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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13294 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 23/05/2022 della Corte di appello di Messina;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/05/2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 20/01/2022, con cui VE IA era stato dichiarato penalmente responsabile della contravvenzione di guida senza patente e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del VE, avv.to Antonino Centorrino, che ha articolato due motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 13294 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 09/03/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione di legge, posto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Sostiene, in specie, che, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, vigente a far data dal 06/02/2016, la condotta di guida senza patente, formante oggetto di contestazione, non ha più rilevanza penale, in quanto trasformata in illecito amministrativo, aggiungendo che l'intervenuta depenalizzazione trova applicazione retroattiva in conformità ai principi generali dell'ordinamento penale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in punto di denegata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Assume in proposito che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, avrebbe negato il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, in base ad argomenti inadeguati, senza valorizzare aspetti di incidente rilievo, idonei a consentire la concessione dell'invocato beneficio. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di VE IA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Del tutto privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta nullità della sentenza per violazione di legge, atteso che il disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, vigente a decorrere dal 06/02/2016, avrebbe escluso la rilevanza penale della condotta di guida senza patente, oggetto di contestazione, trasformandola in illecito amministrativo. 2 Rileva al riguardo il Collegio che l'evocato art. 1, comma 1, d.igs. n. 8 del 2016, nel depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, ha espressamente escluso i casi di reiterazione della condotta nel biennio, che, per l'effetto, costituiscono tutt'ora illecito penale. D'altro canto, deve pure evidenziarsi che la doglianza agitata con il motivo in disamina, in quanto non prospettata con l'atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato insegnamento della Corte secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, LI IE, Rv. 255577-01). 3. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in punto di denegata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Osserva, infatti, il Collegio che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, è precluso, nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento, in quanto non risulta contestata alcuna aggravante, tale non potendo essere ritenuta la recidiva nel biennio, che costituisce, fattispecie di reato. piuttosto, elemento costitutivo della 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese dei procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/05/2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 20/01/2022, con cui VE IA era stato dichiarato penalmente responsabile della contravvenzione di guida senza patente e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del VE, avv.to Antonino Centorrino, che ha articolato due motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 13294 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 09/03/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione di legge, posto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Sostiene, in specie, che, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, vigente a far data dal 06/02/2016, la condotta di guida senza patente, formante oggetto di contestazione, non ha più rilevanza penale, in quanto trasformata in illecito amministrativo, aggiungendo che l'intervenuta depenalizzazione trova applicazione retroattiva in conformità ai principi generali dell'ordinamento penale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in punto di denegata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Assume in proposito che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, avrebbe negato il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, in base ad argomenti inadeguati, senza valorizzare aspetti di incidente rilievo, idonei a consentire la concessione dell'invocato beneficio. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di VE IA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Del tutto privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta nullità della sentenza per violazione di legge, atteso che il disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, vigente a decorrere dal 06/02/2016, avrebbe escluso la rilevanza penale della condotta di guida senza patente, oggetto di contestazione, trasformandola in illecito amministrativo. 2 Rileva al riguardo il Collegio che l'evocato art. 1, comma 1, d.igs. n. 8 del 2016, nel depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, ha espressamente escluso i casi di reiterazione della condotta nel biennio, che, per l'effetto, costituiscono tutt'ora illecito penale. D'altro canto, deve pure evidenziarsi che la doglianza agitata con il motivo in disamina, in quanto non prospettata con l'atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato insegnamento della Corte secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, LI IE, Rv. 255577-01). 3. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in punto di denegata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Osserva, infatti, il Collegio che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, è precluso, nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento, in quanto non risulta contestata alcuna aggravante, tale non potendo essere ritenuta la recidiva nel biennio, che costituisce, fattispecie di reato. piuttosto, elemento costitutivo della 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese dei procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023