Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 16763

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 16763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16763
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LL TA, nato in [...], il [...], avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Merlino, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, deliberando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato da questa Corte (rilevata illegittimità della decisione in data 10 settembre 2019 che aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'imputato), in parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2017 dal Tribunale di Enna, rigettava i primi sei motivi di gravame e, in accoglimento del settimo ( richiesta conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ai sensi di quanto dispone l'art. 53, comma secondo, della legge 24/11/1981, n. 689), disponeva la conversione della pena detentiva -di mesi quattro di reclusione- nella pena pecuniaria della multa, nella misura di euro 30 mila, in aggiunta alla pena della multa di euro 400 già irrogata, e quindi rideterminava la pena complessiva in euro 30.400 di multa. La Corte di appello, nel convertire la sanzione detentiva in quella pecuniaria ha svolto il computo secondo i parametri legali in allora (10 gennaio 2022) vigenti, ai sensi dell'art. 135 cod. pen., calcolando euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva, e quindi moltiplicando detto importo per 120 giorni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia abilitato, articolando i tre motivi in appresso sintetizzati:

2.1. Con il primo motivo l'imputato denunzia, in maniera promiscua, i tre vizi motivazionali deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.;
in particolare quanto alla illecita provenienza della merce detenuta per la vendita e recante marchi contraffatti, ritenuta dal ricorrente indimostrata nel merito ed anche quanto a ritenuta irrilevanza della evidenziata grossolanità della contraffazione, oltre alla negata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;

2.2. Con il secondo motivo denunzia, ancora in maniera promiscua, i tre vizi della motivazione deducibili nella sede di legittimità, avendo la Corte di merito rigettato immotivatamente la richiesta delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione delle modalità della condotta e della personalità dell'agente;

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente rileva, infine, che in data 10 febbraio 2022 è stata pubblicata la sentenza n. 28 della Corte costituzionale (in G. Uff. n. 5 del 2/2/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, I. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che la diaria di conversione non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 cod. pen.". Pertanto, adduce il ricorrente, la pena determinata dalla Corte di appello deve ritenersi illegale, per effetto della sopravvenuta dichiarazione i di illegittimità costituzionale della norma che indica

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi