Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento.
Commentario • 1
- Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 6 maggio 2026
L'art. 570-bis c.p. si applica anche ai figli nati da coppie non coniugate. La difficoltà economica esclude il reato solo se l'impossibilità di pagare è assoluta, persistente e incolpevole La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15018/2026, ha ribadito che il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento ex art. 570-bis c.p. si configura anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con quanto affermato dalla Corte costituzionale. La Corte ha inoltre chiarito che la mera disoccupazione o il basso reddito non bastano ad escludere il dolo, essendo necessaria una impossibilità assoluta, persistente e …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 15/06/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1071
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16668/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 3 dicembre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Mazza Alessandro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 novembre 2009 dal Tribunale di quella stessa città, ha assolto B.M. dal reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 e, conseguentemente, ha ridotto la pena a due mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa, sostituita ex L. n. 689 del 1981, art. 53 con la multa di Euro 12.200,00, pena condizionalmente sospesa. Si apprende dalla sentenza che l'imputato avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore C. , omettendo di corrispondere la somma fissata dal giudice civile con la sentenza di divorzio per il mantenimento della stessa, nel periodo dal gennaio 2004 fino al 21 ottobre 2006, data in cui la figlia è divenuta maggiorenne.
2. - Contro questa decisione hanno presentato ricorso per cassazione sia il difensore di fiducia, che l'imputato, personalmente. 2.1. - Il difensore dell'imputato ha proposto i motivi di seguito indicati.
Con il primo lamenta il rigetto dell'istanza con cui la difesa aveva chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione d'indagine