CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17848/2015 R.G. proposto da: AUTO BERTONCELLO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAZZOLA LUCIANO ([...]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 7/2015 depositata il 05/01/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 13 settembre 2023, Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35105 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/12/2023 2 di 7 sentiti l’avv. Luisa Gobbi, per delega dell’avv. Gazzola, per la ricorrente e l’avv. dello Stato Luigi Simeoli per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della Auto BE SR avvisi di accertamento per l’anno 2005, con il quale era stata contestata la partecipazione della società ad una c.d. “frode carosello” con riguardo all’acquisto intracomunitario di una autovettura, formalmente effettuate tramite la società Polo SR, da considerarsi società cartiera, con recupero dell’IVA indebitamente detratta. 2. La società impugnava l’avviso di accertamento e le relative cartelle di pagamento, negando la sussistenza dei presupposti della frode, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Padova, con sentenza n. 7/30/2015, rigettava il ricorso. 3. Avverso questa sentenza la contribuente proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto respingeva;
secondo i giudici d’appello, dal PVC risultavano elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti che dimostravano la frode, mentre la società non aveva svolto controlli sull’esistenza della Polo SR e il fatto che i prezzi di acquisto e di rivendita fossero in linea con i valori di mercato non aveva alcun rilievo. 4. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata ad otto motivi ed ha depositato memoria. 5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., perché la CTR aveva negato rilevanza probatoria alla circostanza della congruità del prezzo di acquisto e rivendita del veicolo. 3 di 7 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con riguardo alle risultanze di cui alla sentenza n. 4 del 16.6.2009 della CTP di Padova che, tra le stesse parti, aveva considerato una fattispecie corrispondente a quella oggetto del presente giudizio (acquisti intracomunitari di autovetture tramite fornitori terzi), escludendo la ricorrenza della partecipazione della società alla frode. 3. Con il terzo motivo, rileva, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la CTR ha reso motivazione contraddittoria e confusa, oltre che incompleta, osservando che «a dimostrazione della presunzione sulla veridicità dell’operazione, l’agenzia non ha però controllato se vi fosse stato movimento finanziario né la CTP si è premurata di esprimere la propria opinione in proposito» e confermando però la legittimità dell’accertamento impugnato. 4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al motivo d’appello n. 2 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, art. 3 legge n. 241/1998, art. 42 d.P.R. n. 633/1972 e art. 42 d.P.R. n. 600/1973, laddove la CTR ha motivato sugli elementi comprovanti la frode soltanto per relationem con riferimento al PVC, senza indicarli specificamente, e ha rilevato che «tenuto conto che l’avviso riguardava la presunta operazione da parte di una società terza, comunque il PVC originario avrebbe dovuto essere messo a conoscenza del ricorrente», concludendo però per la legittimità dell’accertamento e 4 di 7 rendendo così una motivazione contraddittoria e confusa, oltre che incompleta. 5. Con il quinto motivo prospetta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento ai motivi d’appello nn. 5 e 6 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c., laddove la CTR ha ritenuto che la Auto BE potesse essere consapevole del carattere fraudolento dell’operazione di acquisto effettuata. 6. Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento al motivo d’appello n. 8 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2696 e 2729 c.c., laddove la CTR non ha rilevato che l’Ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la partecipazione della società alla frode ovvero la conoscibilità della natura fraudolenta dell’operazione ma aveva posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare la buona fede. 7. Con il settimo motivo rileva, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello n. 9 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 cost. e dell’art. 60 bis d.P.R. n. 33/1972, entrato in vigore successivamente all’epoca dell’operazione de qua, compiuta nel 2004. 8. Con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione illogica ed erronea in ordine al motivo d’appello n. 10 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/73 laddove la CTR ha osservato che il mancato versamento dell’IVA da parte della Polo determinava responsabilità 5 di 7 della Auto BE SR, omettendo di considerare che la parte aveva versato l’IVA alla Polo SR come dimostrato dalla documentazione versata in causa. 9. Vengono in evidenza il terzo e quarto motivo, che riguardano questioni logicamente pregiudiziali rispetto a tutte le altre e sono fondati. 10. E’ noto che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis anche alla sentenza in esame, il vizio motivazionale deve essere considerato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, alla stregua del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 9105 del 2017). 6 di 7 11. Ancora, si precisa che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n.3819 del 2020), come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. 12. Gli elementi evidenziati dalla ricorrente con i motivi 3) e 4), inficiano la motivazione che risulta perplessa e incomprensibile;
alla estrema sinteticità della motivazione sulle ragioni che hanno indotto a ritenere la frode («la presunta evasione è sorretta da elementi fattuali di gravità, precisione e concordanza tenuto conto anche di quanto dichiarato nel PVC»), si aggiungono le specifiche affermazioni censurate dalla ricorrente, palesemente contraddittorie, che impediscono di ricondurre la decisione entro coerenti schemi logico - giuridici;
si fonda la decisione sugli elementi riportati nel PVC ma contemporaneamente si osserva che quello stesso PVC, relativo a terzi, doveva essere «messo a conoscenza del ricorrente», lasciando intendere la sussistenza di un vizio nell’atto impugnato;
si ritiene rilevante il «controllo» sul movimento finanziario relativo all’operazione contestata, che non era stato effettuato dall’Agenzia, ma non si trae alcuna conseguenza dal rilievo di tale omissione. 13. Accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, gli altri restano assorbiti;
quindi, deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di 7 di 7 giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/09/2023.
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 7/2015 depositata il 05/01/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 13 settembre 2023, Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35105 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/12/2023 2 di 7 sentiti l’avv. Luisa Gobbi, per delega dell’avv. Gazzola, per la ricorrente e l’avv. dello Stato Luigi Simeoli per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della Auto BE SR avvisi di accertamento per l’anno 2005, con il quale era stata contestata la partecipazione della società ad una c.d. “frode carosello” con riguardo all’acquisto intracomunitario di una autovettura, formalmente effettuate tramite la società Polo SR, da considerarsi società cartiera, con recupero dell’IVA indebitamente detratta. 2. La società impugnava l’avviso di accertamento e le relative cartelle di pagamento, negando la sussistenza dei presupposti della frode, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Padova, con sentenza n. 7/30/2015, rigettava il ricorso. 3. Avverso questa sentenza la contribuente proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto respingeva;
secondo i giudici d’appello, dal PVC risultavano elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti che dimostravano la frode, mentre la società non aveva svolto controlli sull’esistenza della Polo SR e il fatto che i prezzi di acquisto e di rivendita fossero in linea con i valori di mercato non aveva alcun rilievo. 4. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata ad otto motivi ed ha depositato memoria. 5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., perché la CTR aveva negato rilevanza probatoria alla circostanza della congruità del prezzo di acquisto e rivendita del veicolo. 3 di 7 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con riguardo alle risultanze di cui alla sentenza n. 4 del 16.6.2009 della CTP di Padova che, tra le stesse parti, aveva considerato una fattispecie corrispondente a quella oggetto del presente giudizio (acquisti intracomunitari di autovetture tramite fornitori terzi), escludendo la ricorrenza della partecipazione della società alla frode. 3. Con il terzo motivo, rileva, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la CTR ha reso motivazione contraddittoria e confusa, oltre che incompleta, osservando che «a dimostrazione della presunzione sulla veridicità dell’operazione, l’agenzia non ha però controllato se vi fosse stato movimento finanziario né la CTP si è premurata di esprimere la propria opinione in proposito» e confermando però la legittimità dell’accertamento impugnato. 4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al motivo d’appello n. 2 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, art. 3 legge n. 241/1998, art. 42 d.P.R. n. 633/1972 e art. 42 d.P.R. n. 600/1973, laddove la CTR ha motivato sugli elementi comprovanti la frode soltanto per relationem con riferimento al PVC, senza indicarli specificamente, e ha rilevato che «tenuto conto che l’avviso riguardava la presunta operazione da parte di una società terza, comunque il PVC originario avrebbe dovuto essere messo a conoscenza del ricorrente», concludendo però per la legittimità dell’accertamento e 4 di 7 rendendo così una motivazione contraddittoria e confusa, oltre che incompleta. 5. Con il quinto motivo prospetta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento ai motivi d’appello nn. 5 e 6 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c., laddove la CTR ha ritenuto che la Auto BE potesse essere consapevole del carattere fraudolento dell’operazione di acquisto effettuata. 6. Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento al motivo d’appello n. 8 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2696 e 2729 c.c., laddove la CTR non ha rilevato che l’Ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la partecipazione della società alla frode ovvero la conoscibilità della natura fraudolenta dell’operazione ma aveva posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare la buona fede. 7. Con il settimo motivo rileva, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello n. 9 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 cost. e dell’art. 60 bis d.P.R. n. 33/1972, entrato in vigore successivamente all’epoca dell’operazione de qua, compiuta nel 2004. 8. Con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione illogica ed erronea in ordine al motivo d’appello n. 10 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/73 laddove la CTR ha osservato che il mancato versamento dell’IVA da parte della Polo determinava responsabilità 5 di 7 della Auto BE SR, omettendo di considerare che la parte aveva versato l’IVA alla Polo SR come dimostrato dalla documentazione versata in causa. 9. Vengono in evidenza il terzo e quarto motivo, che riguardano questioni logicamente pregiudiziali rispetto a tutte le altre e sono fondati. 10. E’ noto che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis anche alla sentenza in esame, il vizio motivazionale deve essere considerato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, alla stregua del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 9105 del 2017). 6 di 7 11. Ancora, si precisa che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n.3819 del 2020), come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. 12. Gli elementi evidenziati dalla ricorrente con i motivi 3) e 4), inficiano la motivazione che risulta perplessa e incomprensibile;
alla estrema sinteticità della motivazione sulle ragioni che hanno indotto a ritenere la frode («la presunta evasione è sorretta da elementi fattuali di gravità, precisione e concordanza tenuto conto anche di quanto dichiarato nel PVC»), si aggiungono le specifiche affermazioni censurate dalla ricorrente, palesemente contraddittorie, che impediscono di ricondurre la decisione entro coerenti schemi logico - giuridici;
si fonda la decisione sugli elementi riportati nel PVC ma contemporaneamente si osserva che quello stesso PVC, relativo a terzi, doveva essere «messo a conoscenza del ricorrente», lasciando intendere la sussistenza di un vizio nell’atto impugnato;
si ritiene rilevante il «controllo» sul movimento finanziario relativo all’operazione contestata, che non era stato effettuato dall’Agenzia, ma non si trae alcuna conseguenza dal rilievo di tale omissione. 13. Accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, gli altri restano assorbiti;
quindi, deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di 7 di 7 giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/09/2023.