CASS
Ordinanza 23 febbraio 2023
Ordinanza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 35881-2019 proposto da: SPECIALE AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato BE DE TILLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CUVA;
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5585 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 23/02/2023 tributaria, annullando, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo per omesso pagamento di cartelle esattoriali per il valore di € 4.418,548; la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha confermato la mancata notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella impugnata;
ha ritenuto, in proposito: • l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in appello dalla odierna ricorrente, non avendo l'agente della riscossione provato la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore ostativi alla produzione in primo grado nel termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; • la produzione di eventuali nuovi documenti, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. citato è ammissibile solo se integrativa di quella già acquisita o se conseguente a sopravvenute argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata o nel gravame;
il controricorrente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha ritenuto preclusa la possibilità di produrre le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento in grado di appello. Essa riconosce che tra le parti è in contestazione la circostanza che la produzione documentale sia avvenuta contestualmente alla costituzione in giudizio e, in proposito, fa riferimento ad una "schermata del SIGIT",, riportante un elenco di allegati dove non risultano dalla stessa depositati atti. Da ciò deduce la conferma che le relate siano state depositate al momento del deposito dell'atto di appello. 1.1. Il primo motivo è infondato. Sulla questione della produzione di nuovi documenti nel gradi di appello, questo Collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - 2 stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass., Sez. 5, n. n. 18103/2021, Rv. 661783 - 01, n. 29087/2018, Rv. 651276 - 01, n. 20549/2013, n. 655/2014, Rv. 629299 - 01; n. 3661/2015, Rv. 634467 - 01 Cass., n. 23580/2009, Rv. 610263 - 01 e Cass. 2787/2006, Rv. 589768 - 01). La perentorietà del termine decadenziale trova la sua ragione e la sua funzione nella tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e, pertanto, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti può avvenire solo con l'atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello. Nel caso di specie la ricorrente ha riconosciuto che tra le parti è in contestazione che la produzione documentale sia avvenuta contestualmente all'atto di appello (pag. 6, nota 2 del ricorso). A supporto della propria tesi, tuttavia, deduce solamente un indizio in senso negativo, facendo riferimento ad una "schermata del SIGIT", riportante un elenco di allegati dove non risultano dalla stessa depositati atti e da ciò deduce la conferma che le relate siano state depositate al momento del deposito dell'atto di appello. La CTR, di converso, ha accertato che l'agente della riscossione non ha provato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore ostativi alla produzione della notifica delle cartelle nel termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dando conto di avere attentamente valutato la data del deposito e di averne accertato la tardività rispetto al termine fissato dalla disposizione correttamente richiamata, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del d.lgs. richiamato. 3 La sentenza ha ritenuto, poi, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che la disposizione dell'art. 58 del d.lgs. citato non può consentire di superare la perentorietà del termine fissato dal richiamato art. 32 del citato d.lgs. Se così fosse si consentirebbe che una delle parti venga privata di un grado del giudizio. Si osserva, per altro verso, che la circostanza dell'assenza di prove documentali nell'elenco degli allegati contenuti in una schermata di un programma informatico non è idonea a costituire la piena prova che la documentazione sia stata prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio. Essa costituisce, piuttosto, un indizio in negativo non univoco che da solo è insufficiente a dimostrare la tempestività del deposito dei documenti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973. Si duole che, se il giudice di secondo grado avesse analizzato la documentazione tempestivamente prodotta, avrebbe constatato che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate. Il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta l'erroneità della decisione impugnata laddove non ha tenuto conto che l'eccezione relativa alla mancata nol:ifica dell'avviso di accertamento prodromico alle cartelle di pagamento poste alla base del preavviso di fermo deve essere sollevata nel termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla notifica delle stesse. Il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza, affrontando la questione della prova della mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle cartelle„ ha deciso su una questione non sollevata dal contribuente e non rilevabile d'ufficio. 4 Il Presidente Il motivo è infondato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta che, proponendo l'appello, la stessa odierna ricorrente, tra i motivi di appello, in particolare, con il secondo motivo ha contestato l'errore dei giudici nella parte in cui "hanno dichiarato l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento". La contestazione, dunque, è stata sollevata dall'odierno ricorrente, in quanto soggetto interessato alla pronuncia e legittimamente la sentenza si è pronunciata sul punto. 5. Segue il rigetto. Nulla sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del contribuente. i Ci,‘^ Cjn Ze 9-'‘°t{ La Corte rigetta il ricorso. 3, 12-.
2.Q L L,\ Tje,(4121( Così deciso il 12 gennaio 2023
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5585 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 23/02/2023 tributaria, annullando, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo per omesso pagamento di cartelle esattoriali per il valore di € 4.418,548; la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha confermato la mancata notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella impugnata;
ha ritenuto, in proposito: • l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in appello dalla odierna ricorrente, non avendo l'agente della riscossione provato la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore ostativi alla produzione in primo grado nel termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; • la produzione di eventuali nuovi documenti, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. citato è ammissibile solo se integrativa di quella già acquisita o se conseguente a sopravvenute argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata o nel gravame;
il controricorrente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha ritenuto preclusa la possibilità di produrre le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento in grado di appello. Essa riconosce che tra le parti è in contestazione la circostanza che la produzione documentale sia avvenuta contestualmente alla costituzione in giudizio e, in proposito, fa riferimento ad una "schermata del SIGIT",, riportante un elenco di allegati dove non risultano dalla stessa depositati atti. Da ciò deduce la conferma che le relate siano state depositate al momento del deposito dell'atto di appello. 1.1. Il primo motivo è infondato. Sulla questione della produzione di nuovi documenti nel gradi di appello, questo Collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - 2 stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass., Sez. 5, n. n. 18103/2021, Rv. 661783 - 01, n. 29087/2018, Rv. 651276 - 01, n. 20549/2013, n. 655/2014, Rv. 629299 - 01; n. 3661/2015, Rv. 634467 - 01 Cass., n. 23580/2009, Rv. 610263 - 01 e Cass. 2787/2006, Rv. 589768 - 01). La perentorietà del termine decadenziale trova la sua ragione e la sua funzione nella tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e, pertanto, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti può avvenire solo con l'atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello. Nel caso di specie la ricorrente ha riconosciuto che tra le parti è in contestazione che la produzione documentale sia avvenuta contestualmente all'atto di appello (pag. 6, nota 2 del ricorso). A supporto della propria tesi, tuttavia, deduce solamente un indizio in senso negativo, facendo riferimento ad una "schermata del SIGIT", riportante un elenco di allegati dove non risultano dalla stessa depositati atti e da ciò deduce la conferma che le relate siano state depositate al momento del deposito dell'atto di appello. La CTR, di converso, ha accertato che l'agente della riscossione non ha provato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore ostativi alla produzione della notifica delle cartelle nel termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dando conto di avere attentamente valutato la data del deposito e di averne accertato la tardività rispetto al termine fissato dalla disposizione correttamente richiamata, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del d.lgs. richiamato. 3 La sentenza ha ritenuto, poi, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che la disposizione dell'art. 58 del d.lgs. citato non può consentire di superare la perentorietà del termine fissato dal richiamato art. 32 del citato d.lgs. Se così fosse si consentirebbe che una delle parti venga privata di un grado del giudizio. Si osserva, per altro verso, che la circostanza dell'assenza di prove documentali nell'elenco degli allegati contenuti in una schermata di un programma informatico non è idonea a costituire la piena prova che la documentazione sia stata prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio. Essa costituisce, piuttosto, un indizio in negativo non univoco che da solo è insufficiente a dimostrare la tempestività del deposito dei documenti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973. Si duole che, se il giudice di secondo grado avesse analizzato la documentazione tempestivamente prodotta, avrebbe constatato che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate. Il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta l'erroneità della decisione impugnata laddove non ha tenuto conto che l'eccezione relativa alla mancata nol:ifica dell'avviso di accertamento prodromico alle cartelle di pagamento poste alla base del preavviso di fermo deve essere sollevata nel termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla notifica delle stesse. Il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza, affrontando la questione della prova della mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alle cartelle„ ha deciso su una questione non sollevata dal contribuente e non rilevabile d'ufficio. 4 Il Presidente Il motivo è infondato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta che, proponendo l'appello, la stessa odierna ricorrente, tra i motivi di appello, in particolare, con il secondo motivo ha contestato l'errore dei giudici nella parte in cui "hanno dichiarato l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento". La contestazione, dunque, è stata sollevata dall'odierno ricorrente, in quanto soggetto interessato alla pronuncia e legittimamente la sentenza si è pronunciata sul punto. 5. Segue il rigetto. Nulla sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del contribuente. i Ci,‘^ Cjn Ze 9-'‘°t{ La Corte rigetta il ricorso. 3, 12-.
2.Q L L,\ Tje,(4121( Così deciso il 12 gennaio 2023