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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 36764/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Margherita Cassano. Le parti coinvolte hanno presentato ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Napoli, che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero, imponendo misure cautelari nei confronti di alcuni avvocati accusati di associazione per delinquere e falso ideologico. Le difese hanno contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sostenendo che queste non potessero essere impiegate nel nuovo procedimento, in quanto disposte in un contesto normativo precedente al 31 agosto 2020.

La Corte ha accolto i ricorsi, affermando che le intercettazioni non potevano essere utilizzate nel procedimento in esame, poiché il reato associativo non consentiva l'arresto in flagranza e le captazioni erano state autorizzate prima della modifica normativa. La Corte ha sottolineato l'importanza del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni, che deve essere motivato e rispettare i diritti fondamentali, stabilendo un principio di diritto secondo cui la disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi si applica solo se il procedimento in cui sono state effettuate le intercettazioni è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020.

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Massime • 2

In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e quelle di pubblicità della sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a fronte della regola generale della diffusione integrale del provvedimento, è onere del soggetto interessato prospettare le specifiche ragioni che giustifichino l'oscuramento dei dati, indicando le negative conseguenze che deriverebbero su vari aspetti della sua vita sociale e di relazione, ove la richiesta non fosse accolta).

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

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    Cass., Sez. un., 3 ottobre 2024 (ud. 18 aprile 2024), n. 36764, Pres. Cassano, Rel. Silvestri Ord. 46832/2023 Cass. SU 36764/2024 Con ordinanza n. 46832 del 14 novembre 2023 (consultabile in allegato), la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270 c. 1 c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – operi soltanto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/04/2024, n. 36764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36764
Data del deposito : 18 aprile 2024

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