CASS
Sentenza 23 luglio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 640 cod. pen.

    I fatti ricostruiti dai giudici di merito integrano sia una truffa in danno della ditta PA (amessa dalla difesa) sia una truffa in danno della società del LE. L'imputato, presentandosi falsamente come rappresentante del suo ex datore di lavoro, ha indotto il PA a consegnargli la merce senza pagamento, facendo nascere un contratto con obbligazioni patrimoniali per entrambe le parti. L'emissione delle fatture e l'ingiunzione di pagamento sono conseguenze dirette della condotta fraudolenta. Il LE ha subito un danno patrimoniale dovendo sostenere oneri per contrastare le pretese creditorie del PA. La sussistenza dell'illecito penale va valutata a prescindere dagli effetti civilistici.

  • Rigettato
    Improcedibilità dell'azione penale

    La sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della truffa in danno del LE è stata accertata. La truffa si considera consumata e non tentata, poiché il LE ha subito un danno patrimoniale nel dover sostenere gli oneri per contrastare le pretese creditorie del PA.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.

    La richiesta di escussione del PA è stata formulata dal difensore di parte civile ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (potere officioso del Tribunale), e non ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. La mera sollecitazione rivolta al Tribunale di disporre d'ufficio la testimonianza non può essere equiparata a una richiesta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., e dunque non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza de relato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2026, n. 27890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27890
Data del deposito : 23 luglio 2026

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