CASS
Sentenza 18 maggio 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 15248/2020, pubblicata il 18 maggio 2022. Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha impugnato una sentenza della Corte dei Conti che aveva escluso la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di una società a partecipazione pubblica e dei membri della giunta regionale e del consiglio provinciale, accusati di mala gestio e danno erariale. Le parti hanno sostenuto che le erogazioni pubbliche a favore della società avessero causato un danno diretto agli enti pubblici partecipanti.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la giurisdizione contabile non si applica agli amministratori della società, in quanto non era in house providing e non vi era un danno diretto al patrimonio del socio pubblico. Inoltre, ha escluso la responsabilità degli amministratori pubblici, ritenendo che le loro decisioni fossero insindacabili in merito alla gestione delle risorse pubbliche, poiché giustificate dalla necessità di garantire un servizio essenziale. La Corte ha quindi confermato l'assenza di giurisdizione contabile, evidenziando che le scelte amministrative rientrano nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

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Massime3

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15979
Data del deposito : 18 maggio 2022

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