Massime • 2
In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e quelle di pubblicità della sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a fronte della regola generale della diffusione integrale del provvedimento, è onere del soggetto interessato prospettare le specifiche ragioni che giustifichino l'oscuramento dei dati, indicando le negative conseguenze che deriverebbero su vari aspetti della sua vita sociale e di relazione, ove la richiesta non fosse accolta).
La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.
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Cass., Sez. un., 3 ottobre 2024 (ud. 18 aprile 2024), n. 36764, Pres. Cassano, Rel. Silvestri Ord. 46832/2023 Cass. SU 36764/2024 Con ordinanza n. 46832 del 14 novembre 2023 (consultabile in allegato), la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270 c. 1 c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – operi soltanto …
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Sul provvedimento
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente ET VE;
uditi i Pubblici Ministeri, in persona del Procuratore generale, dott. Alfredo Viola, e del Sostituto Procuratore, dott. Luigi Cuomo, che hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
س Я udito l'Avv. Michele Robustini, difensore di fiducia di IN NN, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'avv. Raffaele Pucci, difensore di fiducia di ON BR, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Dario Vannetiello, difensore di fiducia di IS LV e TT MA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 1 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di BR ON e la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione forense per la durata di un anno nei riguardi di NN IN, MA TT e LV IS, ritenuti gravemente indiziati del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la fede pubblica (capo 1) e di più reati - nella forma tentata o consumata di falso ideologico in atto pubblico, contestati, rispettivamente, ai capi nn.
3-4 a ON, nn.
5-6 a IN, n. 7 a TT e n. 9 a IS. Secondo la tesi accusatoria, recepita dal Tribunale, i