CASS
Sentenza 19 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 19 novembre 2024, con il Consigliere relatore Umberto Luigi Cesare Scotti. Le parti in causa sono una società in liquidazione e una cooperativa sociale, coinvolte in una controversia relativa a un contratto di cessione di ramo d'azienda. La ricorrente ha contestato la validità del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, sostenendo che vi fossero vizi nella cessione, mentre la controparte ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Il giudice ha affrontato due questioni principali: la prima riguardava gli effetti della cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, e la seconda la regolamentazione delle spese di lite. La Corte ha stabilito che la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale ma prima della notifica del ricorso, non determina l'inammissibilità del ricorso stesso, in virtù del principio di ultrattività del mandato. Questo principio consente al difensore di continuare a rappresentare la parte anche dopo la sua estinzione, garantendo così la stabilità del processo. La Corte ha quindi rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità, dichiarando ammissibile il ricorso e rimettendo l'esame dei motivi alla Seconda Sezione civile.

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Massime1

In tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2024, n. 29812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29812
Data del deposito : 19 novembre 2024

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