CASS
Sentenza 16 giugno 2026
Sentenza 16 giugno 2026
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché già negato dal giudice della cognizione in relazione alle sentenze per le quali era già stata riconosciuta la continuazione con l’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo. Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione sulla base della richiesta orale del Penale Sent. Sez. 1 Num. 22116 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/03/2026 precedente difensore nella fase di merito, proposta solamente in relazione al capo Q di quella emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020, da cui, però, lo XXXXXXXXera stato assolto. L’ordinanza avrebbe dovuto riconoscere l’invocata continuazione anche sulla base dello stato di tossicodipendenza conclamata dello XXXXXXXX. 3. Il Procuratore generale, nella persona di Francesca Costantini, ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere. 2. Come prospettato in ricorso e verificato da questo Collegio con l’attenta lettura della sentenza indicata (emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020), sussiste il dedotto vizio della motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazioneperché ritenuto già negato dal giudice della cognizione, sulla base della richiesta orale del precedente difensore nella fase di merito proposta solamente in relazione al capo Q da cui, però, lo XXXXXXXXeffettivamente era stato assolto. Sulla base di questo errore la motivazione deve essere considerata viziata e necessita di essere rivista in relazione alla diversa richiesta presentata in fase esecutiva. 3. Da tale considerazione deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. La materia trattata, relativa alle condizioni del ricorrente, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché già negato dal giudice della cognizione in relazione alle sentenze per le quali era già stata riconosciuta la continuazione con l’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo. Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione sulla base della richiesta orale del Penale Sent. Sez. 1 Num. 22116 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/03/2026 precedente difensore nella fase di merito, proposta solamente in relazione al capo Q di quella emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020, da cui, però, lo XXXXXXXXera stato assolto. L’ordinanza avrebbe dovuto riconoscere l’invocata continuazione anche sulla base dello stato di tossicodipendenza conclamata dello XXXXXXXX. 3. Il Procuratore generale, nella persona di Francesca Costantini, ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere. 2. Come prospettato in ricorso e verificato da questo Collegio con l’attenta lettura della sentenza indicata (emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020), sussiste il dedotto vizio della motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazioneperché ritenuto già negato dal giudice della cognizione, sulla base della richiesta orale del precedente difensore nella fase di merito proposta solamente in relazione al capo Q da cui, però, lo XXXXXXXXeffettivamente era stato assolto. Sulla base di questo errore la motivazione deve essere considerata viziata e necessita di essere rivista in relazione alla diversa richiesta presentata in fase esecutiva. 3. Da tale considerazione deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. La materia trattata, relativa alle condizioni del ricorrente, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2