CASS
Sentenza 29 febbraio 2012

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Massime1

In tema di condominio negli edifici, il divieto, sancito dall'art. 1122 cod. civ., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui; ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall'art. 2653 cod. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un'unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell'opponibilità della pronunziata sentenza all'avente causa dell'originario convenuto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/2012, n. 3123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3123
Data del deposito : 29 febbraio 2012

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