanto, dell'art. 111 cod. proc. civ., u.c., attiene anche all'efficacia esecutiva della sentenza. Detto ciò, va tuttavia sottolineato che il richiamo che l'ultimo inciso fa alle norme sulla trascrizione (nonché a quelle sull'acquisto in buona fede dei mobili, che qui non rilevano) concerne, per un verso, la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, per altro verso, la trascrizione della domanda giudiziale, specificamente gli artt. 2652 e 2653 cod. civ. (oltre che artt. 2690 e 2691 cod. civ., che ad essi rimandano). Orbene, questi ultimi articoli prevedono la trascrizione di diverse classi di domande, stabilendo effetti diversi nei confronti dei terzi acquirenti, a seconda di ciascuna classe. Dal momento che con il passaggio in giudicato della sentenza la domanda giudiziale e le sue trascrizioni perdono ogni significato, si deve ritenere che la situazione del terzo che abbia acquistato (e/o reso pubblico) il suo acquisto dopo il passaggio in giudicato della sentenza non sia direttamente contemplata dalla disposizione, quanto meno nella parte in cui richiama la trascrizione delle domande giudiziali. In conclusione, l'art. 111 cod. proc. civ., comma 4, quanto ai rapporti della trascrizione della domanda giudiziale con la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, è norma che riguarda gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare fintanto che il diritto è sub iudlce, cioè appunto "controverso", ma non riguarda la successione del terzo nel diritto oramai accertato, in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza. Va perciò ribadito, come già affermato da questa Corte, che il principio per il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti (art. 2909 cod. civ.) non trova deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (di accertamento, di revindica o negatoria servitutis), atteso che, in tale ipotesi, non è operante nell'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 cod. civ., n. 14, riguardante la diversa situazione di sentenza che costituisca, trasferisca o modifichi diritti su immobili, ne' l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., comma 4, e art. 2653 cod. civ., previsto al diverso fine dell'opponibilita della sentenza nei confronti di chi subentri nel rapporto nelle more del giudizio, prima della formazione del giudicato (così Cass. n. 5597/81, ma cfr., già Cass. n. 19/64, n. 2848/73, n. 11427/79, nonché, da ultimo, Cass. n. 145/07). 3.2.- Dato quanto sopra, è corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui non trova applicazione nel caso di specie il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13523/06, per il quale "la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapioner ha natura di actio negatoria servitutis ,- essa, pertanto, è soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 cod. civ., n. 1, che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili". Giova osservare che il principio non è riferibile ad ogni domanda volta a far accertare l'esistenza di limiti legali al diritto di proprietà, ma soltanto a quelle domande che tendano a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato, tale che, se non tempestivamente interrotto, il relativo possesso darebbe luogo all'acquisto della servitù per usucapione;
quindi, il principio non può essere esteso ad ipotesi in cui si tenda a far valere un limite di fonte legale intrinseco al diritto di proprietà (cfr., da ultimo, Cass. n. 3123/12), cui non corrisponda dal lato passivo una situazione che renda possibile l'acquisto per usucapione della corrispondente servitù che esoneri dal rispetto del limite legale. Comunque, il principio è stato affermato con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 111 cod. proc. civ., sugli effetti della sentenza nei confronti del terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo: in tale eventualità gli effetti delle sentenze, pronunciate sulle domande come individuate dal precedente a Sezioni Unite, potranno spiegarsi nei confronti dei terzi acquirenti lite pendente soltanto se la relativa domanda sia stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo. 3.3.- Poiché la DO ha acquistato dopo la formazione del giudicato, il precedente a Sezioni Unite sul quale tanto insiste la ricorrente non può trovare applicazione. Pertanto, escluso che la domanda svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli fosse una confessarla servitutis - come rilevato nella sentenza impugnata - non è qui rilevante nemmeno verificare se, una volta ricondotta all'art. 913 cod. civ., si trattasse di una domanda assimilabile ad una negatoria servitutis, ai sensi e per gli effetti della riconducibilità all'art. 2653 cod. civ., n. 1, così come interpretato dalle Sezioni Unite.
4.- Resta, pertanto, da verificare quali siano le norme applicabili nel caso in cui la successione nel diritto controverso (o nell'obbligo oggetto del processo) si abbia, come accaduto nel caso di specie, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma prima che sia iniziato un processo esecutivo in forza di quest'ultima.
In primo luogo, occorre verificare quale rilievo abbia l'art. 2909 cod. civ., norma sulla quale il Tribunale ha fondato la propria decisione.
L'art. 2909 cod. civ. è norma sostanziale che disciplina gli effetti dell'"accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato", disponendo che faccia stato non solo nei confronti delle parti, ma anche dei loro eredi o aventi causa.
Pertanto, il diritto, così come accertato nei confronti della parte processuale, resta accertato anche nei confronti del suo avente causa in epoca successiva alla formazione del giudicato.
Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (cfr. Cass. n. 2959/79, n. 5194/85, n. 13552/06), a prescindere, per quanto detto sopra, dall'osservanza dell'onere di trascrizione della domanda e/o della sentenza.
Ma questa affermazione da sola non è sufficiente alla soluzione del presente giudizio, in cui non (solo) di giudicato si discute, ma di efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale, che, nel caso di specie, è una sentenza passata in giudicato. Poiché si tratta di verificare l'idoneità di questa sentenza a fungere da titolo esecutivo, non viene (solo) in rilievo l'accertamento del diritto del ES, bensì la pronuncia di condanna ad un obbligo di fare, che il ES ha ottenuto, non nei confronti della DO, bensì nei confronti del ET.
Affermare che l'accertamento del diritto di proprietà del ES, quindi della legittimità della sua pretesa del rispetto dei limiti legali, in quanto immutabile, faccia stato nei confronti della DO non significa ancora poter affermare che il ES abbia (anche) il diritto di procedere esecutivamente contro la DO per ottenere coattivamente il ripristino della situazione violata. Sotto questo secondo punto di vista, la sentenza rileva in quanto abbia efficacia esecutiva, cioè l'efficacia, che è propria del titolo esecutivo, di fondare, ex art. 474 cod. proc. civ., l'esecuzione forzata. Si deve, perciò, trattare di una sentenza di condanna, come peraltro è nel caso di specie.
4.1.- Sono note le dispute dottrinali sulla coincidenza o meno della portata soggettiva del giudicato (in quanto giudicato di condanna) e la portata soggettiva del titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna irrevocabile.
Infatti, è controverso che l'estensione del giudicato comporti, sempre e necessariamente, l'estensione della portata soggettiva del titolo.
Tuttavia, presupposto dell'una tesi e dell'altra è che l'estensione soggettiva del titolo esecutivo nei confronti dei terzi, quando questo sia una sentenza di condanna passata in giudicato, abbia a suo fondamento l'estensione dell'efficacia di giudicato nei confronti dei medesimi terzi.
Pertanto, è corretto il ragionamento del Tribunale che ha fondato la propria decisione intanto su tale estensione ed è corretta, come detto sopra, la conclusione raggiunta nel senso che il giudicato è, nel caso di specie, operante anche nei confronti dell'avente causa dal soggetto soccombente nel giudizio concluso con la sentenza oramai irrevocabile. Il ragionamento va tuttavia completato, fermando l'attenzione sull'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale;
in particolare, va indagato il fenomeno dell'esecuzione da intraprendersi non tanto e non solo nei confronti di un soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo, ma specificamente nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris.
Questa limitazione del campo d'indagine consente di prescindere dalle questioni affrontate, più in generale, nel contesto della disputa dottrinale di cui sopra, e di limitare l'analisi alla fattispecie oggetto di causa, così come appena sintetizzata. In particolare, avuto riguardo a quest'ultima, è sufficiente verificare se vi siano delle norme di diritto positivo che consentano di estendere l'efficacia specifica di titolo esecutivo, in particolare dal lato passivo, a determinati soggetti che, pur non essendo indicati come parti nel titolo, rientrino comunque tra coloro ai quali si estende l'efficacia di giudicato del titolo di formazione, appunto, giudiziale.
4.2.- Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo, vengono in considerazione le disposizioni dell'art. 475 cod. proc. civ., comma 2 e art. 477 cod. proc. civ.. Il problema dei limiti dell'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna passata in giudicato è risolto, quanto al lato attivo di tale estensione, dall'art. 475 cod. proc. civ., comma 2, il quale prevede che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi sia alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento (o stipulata l'obbligazione) sia "ai suoi successori", senza distinguere tra successori a titolo universale e successori a titolo particolare, per atto tra vivi o a causa di morte. Ciascuno di questi soggetti può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva in suo favore (cfr. Cass. n. 610/81). Sebbene la norma disciplini immediatamente quest'ultima, essa consente di desumere, per via interpretativa, che l'avvio dell'esecuzione è possibile nei confronti di tutti i soggetti anzidetti, sulla base della sola affermazione di essere successore di colui che nel titolo risulta come creditore;
il controllo sull'avvenuta successione dal lato attivo si esercita nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), a prescindere comunque da un accertamento giudiziario della qualità di successore. Più articolata è la questione quando si tratti del lato passivo di detta estensione, cioè dell'esecuzione da condursi contro il successore a titolo particolare del soggetto che figura come obbligato nel titolo esecutivo. L'art. 477 cod. proc. civ., prevede e disciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Non vi sono norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria) o, più frequentemente, a titolo particolare (nonché mortis causa a titolo particolare). In dottrina, vi è stato chi ha sottolineato il carattere eccezionale dell'art. 477 cod. proc. civ. - quale si desumerebbe dalla deroga al principio della cartolarità e dalla contrapposizione alla generica indicazione dell'art. 475 cod. civ. - sia per escludere che il titolo formatosi nei confronti di un soggetto plurimo (come il condominio o la società di persone) possa essere fatto valere contro ciascuno dei componenti del gruppo rimasti estranei al processo dei formazione del titolo, sia per escludere l'estensione della norma per analogia alla successione a titolo particolare o universale inter vivos. Inoltre, la differenza sostanziale tra tale successione e la successione ereditaria ha indotto a sostenere anche l'impossibilità dell'interpretazione estensiva della norma.
Per contro, altra, prevalente, dottrina valorizza esigenze di simmetria del sistema, quanto ai rapporti tra l'art. 475 cod. proc. civ. e l'art. 477 cod. proc. civ., ovvero esigenze di parità di trattamento, quanto ai rapporti tra le diverse forme di successione, ed ammette l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo non solo a favore, ma anche contro i successori, a titolo universale e particolare, inter vivos (nonché a titolo particolare mortis causa), superando così la portata della lettera della norma. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la portata dell'art. 477 cod. proc. civ., non sia limitata a quella risultante dalla lettera della norma. L'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna è stata affermata sia nei confronti del successore a titolo particolare dell'obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n. 8056/01, n. 601/03, n. 13914/05) che nei confronti dei componenti del soggetto plurimo contemplato nel titolo esecutivo (cfr., per il condominio, Cass. n. 20304/04; per la società di persone, da ultimo, Cass. n. 11311/11, nonché Cass., n. 23749/11). A questo orientamento ritiene il Collegio di dover dare continuità, affermando il seguente principio di diritto: "in tema di efficacia del titolo esecutivo da lato passivo, la sentenza di condanna ottenuta nei confronti del dante causa ha efficacia come titolo esecutivo contro l'avente causa, anche quando la successione nella situazione sostanziale si sia verificata dopo la formazione del giudicato per atto tra vivi a titolo particolare".
Giova aggiungere che, come si dirà trattando del settimo motivo del ricorso, la generale utilizzabilità del titolo esecutivo che si sia formato contro il dante causa anche nei confronti dell'avente causa incontra dei limiti qualora si tratti di esecuzione in forma specifica, più in particolare -per quanto rileva ai fini del presente ricorso- qualora di tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare.
4.3.- Quanto detto a proposito dell'estensione soggettiva del giudicato nei confronti della DO e l'applicazione al caso di specie del principio dell'estensione soggettiva del titolo esecutivo anche dal lato passivo, nell'ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos, comportano il rigetto dei primi sei motivi di ricorso.
5.- Col settimo motivo si denuncia violazione di norme di legge;
artt. 111, 475, 477 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n.
3. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove non avrebbe affermato la legittimazione passiva all'azione esecutiva della sola DO, escludendola in capo al ET. Sostiene, infatti, la DO che, una volta ritenuta l'opponibilità del giudicato di condanna nei suoi confronti, e non nei confronti del ET, a seguito del sopravvenuto trasferimento del diritto, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che legittimata passivamente all'azione esecutiva fosse essa opponente, con la conseguenza che nei suoi confronti avrebbero dovuto essere rivolti gli atti esecutivi, cioè il precetto, il ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., il preavviso e tutti gli atti svolti nel processo esecutivo, compreso l'espletamento delle consulenze tecniche. La conseguenza sarebbe che gli atti esecutivi avrebbero dovuto essere dichiarati inefficaci nei suoi confronti, perché tutti compiuti nei riguardi del ET.
Peraltro, la ricorrente riconosce che nella giurisprudenza di legittimità, così come in dottrina, si è affermata la legittimazione passiva all'azione esecutiva in capo al dante causa, ma sostiene che questa sarebbe stata attribuita "solo in concorso con quella del successore ed in ogni caso mai oltre la ed. "iniziativa" di questi e mai...in materia di diritti reali immobiliari, con riguardo alle esecuzioni cc.dd. in forma specifica". A quest'ultimo riguardo, la ricorrente aggiunge che la tutela esecutiva non si potrebbe realizzare che nei confronti "dell'effettivo titolare del diritto reale (anche possessore e, perciò, nella materiale disponibilità del bene)", se non a rischio di vanificarla, e che le implicazioni sarebbero rilevanti, anche al fine di individuare il soggetto tenuto a sopportare le spese dell'esecuzione. La DO precisa che le contestazioni relative sarebbero state avanzate in sede di merito anche ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e che, anche sotto questo profilo, si sarebbero dovute ritenere tempestive, ammissibili e fondate.
5.1. - Il motivo non è meritevole di accoglimento perché in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il Tribunale di Napoli ha reso, sulla questione della legittimazione passiva all'azione esecutiva, una decisione conforme a diritto. In punto di fatto, ha accertato che il ET soltanto "ha partecipato personalmente alle operazioni svolte dal C.T.U. nominato dal G.E. e sino alla ordinanza di determinazione delle modalità resa dal G.E. in data 3/4/2007 e neanche negli atti ha mai contestato di aver perso la materiale detenzione dell'immobile sul quale deve essere riaperto il canale di scolo" e che la DO ha svolto le prime contestazioni sulla legittimità della procedura, deducendo di essere succeduta nella proprietà del bene, soltanto in occasione del ricorso introduttivo della presente opposizione (9 novembre 2007). Si tratta di un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito. Pertanto, è inammissibile il motivo nella parte in cui la ricorrente sembra voler affermare di essere stata ella nel possesso dell'immobile, sin da data precedente l'inizio del processo esecutivo e coincidente con la data dell'atto di trasferimento della proprietà del fondo: il giudice di merito ha concluso in senso diverso;
precisamente, ha ritenuto, come detto, che il ET, che pur si spogliò della titolarità del bene, non ne perse, per ciò solo, il possesso, mostrando, anzi, di averne mantenuto la materiale disponibilità.
Siffatto accertamento non è sindacabile in cassazione;
per di più, esso non risulta nemmeno validamente censurato, poiché non è stata denunciato alcun vizio di motivazione.
5.2.- Data per accertata la situazione di fatto per la quale, pur essendo stata trasferita la proprietà del bene, il possesso di esso rimase comunque in capo al ET, è corretta in diritto l'individuazione in quest'ultimo del soggetto legittimato passivo dell'azione esecutiva.
Si evince da quanto detto trattando dei primi sei motivi di ricorso che la sentenza che impone obblighi di fare possa essere fatta valere come titolo esecutivo anche nei confronti dell'avente causa dal soggetto che vi figuri come obbligato, al fine di conseguire l'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica accertata in capo all'attore.
Tuttavia, perché si possa avere siffatto adeguamento è necessario che il soggetto passivo dell'esecuzione forzata si trovi, rispetto al bene sul quale l'esecuzione deve essere compiuta, in una particolare posizione possessoria, cioè quella stessa che, da un lato, gli consentirebbe di adempiere spontaneamente, dall'altro è di ostacolo all'esecuzione e va superata mediante l'intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo (così Cass. n. 3990/03). Va cioè precisato che nell'esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte del processo esecutivo è collegata agli effetti dell'esecuzione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui, sia nell'esecuzione per consegna e rilascio (cfr. Cass. n. 6330/85, n. 149/91, n. 11090/93) sia nell'esecuzione per obblighi di fare (cfr. Cass. n. 8056/01 e n. 11583/05), la parte nei cui confronti va rivolta l'azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione possessoria che gli consente di adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna. Pertanto soggetto passivo dell'esecuzione per obblighi di fare è l'acquirente del diritto sul bene soltanto se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa sulla quale la trasformazione deve essere realizzata;
se, invece, il terzo è solo titolare del diritto acquistato dal soggetto condannato, ma quest'ultimo è rimasto nella materiale disponibilità del bene, il soccombente non è sottratto all'obbligo di osservare il comando contenuto nella sentenza di condanna e l'acquirente non è tenuto in luogo del primo, per il solo fatto del trasferimento del diritto (così Cass. n. 601/03). Quindi, pur essendo possibile iniziare l'esecuzione nei confronti dell'avente causa utilizzando il titolo che si aveva contro il dante causa, il processo esecutivo, qualora non si sia trasferito anche il possesso, non potrebbe essere efficacemente condotto a termine con la realizzazione coattiva della pretesa perché questa, nell'esecuzione in forma specifica, presuppone che l'esecutato abbia il possesso del bene inciso dall'esecuzione; in tale eventualità, legittimato passivo dell'azione esecutiva sarà il dante causa se ed in quanto abbia conservato il possesso del bene.
5.3.- Resta allora da verificare la compatibilità del principio di cui sopra, con l'altro, pure affermato da questa Corte, e richiamato nella sentenza impugnata, per il quale "Il soggetto condannato ad un facere mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri, non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. e artt. 414, 415 cod. proc. civ., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio "dante causa". Ne consegue che, solo l'iniziativa dell'acquirente comporta la sostituzione del successore all'originario esecutato nella posizione di legittimato passivo nell'esercizio dell'azione esecutiva" (cfr. Cass. n. 11272/93, 73/03). Al riguardo, ritiene il Collegio che tale ultimo principio non possa essere condiviso, quanto alla sua prima parte, nel senso che, se è vero che il soggetto obbligato non perde la legittimazione passiva all'azione esecutiva per il solo fatto del trasferimento (della titolarità) del bene, tuttavia la perde quando, prima dell'inizio del processo esecutivo, abbia trasferito anche il possesso del bene. Pertanto, in tale eventualità l'azione esecutiva va esercitata nei confronti del successore, che sarà destinatario del precetto e degli atti di cui all'art. 612 cod. proc., e segg. (cfr. Cass. n. 11583/05, nonché n. 13914/05, che in motivazione espressamente disattende il principio di cui sopra) e, se non li abbia ricevuti, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le altre, Cass.n. 3990/03). Tuttavia, come detto, non è questa la situazione in fatto accertata dal giudice a quo, sicché non pertinenti si rivelano i richiami fatti dalla ricorrente all'avvenuta proposizione anche di un'opposizione agli atti esecutivi ed alla sua asserita tempestività.
Nemmeno può essere condivisa la seconda parte del principio sopra testualmente riportato, salvo quanto appresso.
5.4.- Va, infatti, tenuta distinta da quella da ultimo considerata, l'ipotesi in cui il trasferimento del possesso sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo.
Si tratta di ipotesi, che, in quanto riguardante la successione a titolo particolare nella situazione sostanziale in pendenza di processo esecutivo, involge la più ampia questione dell'applicabilità a quest'ultimo dell'art. 111 cod. proc. civ.. Tralasciando gli aspetti della questione che riguardano la successione nel processo per espropriazione forzata, sia dal lato attivo (per il quale, peraltro, diverse pronunce hanno affermato l'applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ.: cfr., tra le altre, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, nonché ord. n. 1552/11) che dal lato passivo (per il quale, prevale, di recente, la tesi che nega l'applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ., basata sulle norme di diritto sostanziale, specificamente l'art. 2913 cod. civ., e segg.:
cfr. Cass. n. 14003/04, n. 1703/09, n. 15400/10), l'analisi va limitata, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, all'esecuzione in forma specifica, in particolare all'esecuzione forzata di obblighi di fare, e solo con riferimento alla successione nella posizione dell'esecutato.
Se nel corso del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare si verifichi il trasferimento (della titolarità e/o) del possesso del bene su cui l'esecuzione si sta compiendo, la successione non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi già compiuti;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura di tale processo esecutivo, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n. 13914/05), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del successore.
Quest'ultimo, in quanto subentrato nella situazione (di titolarità o/e) di possesso del bene durante la pendenza del processo esecutivo potrà "intervenirvi", interloquendo sulle modalità dell'esecuzione, eventualmente sostituendosi all'originario esecutato nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva.
In conclusione, si ritiene di dover affermare che, in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova nel possesso del bene sul quale l'esecuzione deve essere compiuta;
in caso di trasferimento del bene prima dell'inizio del processo esecutivo, legittimato passivo è l'acquirente del diritto sul bene, se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa sulla quale la trasformazione deve essere realizzata;
se, invece, il terzo è solo titolare del diritto acquistato dal soggetto condannato, ma quest'ultimo è rimasto nella materiale disponibilità del bene, soltanto quest'ultimo è legittimato passivo dell'azione esecutiva.
Qualora la titolarità del diritto e/o il possesso vengano trasferiti dopo l'inizio del processo esecutivo, e nella pendenza di questo, gli atti esecutivi già compiuti contro il dante causa conservano validità ed efficacia nei confronti del successore. A quest'ultimo è consentito interloquire sulle modalità dell'esecuzione, eventualmente sostituendosi nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva. L'applicazione di tale principio al caso di specie comporta il rigetto del settimo motivo di ricorso, avendo il Tribunale correttamente identificato il legittimato passivo dell'azione esecutiva nel ET, in quanto soggetto che si trovava nel possesso del bene all'inizio del processo esecutivo e nel corso di questo, al quale è subentrata la DO dal 9 novembre 2007, data in cui, col ricorso introduttivo dell'opposizione, ha affermato la propria qualità di successore, non solo nella titolarità, ma anche nel possesso del fondo sottoposto ad esecuzione.
6.- Con l'ottavo motivo si denuncia violazione di norme di legge;
artt. 112 e 615 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n.
3. La ricorrente deduce che, nel caso di specie, sarebbe risultato che l'esecuzione, piuttosto che mirare a realizzare la tutela accordata dal titolo, avrebbe finito per realizzare, in concreto, una tutela ben diversa ed in specie quella di una vera e propria servitù, se non addirittura "di altri ben più consistenti diritti". 6.1.- Il motivo è inammissibile poiché non risulta che la questione che esso pone abbia formato oggetto di giudizio nel pregresso grado di merito.
Nessun cenno alla questione vi è nella sentenza impugnata. La ricorrente sembra sostenere che ad essa fosse riferita la terza delle ragioni dell'opposizione all'esecuzione.
Dal ricorso risulta che, oltre all'inopponibilita del giudicato ed al difetto di legittimazione passiva proprio ovvero del ET, l'opponente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva contestato che il dictum di condanna, "interpretato nella sua sostanza", fosse eseguibile ed opponibile nei suoi confronti;
ma ciò, perché, a suo dire, al di là della qualificazione giuridica data alla domanda dalla Corte d'Appello di Napoli, la sentenza avrebbe finito per attribuire un diritto di servitù, quantunque avesse affermato "nominalmente" il diritto del ES alla tutela dei limiti legali ex art. 913 cod. civ.. È evidente come tale motivo di opposizione non coincida con la contestazione svolta con l'ottavo motivo di ricorso: in quello si lamentava l'ineseguibilità del giudicato;
in questo si lamenta l'eccesso della tutela esecutiva rispetto alla statuizione recata dal titolo.
La censura è perciò, come detto, inammissibile perché nuova. 7.- In conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente GI ES, nella somma di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013