Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata).
Commentari • 4
- Maria Vittoria Simoni · https://www.dequo.it/articoli/ · 26 giugno 2026
L'intralcio alla giustizia è un reato di pericolo: si consuma anche se il testimone rifiuta l'offerta o non commette il falso. Le pene variano in base al tipo di falsità che si voleva provocare, e l'offerta di denaro è punita meno severamente rispetto all'uso di violenza o minaccia. La distinzione con la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) dipende dall'esito concreto: se il falso viene poi commesso, cambia la qualificazione del reato. Stai seguendo un procedimento penale, civile o amministrativo e qualcuno ha cercato di “convincere” un testimone a tacere o a dire il falso? Oppure hai ricevuto pressioni per modificare la tua deposizione? Quello che potrebbe sembrare un …
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Sul provvedimento
Testo completo
407 5 9 / 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 961 Vincenzo Rotundo - Presidente - Sent. n. sez. CC 23/06/2016 Maurizio Gianesini - R.G.N. 21846/2016 Laura Scalia Stefano Mogini Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Maria Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Maria Teresa Ciotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso anche alla luce del nuovo motivo riportato sotto al punto 3. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe pronunciato all'esito del giudizio ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di LO AR dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 4 aprile 2016, limitatamente al reato di cui al capo E) della imputazione riqualificato ai sensi dell'art. 377, comma 1, cod. pen. -, disponendo in relazione ad esso la liberazione formale dell'indagato, mentre ha confermato nel resto del provvedimento cautelare con riferimento al reato di cui al capo A) di imputazione, avente ad oggetto i delitti di cui agli artt. 81, 319-ter e 321 cod. pen., rispetto ai quali ha mantenuto la custodia in carcere. Mette conto precisare che nei confronti del AR si procede, sub capo A), per avere, quale imputato davanti al Tribunale di Latina per tentato omicidio di un luogotenente della Guardia di Finanza, promesso in diverse occasioni somme di denaro, contratti di lavoro ed altre utilità a IO e IA De IS e NA SA - testimoni del processo -, affinchè essi affermassero il falso e rendessero dichiarazioni calunniose nei confronti di altri soggetti.
1.1. In risposta alle censure in rito mosse nel ricorso, il Tribunale, in primo luogo, ha escluso la fondatezza della denunciata violazione dell'art. 292 lett. c) cod. proc. pen., ritenendo ravvisabile un'autonoma valutazione del giudice sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (v. pagine 5-6); in secondo luogo, ha evidenziato gli elementi sulla scorta dei quali risulti infondata la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (attivate a seguito di decreto d'urgenza del pubblico ministero del 20 luglio 2015 con riferimento alle imputazioni di cui all'art. 377, comma 3, e 372 cod. pen.) ed ha altresì posto in luce che i delitti accertati sulla base delle captazioni hanno ad oggetto le fattispecie di cui agli artt. 319-ter, 372 e 368 cod. pen., per i quali le intercettazioni possono essere autorizzate (v. pagina 7).
1.2. Nel merito, il Tribunale ha dato atto degli elementi che giustificano il giudizio di gravità indiziaria (v. pagine 8 e seguenti), della sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità di applicare la misura di maggior rigore (v. pagine 13 e seguenti).
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. Maria Teresa Ciotti, difensore di fiducia di LO AR, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 15, 377 e 319-ter cod. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti addebitati al AR sub capo A) ed, in particolare, censura la diversa qualificazione di tale episodio rispetto a quello sub capo E), evidenziando che il discrimine fra le incriminazioni di cui agli artt. 319-ter e 377 cod. pen. non può fondarsi sull'accettazione o sul rifiuto dell'offerta. Il ricorrente rimarca che il delitto previsto dall'art. 377, in quanto reato di pericolo, si realizza con la semplice offerta o con la minaccia, indipendentemente dall'accettazione del soggetto destinatario dell'offerta, e costituisce comunque fattispecie speciale rispetto a quella di cui all'art. 319-ter Il ricorrente invoca dunque l'applicazione dei principi affermati da questa Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 51824 del 2014 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 2014. Infine, rileva come le 2 intercettazioni siano state richieste ed ottenute in relazione ai fatti qualificati ai sensi dell'art. 377 cod. pen.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 267 e 268 e 266 cod. proc. pen. e 5 lett. c) CEDU, come norma interposta degli artt. 117, 2, 13, 15 e 111 Cost. Lamenta il ricorrente che l'intercettazione del 20 luglio 2015 è stata disposta d'urgenza dal pubblico ministero con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen. e che il reato di cui all'art. 372 cod. pen. è stato erroneamente inserito dal Gip nel successivo decreto di convalida, in quanto il primo reato non legittimava le intercettazioni. Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce come RR non abbia mai assunto la qualità di teste del P.M., sicché non poteva essere destinatario della minaccia, e come la qualità di vittima possa essere riconosciuta alla sola SA, nei confronti della quale è ravvisabile soltanto l'ipotesi prevista dall'art. 377, comma 1, cod. pen., per la quale non sono autorizzabili le intercettazioni ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.
2.3. Violazione e falsa applicazione di legge processuale in relazione agli artt. 121 e 292 lett. a) e c-bis) cod. proc. pen. con riguardo alle sommarie informazioni rese da soggetti - gli odierni coindagati - che non avrebbero mai potuto ricoprire la veste di testimoni, con conseguente violazione degli artt. 351, 62 e 63 del codice di rito, per mancata sospensione della verbalizzazione. L'inutilizzabilità genetica delle dichiarazioni rese non avrebbe dunque potuto far assumere ai medesimi la qualità di testimoni, elemento oggettivo necessario per il reato di cui all'art. 377 cod. pen. e a maggior ragione per quello di cui all'art. 319-ter cod. pen.
2.4. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 275, comma 3-bis) e 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 5, comma 1 lett. c), 3, 4 e 8 CEDU quali norme interposte degli artt. 117, 2, 13 e 111 Cost. Evidenzia il ricorrente che, nell'ordinanza impugnata, per un verso, manca un'autonoma valutazione delle situazioni fattuali riportate dal giudice nel provvedimento di convalida;
per altro verso, non sono stati indicati gli elementi sulla scorta dei quali sia stato ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione criminosa ed inadeguati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. -3. In udienza, la difesa ha eccepito quale ulteriore motivo - l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati, rese in interrogatorio l'11 aprile 2016, quando le indagini erano ormai scadute in assenza di proroga. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle deduzioni.
2. E' palesemente destituito di fondamento il primo motivo con il quale si contesta l'inquadramento giuridico della imputazione provvisoria di cui al capo A) (l'unica per la quale mantiene vigore la misura coercitiva).
2.1. Perfetta è la ricostruzione della trama degli arresti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale intervenuti in tema di intralcio alla giustizia operata dal Tribunale (nelle pagine 11 e seguenti dell'ordinanza) e corretta è la definizione del discrimen fra le fattispecie di cui agli artt. 377 e 319-ter cod. pen.
2.2. Il reato tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia la serena acquisizione delle - dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, Lattanzi, Rv. 262906). L'intralcio alla giustizia presuppone che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni o delle attività dei soggetti muniti di competenze tecniche da sentire nel processo, "non sia accettata" (comma 1), ovvero che, "qualora l'offerta o la promessa sia accettata", "la falsità non sia commessa" (comma 2) o ancora, in caso di violenza o minaccia, che "il fine" della subornazione "non sia conseguito" (comma 3). Alla luce del lineare dato normativo, la condotta è punita a condizione che l'attività di condizionamento utilitaristico o coercitivo - - non vada a buon fine: si tratta invero di un reato di pericolo teso a realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Come hanno osservato anche le Sezioni Unite di questa Corte, "sotto la rubrica di "intralcio alla giustizia", l'art. 377 cod. pen. configura, al comma 1, come reato l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, non accettata, per commettere taluni delitti contro l'amministrazione della giustizia: derogando, con ciò, al generale principio per cui l'istigazione non accolta a commettere un reato non è punibile (art. 115 cod. pen.)" (Sez. U, n. 51824 del 25/09/2014, Guidi, Rv. 261187). Diversamente, ricorre l'ipotesi sanzionata dagli artt. 319-ter e 321 cod. pen. allorquando l'agente abbia consegnato o promesso denaro o altre utilità "per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo". Fattispecie pacificamente ravvisabile nel caso in cui la dazione sia rivolta al teste affinchè questi renda una falsa testimonianza, in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 cod. pen. (Sez. 1, n. 6274 del 23/01/2003, PM in proc. Chianese, Rv. 223566). 4 Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, contrariamente all'assunto difensivo, la linea di demarcazione fra le due fattispecie in parola dipende proprio dal fatto che la condotta induttiva sia andata o meno a buon fine e che il testimone o il tecnico siano stati in concreto condizionati nel loro operato.
2.3. Ne discende che, nelle vicende oggetto di contestazione provvisoria, è stata correttamente ravvisata ora la fattispecie all'art. 319-ter cod. pen. (capo A), ora quella di cui all'art. 377 cod. pen. (capo E), a seconda se la promessa di denaro o altre utilità fosse stata o meno accettata dai testi. In particolare, nel caso sub capo A), la proposta corruttiva del AR è stata accettata dalla SA e dai due De IS, i quali hanno reso falsa testimonianza (tanto da essere imputati di tale delitto), di tal che correttamente si è ravvisata la fattispecie di cui all'art. 319-ter cod. pen.; nel caso sub capo E), la IN ha rifiutato la proposta dell'indagato rivolgendosi alle forze dell'ordine, sicchè - altrettanto correttamente il fatto è stato riqualificato ai sensi dell'art. 377. 3. Coglie fuori dal segno il secondo motivo di doglianza. Il ricorrente non confronta infatti con la puntuale ed esaustiva motivazione resa dal Tribunale capitolino sul punto, là dove ha evidenziato (a pagina 7), in perfetta armonia con le risultanze degli atti (aff. 15 e seguenti), che le intercettazioni sono state disposte, non solo in relazione all'art. 377, comma 3, cod. pen., ma anche con riguardo al reato di cui all'art. 372, per il quale il mezzo intercettivo è autorizzabile a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.
3.1. E ciò a tacer del fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (ex plurimis Sez. 6, n. 53418 del 04/11/2014, De Col e altri, Rv. 261838; Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015 - dep. 19/01/2016, Roberti e altri, Rv. 265989). Situazione che non è revocabile in dubbio sussista nel caso di specie, con riguardo al reato ex art. 319-ter cod. pen.
4. Riproduce le medesime considerazioni già dedotte dinanzi al Tribunale del riesame il terzo motivo di ricorso, senza confrontarsi con la puntuale risposta data dal Collegio della cautela. Soprattutto, il ricorrente non indica elementi 5 concreti per superare la già delineata genericità delle doglianze, in quanto non precisa le dichiarazioni affette da inutilizzabilità perché rese dopo l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., là dove - secondo quanto scritto nello stesso ricorso - la gran parte delle dichiarazioni risultano essere state rese prima dell'iscrizione a modello 21 dei dichiaranti. D'altronde, il Tribunale ha congruamente evidenziato come il giudizio di gravità indiziaria prescinda nella sostanza dalle sommarie informazioni, stante le pacifiche risultanze delle intercettazioni che delineano l'esistenza di un accordo corruttivo e la conseguente falsità delle dichiarazioni rese da alcuni testi (v. pagina 10). Il che rende la doglianza inammissibile anche per carenza d'interesse.
5. E' completamente destituito di fondamento il quarto motivo con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione sull'an ed il quomodo della misura coercitiva, di contro esposti con considerazioni puntuali ed immuni da illogicità manifesta (v. pagine 13 e seguenti dell'ordinanza), pertanto sottratte a scrutinio nella sede di legittimità.
6. L'ultimo motivo dedotto in udienza (con il quale si è eccepita l'inutilizzabilità con riferimento alle dichiarazioni dei coindagati rese in interrogatorio l'11 aprile 2016) si appalesa generico nella parte in cui non - precisa a quali dichiarazioni sia rivolta l'eccezione né illustra le ragioni del prospettato vizio - e, nel contempo, non sorretto da alcun concreto interesse (almeno in questo procedimento incidentale de libertate), in quanto gli interrogatori dei coindagati non risultano essere stati posti a base del provvedimento in verifica.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.500,00 euro. 6
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 giugno 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rolando Alessandra Bassi Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 SET 2016 IL FUNZIONARIO GI ZIARIO Pier Esposito 7