Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
Nei giudizi di divorzio, l'art.3, secondo comma, lett. b) della legge 1 dicembre 1970 espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte; pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione. (Nella fattispecie la ricorrente, contumace in primo grado, aveva per la prima proposto l'eccezione di riconciliazione in fase di appello con conseguente e confermata declaratoria d'inammissibilità da parte del giudice di secondo grado).
- Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 maggio 2021
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18454/2006 proposto da:
NI LG (C.F. *[...]*), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato PATERNÒ RADDUSA Pietro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCA GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI LO (C.F. *[...]*);
- intimato -
avverso la sentenza n. 987/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato P. PATERNÒ RADDUSA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 23/25.10.03, nella dichiarata contumacia della parte convenuta TA OL, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra la predetta ed il marito OS AR, con tutte le pronunzie consequenziali.
Proponeva appello la TA\ la quale in tale sede eccepiva (per la prima volta, vista la sua precedente contumacia) la riconciliazione con il marito, asseritamente intervenuta dopo la separazione, con la conseguenza di mettere nel nulla sotto l'aspetto giuridico la separazione stessa e, quindi, di far venire meno il requisito principale su cui si fondava la domanda di divorzio. Sosteneva l'appellante che l'eccezione non fosse tardiva, pur essendo stata formulata per la prima volta con l'atto d'appello, perché non erano applicabili le preclusioni previste nel giudizio contenzioso e perché si trattava di una eccezione che aveva carattere di ordine pubblico e che quindi, pur essendo rilevabile su eccezione di parte, non escludeva i poteri d'ufficio del giudice del merito, anche in sede di gravame, di accertare le condizioni di diritto e di fatto della pronuncia del divorzio.
L'appellante formulava quindi istanze istruttorie volte a dimostrazione della fondatezza della sua eccezione. Si costituiva l'OS\ che chiedeva la reiezione dell'appello. La Corte d'appello di Torino con sentenza depositata il 22.6.05 rigettava l'appello.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la \Tomboloni\ sulla base di un solo motivo(cui non resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente si duole con l'unico motivo di ricorso della ritenuta preclusione della propria eccezione , presentata per la prima volta in appello, relativa alla avvenuta riconciliazione con il coniuge. Va preliminarmente rammentato che la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (oggi dalla L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi (Cass. 26165/06). Ciò posto, osserva la Corte che, in ordine alla rilevabilità o meno d'ufficio di questioni che rilevano ai fini dei rapporti familiari, occorre di volta in volta distinguere tra quelle che assumono rilevanza ai fini dell'interesse pubblico e quelle, invece, che investono aspetti di carattere unicamente personale e privato dei coniugi. Le prime sono, infatti, rilevabili d'ufficio, mentre le seconde no.
Questa distinzione è stata costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che il processo di separazione e quello di divorzio sono intrisi di principi di ordine pubblico laddove si tratta di tutelare l'istituto familiare e l'interesse della prole.
A tale proposito si è ritenuto che, in tema di divorzio, i provvedimenti inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole sono sottratti all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche. Essi, pertanto (vanno pronunziati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito, anche per la prima volta dal giudice dell'appello, se quello di primo grado abbia per qualsiasi ragione omesso di emetterli (ex plurimis Cass 2043/88; Cass 693/83, Cass. 1506/90; Cass. 6312/99; Cass. 27391/05; Cass. 18627/06).
Tale principio non può però trovare applicazione sul diverso versante che riguarda i rapporti personali ed economici tra coniugi che rivestono un carattere strettamente privato ed in relazione ai quali questa Corte ha, ad esempio, già affermato che la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali, così che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado (Cass. 4615/98). Analogo principio risulta affermato in tema di separazione, per ciò che concerne l'addebito, in quanto l'addebitabilità rileva solo nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e non sotto il riflesso dell'ordine pubblico (v. Cass. 25618707). Venendo alla fattispecie in esame, la L. n. 898 del 1970, art. 3, comma 2, lett. b), espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte.
Da tale espressa previsione normativa si evince senza possibilità di dubbio che il giudice non possa rilevare d'ufficio l'avvenuta riconciliazione tra le parti. Il legislatore ha, infatti, evidentemente ritenuto a tale proposito che detta circostanza, investendo aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, non poteva essere oggetto di un accertamento d'ufficio. Se il legislatore avesse infatti ritenuto l'esistenza di tale potere in capo al giudicante avrebbe omesso ogni riferimento alla necessità di proporre l'eccezione in questione a cura di parte ovvero l'avrebbe espressamente prevista come rilevabile d'ufficio. Anche, infatti, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte dianzi citata, secondo cui la permanenza ininterrotta dello stato di separazione costituisce un elemento costitutivo della domanda, devesi rilevare che la prova di siffatta circostanza, che in tal caso dovrebbe gravare sull'attore, sarebbe estremamente difficoltosa in quanto riguarderebbe un evento negativo costituito dalla mancata riconciliazione.
Il legislatore ha pertanto dato per presunto lo stato ininterrotto di separazione lasciando alla parte convenuta di eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione, prevedendo così un'eccezione in senso stretto.
A tale proposito va ulteriormente osservato che la prova della avvenuta riconciliazione non è di regola desumibile dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dall'attore per cui, tra l'altro, il giudice, in assenza della eccezione e della relativa prova di parte convenuta, si troverebbe nella impossibilità di rilevare d'ufficio siffatta circostanza.
Se, dunque, costituisce onere della parte convenuta eccepire e provare l'avvenuta riconciliazione, ciò deve essere necessariamente fatto nel rispetto dei tempi e dei modi processualmente previsti. A tale proposito va ricordato che, in sede di appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del tribunale, da proporsi con reclamo da decidersi in Camera di consiglio, trova applicazione l'art. 345 c.p.c.; che impedisce la proposizione di eccezioni nuove in fase di gravame che non siano rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, poiché la ricorrente, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha sollevato l'eccezione solo in sede di gravame, del tutto correttamente la Corte d'appello ha rilevato la inammissibilità della eccezione per tardività.
In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010