CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata).

Commentari4

  • Maria Vittoria Simoni · https://www.dequo.it/articoli/ · 26 giugno 2026

    L'intralcio alla giustizia è un reato di pericolo: si consuma anche se il testimone rifiuta l'offerta o non commette il falso. Le pene variano in base al tipo di falsità che si voleva provocare, e l'offerta di denaro è punita meno severamente rispetto all'uso di violenza o minaccia. La distinzione con la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) dipende dall'esito concreto: se il falso viene poi commesso, cambia la qualificazione del reato. Stai seguendo un procedimento penale, civile o amministrativo e qualcuno ha cercato di “convincere” un testimone a tacere o a dire il falso? Oppure hai ricevuto pressioni per modificare la tua deposizione? Quello che potrebbe sembrare un …

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  • Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

  • Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2016, n. 40759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40759
Data del deposito : 23 giugno 2016

Testo completo