Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/2003, n. 13158
CASS
Sentenza 9 settembre 2003

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/2003, n. 13158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13158
    Data del deposito : 9 settembre 2003

    Testo completo

    A IC L O B L L B U A B E 7 3 E ) ORIGINAlf . N E N O G I , 1 Z A 9 A 9 P ITALIANA R 1 I T - 1 IS D 1 - G E 1 E 2 IC R NOME DEL POPOLO ITALIANO . L A D D 9 IU E 3 T G PORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N 6 E E 4 S N E . . T T T SEZI E TERZA CIVILE1 3 1 5 8 /03 S R I ( A Composta dagli Ill.mi .N.17420/00 LUPO Dott. Ernesto Consigliere PREDENDott. Roberto 27043 Cron. Cons. Rel. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. PERCONTE LICATESEDott. Renato Ud. 23.04.03 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente одны SENTENZA giedizio si ruità sul ricorso proposto da AIR LI s.p.a. in persona del legale elettivamenterappresentante rag. Armando Crispino domiciliata in Roma viale delle Medaglie d'oro 176 ' presso l'avv. Maurizio Zanchetti, che la rappresenta e 肇 difende giusta delega in atti;
    ricorrente

    contro

    EL FORTUNATO intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone n. 36 ض ر del 15 maggio 2000 . 938 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2003 dal Relatore cons. Francesco Sabatini;
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ' Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per ' l'inammissibilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. TO GR viaggiò in aereo da Chicago a Catania servendosi della compagnia Sabena fino a Roma e da qui alla destinazione finale ove fu constatato il danneggiamento del bagaglio , della Air SI . Con sentenza in data 15 maggio 2000 il Giudice di pace di Caltagirone in accoglimento della i domanda in tal senso avanzata dal predetto nei confronti di quest'ultima ha condannato la a pagare all'attore la somma di lire convenuta 1.500.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente oltre le spese del giudizio liquidate in lire 1.200.000 . Secondo il giudice di pace , il danno dedotto era provato dal rapporto redatto in data 25 maggio , da un funzionario и 1999 nello scalo aeroportuale di Catania ed in J contraddittorio con l'attore della società convenuta 2 Era irrilevante la circostanza risultante dallo stesso rapporto che i bagagli fossero in ' transito da Chicago con volo Sabena e ciò ai sensi dell'art. 1700 C.C. e dell'art. 34 della convenzione di Ginevra del 19.5.1956 : si trattava infatti di trasporto cumulativo , nel quale ciascun vettore risponde dell'esecuzione dell'intero trasporto L'ammontare del danno doveva essere determinato ' ancorché di esso nella somma di cui sopra l'attore non avesse offerto la prova , tenuto conto dell' analitica descrizione del bagaglio da lui effettuata e dell'assenza di contrarie produzioni probatorie da parte della convenuta Per la cassazione di tale decisione la società rimasta soccombente ha proposto ricorso affidato а tre motivi L'intimato non ha svolto attività . difensiva • MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce , con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. ' la violazione e falsa applicazione di norme di applicazione sia diritto e lamenta l'omessa della regola equitativa applicata sia trattandosi - degli di trasporto di persone e non di cose 3 artt. 1681 e 1682 C.C. e 940 e SS. cod. nav. nonché l'errata applicazione degli artt. 1700 C.C. e 34 convenzione di Ginevra del 1956 ; si duole , inoltre della liquidazione delle spese vive in lire 100.000 trattandosi di giudizio totalmente I esente da qualsiasi spesa • Con il secondo e terzo motivo la ricorrente allega , con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. vizi di motivazione sulla liquidazione del danno ' quale afferma che l'attore non ha fornito del prova alcuna;
    aggiunge che a detta liquidazione si è proceduto con inversione dell'onere della prova la qualità soggettiva di essae senza considerare ricorrente che - precisa - essendo chiamata a F indefinita di contratti diconcludere una serie trasporto non può consentire che rimangano lettera morta le condizioni di contratto riportate nel biglietto aereo afferma che sulla base di tali condizioni il limite massimo di risarcimento era di lire 1.290.000 ; segnala vizi di motivazione altresì sulla richiesta di essa ricorrente di condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio di merito I tre motivi strettamente connessi , ' possono essere esaminati congiuntamente Osserva la Corte che f trattandosi di decisione resa secondo equità a norma del novellato art. 113 secondo comma c.p.c. operano i ristretti limiti del sindacato di legittimità segnalati da questa C.S. a sezioni unite con sentenza n. 716 del 1999 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva Sono pertanto inammissibili le dedotte ( edviolazioni della legge sostanziale ordinaria hanno tale natura anche le norme sull'ammontare delle spese di lite : Cass. nn. 8544 e 14529 del mentre la regola equitativa applicata è2000 ) quella desunta dall'art. 1700 C.C. in tema di trasporto cumulativo a nulla rilevando che essa ' concerna il trasporto di cose e non di persone " quale nella specie e ciò stante la natura equitativa del giudizio . Non ricorre l'ipotesi della mera apparenza ovvero della radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione , che consente sussistenza del invece detto sindacato : la danno è stata infatti accertata sulla base del rapporto indicato in narrativa mentre il relativo 1 che sembra essere contestato dalla ammontare ) ricorrente limitatamente all'esigua differenza che 5 intercorre tra la somma liquidata di lire 1.500.000 e quella di lire 1.290.000 che sembra essere ' riconosciuta dovuta ) è stato determinato con valutazione del pari equitativa - com'è consentito 肇 anche nel giudizio ordinario dall'art. 1226 e senza trasmodare in arbitrio e riguardo C. C. - f ad esso il giudice di pace ha tenuto conto sia ' pure solo implicitamente ' della qualità del danneggiato ( che proveniva da una città lontana e non era pertanto pensabile viaggiasse con bagaglio di scarso ° nessun valore > e del comportamento della società di navigazione aerea : legittimamente ' ai sensi dell'art. 116 secondo comma ultima parte c.p.c. Le spese del giudizio sono state legittimamente poste a carico della parte soccombente а norma dell'art. 91 c.p.c. talché è palesemente infondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese dell'attore vittorioso Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione nel quale l'intimato vittorioso non ha svolto attività difensiva

    p.q.m.

    La Corte rigetta il ricorso Nulla per le spese del giudizio di cassazione , nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte , il 23 aprile 2003 . Il Consigliere est. Il Presidente Emo up Frances startin IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN ST. 2003 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista