CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MU AN nato a [...] il [...] SI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 14 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. Angelo Colosi per Messina che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 che ha dichiarato la responsabilità dei due ricorrenti in ordine al reato di frode in assicurazione per avere simulato un sinistro che sarebbe avvenuto a Messina al fine di ottenere un ingiusto indennizzo dalla Ergo assicurazioni spa. Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.MU AN deduce: 2.1 violazione di legge in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del foro di Milano in favore di quello di Palermo, eccezione già formulata dalla difesa in sede di udienza preliminare e dinanzi al tribunale, che i giudici di merito hanno concordemente respinto facendo riferimento alla sede legale della compagnia assicuratrice Ergo spa, trascurando di considerare che il delitto di cui all'art. 642 cod.pen. si perfeziona nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 5555 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 momento e nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro perviene a conoscenza dell'assicuratore e, nell'ambito delle persone giuridiche, è sufficiente l'invio della denuncia ad un qualsiasi recapito periferico, privo di esponenti dotati di titolarità cognitiva. Pertanto oltre alla sede legale, anche l'ufficio sinistri e il centro liquidazione da anni si qualifica come articolazione dell'assicurazione idonea a far entrare l'atto ricevuto nella sfera di controllo del destinatario, come affermato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie il Centro liquidazione della società aveva sede a Palermo e ha gestito la pratica assicurativa, mandando al perito per la relazione peritale e conferendo incarico all'investigatore privato. Il procuratore di Palermo ha trasmesso gli atti a Milano poiché luogo in cui ha sede legale la società assicuratrice danneggiata, non valutando tuttavia che la Suprema Corte ha riconosciuto la competenza territoriale del tribunale dove ha sede il centro liquidazione. 2.2 violazione di legge per mancata assunzione di prove determinanti. In particolare si assume apoditticamente provata la falsità delle dichiarazioni del teste LI AL BA sul rilievo che ad oltre sei anni di distanza dai fatti si sia confuso sulla fascia oraria in cui ricordava essere avvenuto il sinistro. Rileva di contro il ricorrente che la testimonianza è assolutamente credibile e genuina proprio per questo profilo. Anche la circostanza che l'imputato non abbia indicato nel modulo di conciliazione la presenza del teste non è dirimente e neppure sintomatica della frode. Deduce inoltre il ricorrente l'inutilizzabilità della conversazione telefonica registrata e depositata in atti poiché non è stato identificato ed esaminato il soggetto che aveva realizzato detta conversazione. 2.3 violazione di legge poiché il quadro probatorio è fondato esclusivamente sull'atto di un perito investigatore ingaggiato da una parte privata e tale dichiarazione vale come testimonianza se corredata da riscontri effettivi circa la inesistenza del sinistro, che nel caso in esame non sono emersi. 2.4 violazione di legge in relazione alla contestata aggravante del concorso di persone poiché non vi è prova che i due imputati si conoscessero e abbiano preso accordi per simulare il sinistro. 2.5 tardività della querela e vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto la querela tempestiva, senza considerare che la denuncia di sinistro è stata effettuata il 6 luglio 2015; la compagnia assicuratrice ha nominato/perito nel luglio 2015; ha acquisito la perizia nell'agosto 2015; ha ertimaCe=52 incaricato un'agenzia investigativa per gli accertamenti antifrode ì che solo nell'aprile 2016 iniziava le valutazioni e consegnava all'ufficio di Palermo un rapporto investigativo il 16 giugno 2016 e l'esito di ulteriori accertamenti il 2 settembre 2016; il 17 ottobre 2016 veniva presentata la querela. Deduce il ricorrente che non si può far decorrere il termine per la proposizione della querela all'esito di un'indagine privata durata oltre un anno, nonostante la presenza di una perizia tecnica che evidenziava discrasie già dal 5 agosto 2015. Ritiene la difesa che non possa lasciarsi alla discrezionalità della persona offesa la individuazione del 2 momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela, che nel caso in esame deve pertanto ritenersi tardiva;
al riguardo rileva che secondo giurisprudenza di questa Sezione il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle verifiche non potendosi far discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato. 3.SI LO deduce: 2.1 violazione di legge per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Palermo. 2.2 Violazione dell'articolo 124 cod.pen. per il mancato rispetto del termine per proporre querela. 2.3 Violazione dell'art. 195 cod. proc.pen. e mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva di escutere il soggetto indicato dall'investigatore privato della compagnia assicurativa ex articolo 195 cod. proc.pen., quale consegnatario del file audio 118, o dichiarare la inutilizzabilità della dichiarazione e dell'acquisizione del relativo CD. Il tribunale ha respinto l'istanza formulata ai sensi dell'articolo 195 cod. proc.pen. sul rilievo che ogni profilo riguardante il file audio non era più necessario ai fini del decidere, ma nel contempo ha poi riportato il contenuto del Gd. al pari delle dichiarazioni de relato del responsabile del servizio 118 , mentre al riguardo ricorrono soltanto le dichiarazioni del teste Irrera. La richiesta di escutere il soggetto che ha consegnato il CD audio prodotto in giudizio dal teste rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 195 cod. proc.pen. poiché il testimone si è riferito per la conoscenza di fatti ad altre persone. 2.4 violazione dell'art. 240 cod. proc.pen. nella parte in cui è stato ritenuto utilizzabile il file audio della telefonata al servizio di emergenza, pur essendo rimasti ignoti gli interlocutori. Tale file audio deve ritenersi inutilizzabile poiché è ignoto l'autore della registrazione. La corte di appello non si è pronunciata sulla inutilizzabilità della registrazione audio, ma ha ritenuto la sua rilevanza probatoria limitata a fornire riscontro agli ulteriori elementi acquisiti. 2.5 violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. nella parte in cui è stato utilizzato il contenuto del file audio pur non essendo possibile escutere in dibattimento l'interlocutore che aveva effettuato la chiamata al 118, il che comporta la inutilizzabilità della prova assunta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili perché generici e manifestamente infondati in quanto si limitano a reiterare le medesime censure già sollevate con i motivi di gravame e respinte dai giudici di merito con motivazioni esaustive, congrue alle emergenze processuali e conformi ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 3 Sembra opportuno trattare unitamente i motivi comuni ad entrambi i ricorsi per poi passare all'esame specifico delle due impugnazioni. 2.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria), (Sez. 1, Sentenza n. 51360 del 26/10/2018 Cc. (dep. 12/11/2018 ) Rv. 275663 n. 5238 del 2021), essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice. (Sez. 2, Sentenza n. 48925 del 12/10/2016 Ud. (dep. 18/11/2016 ) Rv. 268349 - 01 Nel caso in esame la corte di merito ha spiegato che i poteri di liquidazione dei sinistri stradali erano di esclusiva competenza dell'ufficio avente sede a Milano, mentre quello avente sede a Palermo si limitava ad acquisire gli esiti della attività istruttoria;
ed infatti anche la richiesta formale di risarcimento dei danni era stata indirizzata alla sede legale di Milano. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la medesima censura già formulata con l'appello, incorrendo nel vizi di genericità. 3. In merito alla tardività della querela la corte ha condiviso la motivazione con cui tale censura è stata respinta dal tribunale, osservando che la compagnia assicurativa non aveva certezza in ordine alla falsità del sinistro denunciato e ha dovuto naturalmente attendere gli esiti della investigazione privata. 4. L'eccezione di inutilizzabilità del CD audio per effetto della mancata escussione del soggetto consegnatario, è stata superata a pag. 9 , in ragione del carattere non decisivo della registrazione ai fini della prova della falsità del sinistro, che si desume da altri elementi. La doglianza è inammissibile poiché il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza e non valuta le conseguenze che l'eventuale eliminazione di tale elemento indiziario potrebbe produrre sull'impianto probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Giova comunque precisare che in tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non opera per il solo fatto che il testimone "de relato" non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purchè quest'ultimo risulti quanto meno identificabile. (Sez. 6 - , Sentenza n. 12982 del 20/02/2020 Ud. (dep. 27/04/2020 ) Rv. 279259 - 02),Nel caso in esame la prova è costituita dalla registrazione di una telefonata pervenuta al 118 contenuta su un cd consegnato al teste Irrera dal responsabile di questo servizio pubblico e, ferme restando le considerazioni in ordine 4 alla rilevanza probatoria di tale elemento, la mancata identificazione di questo soggetto non inficia l'utilizzabilità della registrazione, che può essere acquisita al processo ai sensi dell'art. 234 cod. proc.pen. come documento. Inoltre non va trascurato che è stato chiarito in tema di prove documentali, che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicché la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte. (Sez. 4 - , Sentenza n. 34984 del 24/05/2022 Cc. (dep. 21/09/2022 ) Rv. 283492 - 01) In ordine al giudizio di colpevolezza i ricorrenti formulano censure di merito che, invocando da parte di questa Corte un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie.non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità. Va infatti rilevato che la Corte ha condiviso l'affermazione di colpevolezza dei due imputati in forza di una serie concordante di gravi elementi indiziari tra cui, soprattutto, la incompatibilità della dinamica del sinistro con i danni riportati dall'autovettura e le lesioni riportate dal Messina, elemento dirimente su cui il ricorrente nulla osserva, così incorrendo nel vizio di genericità. Giova poi ricordare che a supporto della prospettazione accusatoria sono state valorizzate l'omessa indicazione nel modulo di constatazione amichevole della presenza in loco di un testimone e il contrasto tra la deposizione del suddetto teste, ritenuto motivatamente inattendibile, e quanto indicato nella richiesta di risarcimento in ordine al tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro. In conclusione le due sentenze si fondano su una motivazione congrua e immune dai vizi dedotti mentre le censure invocano una diversa ricostruzione della vicenda che in assenza di manifeste illogicità e incongruenze di quella condivisa dai giudici di merito non può trovare accoglimento. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi proposti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. Angelo Colosi per Messina che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 che ha dichiarato la responsabilità dei due ricorrenti in ordine al reato di frode in assicurazione per avere simulato un sinistro che sarebbe avvenuto a Messina al fine di ottenere un ingiusto indennizzo dalla Ergo assicurazioni spa. Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.MU AN deduce: 2.1 violazione di legge in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del foro di Milano in favore di quello di Palermo, eccezione già formulata dalla difesa in sede di udienza preliminare e dinanzi al tribunale, che i giudici di merito hanno concordemente respinto facendo riferimento alla sede legale della compagnia assicuratrice Ergo spa, trascurando di considerare che il delitto di cui all'art. 642 cod.pen. si perfeziona nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 5555 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/12/2022 momento e nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro perviene a conoscenza dell'assicuratore e, nell'ambito delle persone giuridiche, è sufficiente l'invio della denuncia ad un qualsiasi recapito periferico, privo di esponenti dotati di titolarità cognitiva. Pertanto oltre alla sede legale, anche l'ufficio sinistri e il centro liquidazione da anni si qualifica come articolazione dell'assicurazione idonea a far entrare l'atto ricevuto nella sfera di controllo del destinatario, come affermato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie il Centro liquidazione della società aveva sede a Palermo e ha gestito la pratica assicurativa, mandando al perito per la relazione peritale e conferendo incarico all'investigatore privato. Il procuratore di Palermo ha trasmesso gli atti a Milano poiché luogo in cui ha sede legale la società assicuratrice danneggiata, non valutando tuttavia che la Suprema Corte ha riconosciuto la competenza territoriale del tribunale dove ha sede il centro liquidazione. 2.2 violazione di legge per mancata assunzione di prove determinanti. In particolare si assume apoditticamente provata la falsità delle dichiarazioni del teste LI AL BA sul rilievo che ad oltre sei anni di distanza dai fatti si sia confuso sulla fascia oraria in cui ricordava essere avvenuto il sinistro. Rileva di contro il ricorrente che la testimonianza è assolutamente credibile e genuina proprio per questo profilo. Anche la circostanza che l'imputato non abbia indicato nel modulo di conciliazione la presenza del teste non è dirimente e neppure sintomatica della frode. Deduce inoltre il ricorrente l'inutilizzabilità della conversazione telefonica registrata e depositata in atti poiché non è stato identificato ed esaminato il soggetto che aveva realizzato detta conversazione. 2.3 violazione di legge poiché il quadro probatorio è fondato esclusivamente sull'atto di un perito investigatore ingaggiato da una parte privata e tale dichiarazione vale come testimonianza se corredata da riscontri effettivi circa la inesistenza del sinistro, che nel caso in esame non sono emersi. 2.4 violazione di legge in relazione alla contestata aggravante del concorso di persone poiché non vi è prova che i due imputati si conoscessero e abbiano preso accordi per simulare il sinistro. 2.5 tardività della querela e vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto la querela tempestiva, senza considerare che la denuncia di sinistro è stata effettuata il 6 luglio 2015; la compagnia assicuratrice ha nominato/perito nel luglio 2015; ha acquisito la perizia nell'agosto 2015; ha ertimaCe=52 incaricato un'agenzia investigativa per gli accertamenti antifrode ì che solo nell'aprile 2016 iniziava le valutazioni e consegnava all'ufficio di Palermo un rapporto investigativo il 16 giugno 2016 e l'esito di ulteriori accertamenti il 2 settembre 2016; il 17 ottobre 2016 veniva presentata la querela. Deduce il ricorrente che non si può far decorrere il termine per la proposizione della querela all'esito di un'indagine privata durata oltre un anno, nonostante la presenza di una perizia tecnica che evidenziava discrasie già dal 5 agosto 2015. Ritiene la difesa che non possa lasciarsi alla discrezionalità della persona offesa la individuazione del 2 momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela, che nel caso in esame deve pertanto ritenersi tardiva;
al riguardo rileva che secondo giurisprudenza di questa Sezione il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle verifiche non potendosi far discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato. 3.SI LO deduce: 2.1 violazione di legge per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Palermo. 2.2 Violazione dell'articolo 124 cod.pen. per il mancato rispetto del termine per proporre querela. 2.3 Violazione dell'art. 195 cod. proc.pen. e mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva di escutere il soggetto indicato dall'investigatore privato della compagnia assicurativa ex articolo 195 cod. proc.pen., quale consegnatario del file audio 118, o dichiarare la inutilizzabilità della dichiarazione e dell'acquisizione del relativo CD. Il tribunale ha respinto l'istanza formulata ai sensi dell'articolo 195 cod. proc.pen. sul rilievo che ogni profilo riguardante il file audio non era più necessario ai fini del decidere, ma nel contempo ha poi riportato il contenuto del Gd. al pari delle dichiarazioni de relato del responsabile del servizio 118 , mentre al riguardo ricorrono soltanto le dichiarazioni del teste Irrera. La richiesta di escutere il soggetto che ha consegnato il CD audio prodotto in giudizio dal teste rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 195 cod. proc.pen. poiché il testimone si è riferito per la conoscenza di fatti ad altre persone. 2.4 violazione dell'art. 240 cod. proc.pen. nella parte in cui è stato ritenuto utilizzabile il file audio della telefonata al servizio di emergenza, pur essendo rimasti ignoti gli interlocutori. Tale file audio deve ritenersi inutilizzabile poiché è ignoto l'autore della registrazione. La corte di appello non si è pronunciata sulla inutilizzabilità della registrazione audio, ma ha ritenuto la sua rilevanza probatoria limitata a fornire riscontro agli ulteriori elementi acquisiti. 2.5 violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. nella parte in cui è stato utilizzato il contenuto del file audio pur non essendo possibile escutere in dibattimento l'interlocutore che aveva effettuato la chiamata al 118, il che comporta la inutilizzabilità della prova assunta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili perché generici e manifestamente infondati in quanto si limitano a reiterare le medesime censure già sollevate con i motivi di gravame e respinte dai giudici di merito con motivazioni esaustive, congrue alle emergenze processuali e conformi ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 3 Sembra opportuno trattare unitamente i motivi comuni ad entrambi i ricorsi per poi passare all'esame specifico delle due impugnazioni. 2.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria), (Sez. 1, Sentenza n. 51360 del 26/10/2018 Cc. (dep. 12/11/2018 ) Rv. 275663 n. 5238 del 2021), essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice. (Sez. 2, Sentenza n. 48925 del 12/10/2016 Ud. (dep. 18/11/2016 ) Rv. 268349 - 01 Nel caso in esame la corte di merito ha spiegato che i poteri di liquidazione dei sinistri stradali erano di esclusiva competenza dell'ufficio avente sede a Milano, mentre quello avente sede a Palermo si limitava ad acquisire gli esiti della attività istruttoria;
ed infatti anche la richiesta formale di risarcimento dei danni era stata indirizzata alla sede legale di Milano. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la medesima censura già formulata con l'appello, incorrendo nel vizi di genericità. 3. In merito alla tardività della querela la corte ha condiviso la motivazione con cui tale censura è stata respinta dal tribunale, osservando che la compagnia assicurativa non aveva certezza in ordine alla falsità del sinistro denunciato e ha dovuto naturalmente attendere gli esiti della investigazione privata. 4. L'eccezione di inutilizzabilità del CD audio per effetto della mancata escussione del soggetto consegnatario, è stata superata a pag. 9 , in ragione del carattere non decisivo della registrazione ai fini della prova della falsità del sinistro, che si desume da altri elementi. La doglianza è inammissibile poiché il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza e non valuta le conseguenze che l'eventuale eliminazione di tale elemento indiziario potrebbe produrre sull'impianto probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Giova comunque precisare che in tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non opera per il solo fatto che il testimone "de relato" non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purchè quest'ultimo risulti quanto meno identificabile. (Sez. 6 - , Sentenza n. 12982 del 20/02/2020 Ud. (dep. 27/04/2020 ) Rv. 279259 - 02),Nel caso in esame la prova è costituita dalla registrazione di una telefonata pervenuta al 118 contenuta su un cd consegnato al teste Irrera dal responsabile di questo servizio pubblico e, ferme restando le considerazioni in ordine 4 alla rilevanza probatoria di tale elemento, la mancata identificazione di questo soggetto non inficia l'utilizzabilità della registrazione, che può essere acquisita al processo ai sensi dell'art. 234 cod. proc.pen. come documento. Inoltre non va trascurato che è stato chiarito in tema di prove documentali, che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicché la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte. (Sez. 4 - , Sentenza n. 34984 del 24/05/2022 Cc. (dep. 21/09/2022 ) Rv. 283492 - 01) In ordine al giudizio di colpevolezza i ricorrenti formulano censure di merito che, invocando da parte di questa Corte un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie.non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità. Va infatti rilevato che la Corte ha condiviso l'affermazione di colpevolezza dei due imputati in forza di una serie concordante di gravi elementi indiziari tra cui, soprattutto, la incompatibilità della dinamica del sinistro con i danni riportati dall'autovettura e le lesioni riportate dal Messina, elemento dirimente su cui il ricorrente nulla osserva, così incorrendo nel vizio di genericità. Giova poi ricordare che a supporto della prospettazione accusatoria sono state valorizzate l'omessa indicazione nel modulo di constatazione amichevole della presenza in loco di un testimone e il contrasto tra la deposizione del suddetto teste, ritenuto motivatamente inattendibile, e quanto indicato nella richiesta di risarcimento in ordine al tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro. In conclusione le due sentenze si fondano su una motivazione congrua e immune dai vizi dedotti mentre le censure invocano una diversa ricostruzione della vicenda che in assenza di manifeste illogicità e incongruenze di quella condivisa dai giudici di merito non può trovare accoglimento. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi proposti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022