Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.
- Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Nella conformazione dell'oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.[1] Sommario. 1. Introduzione: aspetti preliminari. pag. 1; 2. Le due distinte tipologie contrattuali di ammortamento graduale. pag.13; 3. Contratto di finanziamento con ammortamento a quota capitale costante (all'italiana). pag. 15; 4. Contratto di finanziamento con ammortamento a rata costante (alla francese). pag. 20; 5. L'ammortamento alla francese e all'italiana: rilievi giuridici distinti. pag. 37. 1. Introduzione: aspetti preliminari. I finanziamenti con ammortamento a rata costante hanno evidenziato più recentemente, in dottrina e in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4244/2011 proposto da:
IA AR [...], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VASSALLE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.G.C. SRL 08880050151, in persona del procuratore Dott. DI PIETRO GIANGASPARE LUCA, in qualità di procuratrice e servicer della ARES FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
BANCA NAZIONALE LAVORO SPA 09339391006;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1350/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2010 R.G.N. 45/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ARTURO ANTONUCCI;
udito l'Avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- IA RI e NO ER TE SA, la prima quale debitrice esecutata e la seconda quale terza assoggettata ad esecuzione in quanto datrice d'ipoteca, proponevano dinanzi al Tribunale di Ivrea opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla Banca Nazionale del Lavoro, sezione di credito fondiario, sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla prima, con garanzia della seconda. Eccepivano la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora, per oggetto indeterminabile;
deducevano, inoltre, che non erano dovuti gli interessi corrispettivi successivi alla risoluzione del contratto di mutuo, ma solo gli interessi di mora al tasso legale e che, in ogni modo, ne' gli uni ne' gli altri competevano in misura superiore al tasso soglia previsto ai sensi della L. n. 108 del 1996. L'opposta si costituiva in giudizio e contestava l'applicabilità di quest'ultima legge. Quanto alla clausola risolutiva espressa, deduceva che non vi era stata risoluzione del rapporto, ma decadenza della debitrice dal beneficio del termine.
Il Tribunale di Ivrea, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava nulle le clausole determinative degli interessi passivi e riteneva non dovuti gli interessi corrispettivi per il periodo successivo alla data di risoluzione del contratto (25 novembre 1988). In conseguenza, accertava il credito residuo di BNL in Euro 8.692,81, oltre interessi legali dal 29 novembre 2000 al saldo, oltre all'importo di Euro 1.646,41 per spese legate al contratto;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese del giudizio, ripartendo le spese di CTU nella misura del 50% per ciascuna delle parti contrapposte. 2.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 13 settembre 2010, la Corte d'Appello di Torino, dopo aver disposto una nuova CTU, ha accolto l'appello principale proposto da S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l., quale procuratore speciale della ARES FINANCE s.r.l. (cessionaria del credito di B.N.L. ai sensi della legge n. 130 del 1999), ed ha dichiarato rinunciato l'appello incidentale subordinato proposto da IA e NO ER. In riforma della sentenza di primo grado ha accertato il credito di ARES FINANCE s.r.l. nell'importo di Euro 118.123,31 alla data del 3 marzo 2009, con condanna delle appellate al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti dell'appellante e compensazione delle spese tra le appellate e B.N.L..
3.- Avverso la sentenza IA RI, in proprio e quale unica erede della madre NO ER TE SA, ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
S.G.C. S.r.l. Società Gestione Crediti, nella sua qualità di procuratrice e servicer nominata ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 2, comma 3, lett. c), e comma 6, della ARES FINANCE s.r.l., ha presentato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso si deduce vizio di insufficienza di motivazione "in relazione alla eccepita indeterminabilita, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo, della controprestazione del mutuatario", ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. La ricorrente sostiene che, a fronte dell'eccezione di oggettiva impossibilità per la mutuataria di determinare, pur usando la dovuta diligenza, il tasso degli interessi dovuti e l'ammontare delle singole rate sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto, la Corte d'Appello ne avrebbe invece ritenuto la determinabilità con una motivazione gravemente lacunosa e carente, nonché illogica, con obiettiva deficienza dell'esposizione del criterio logico e giuridico che ha condotto il giudice d'appello alla formazione del proprio convincimento.
La ricorrente evidenzia che la motivazione non terrebbe conto del fatto che nessuna indagine circa la effettiva determinabilità dei tassi di interesse sia stata richiesta al CTU, chiamato dalla Corte ad espletare un secondo incarico. Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio, vale a dire lo stesso ausiliario che aveva svolto la consulenza nel primo grado di giudizio applicando - come da incarico conferito dal Tribunale - il tasso degli interessi nella misura legale (ma rilevandone espressamente la difficoltà di determinazione in base ai parametri contrattuali), avrebbe - a detta della ricorrente - svolto l'incarico supplementare affidato dalla Corte d'Appello senza compiere autonomamente il calcolo degli interessi nella misura "convenzionale", ma applicando semplicemente i tassi indicati dalla banca e riportati nell'allegato D1 alla sua relazione. Poiché la Corte d'Appello si è avvalsa di questa seconda relazione, richiamando peraltro una giurisprudenza di legittimità, secondo la ricorrente, non del tutto pertinente, ne sarebbe risultata una motivazione incongrua e carente: questa non consentirebbe di comprendere perché il secondo giudice abbia ritenuto possibile per il mutuatario conoscere preventivamente il tasso degli interessi applicando i parametri indicati nella clausola contrattuale, quindi perché abbia ritenuto la clausola idonea a consentire la determinabilità della controprestazione del mutuatario. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1284 e 1419 c.c., in relazione alla clausola determinativa dell'interesse applicabile al mutuo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. La ricorrente sostiene che non sarebbe affatto vero che, come affermato dalla Corte territoriale, la maggiore o minore difficoltà di calcolo sia irrilevante al fine della valutazione della validità della clausola del contratto determinativa della misura degli interessi. In particolare, secondo la ricorrente, laddove il calcolo, da effettuarsi sulla base dei parametri contenuti nel contratto, presupponga la ricerca e l'utilizzo di dati ed elementi di difficile reperibilità anche per lo stesso operatore del settore (circostanza che si sarebbe ricavata dal tenore della clausola n. 3 punto 3 del contratto e sarebbe stata confermata dal CTU), non si potrebbe affermare l'irrilevanza della difficoltà del calcolo, poiché la giurisprudenza di legittimità ha da sempre riconosciuto che i dati necessari al calcolo, previsti nelle clausole contrattuali, devono essere "individuabili e facilmente conoscibili da parte di chiunque secondo i criteri della ordinaria diligenza", ovvero "ancorati ad elementi di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere, per la loro applicazione, una mera operazione aritmetica", come da precedenti citati in ricorso. Nel caso di specie, vi sarebbe stata una situazione di difficoltà (o, meglio, impossibilità) del calcolo per il mutuatario non esperto operatore del settore, della quale la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto l'irrilevanza, ponendosi in contrasto con i principi sempre affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
2.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti. Va premesso che entrambi sono riferiti alla clausola di determinazione del tasso degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza, laddove, invece, il terzo motivo riguarda gli interessi di mora (di cui all'art. 6 del capitolato allegato al contratto di mutuo fondiario).
Dal momento che la Corte d'Appello ha dichiaratamente applicato i principi di diritto dettati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 12639/08, enunciando correttamente i criteri di calcolo del dovuto al mutuante in caso di risoluzione del contratto di mutuo con intimazione di precetto per l'intero (in particolare, diritto della banca alla corresponsione delle semestralità già scadute - comprensive di interessi corrispettivi - alla data del precetto nonché del capitale residuo, depurato totalmente degli interessi corrispettivi), la rilevanza della questione posta dai primi due motivi di ricorso è limitata al calcolo degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute alla data di intimazione del precetto di pagamento (quindi, essendo la prima rata scaduta il 31 dicembre 1987 ed il precetto notificato il 22 novembre 1988, in contestazione sono soltanto gli interessi corrispettivi delle prime tre rate del piano di ammortamento).
2.1.- La Corte d'Appello ha ritenuto valida la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi affermando che, ai sensi dell'art. 1346 c.c., per il quale è sufficiente che l'oggetto del contratto sia determinabile, il requisito di determinabilità richiede "che siano semplicemente identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, facendo ricorso, ad esempio, a calcoli di tipo matematico". Ha quindi aggiunto che è estranea al canone legale la maggiore o minore difficoltà di tali calcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l'ordinaria diligenza. In diritto, l'affermazione è esatta e comporta l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Ed invero, il principio di diritto da applicare, ed applicato dal giudice di merito, è quello per il quale, in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato;
tale condizione, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. n. 12276/10). Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione. L'ordinaria diligenza - che, a differenza della perizia, non inerisce alle capacità tecniche - è criterio alla stregua del quale va valutata la conoscibilità delle fonti a cui il contratto rinvia per relationem per pervenire alla conoscenza degli elementi di calcolo. La conoscibilità delle fonti e, quindi, dei dati necessari per determinare il tasso degli interessi ultralegali, nel caso concreto, va accertata dal giudice di merito ed il relativo giudizio non è censurabile in cassazione se congruamente motivato. 2.2.- Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivato in punto di determinabilità del tasso convenzionale degli interessi corrispettivi rinviando integralmente alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, osservando, in particolare, che "il c.t.u., pur rilevando la difficoltà del computo, è pervenuto alla determinazione del tasso senza manifestare dubbi sull'esattezza del risultato", con ciò evidentemente presupponendo che il consulente tecnico d'ufficio abbia individuato, per il tramite del contratto, le fonti di conoscenza dei dati di calcolo ed, ottenuti questi dati, abbia effettuato il calcolo matematico.
Col primo motivo di ricorso si censura la motivazione, assumendo, come detto sopra (nel riferire le ragioni della ricorrente), che il consulente tecnico d'ufficio si sarebbe avvalso di dati forniti dalla banca mutuante, dando così concreto riscontro all'assunto della parte opponente (poi appellata), per il quale i dati di calcolo non sarebbero stati conoscibili con l'ordinaria diligenza, tanto che neanche l'ausiliario del giudice sarebbe stato in grado di accertarli. Il motivo è inammissibile, in applicazione del principio per il quale non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione;
al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella prospettazxone di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (così Cass. n. 10222/09, nonché già n. 18688/07). Allora, la ricorrente, che ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che la stessa parte critica quanto all'operato del consulente, aveva l'onere di precisare nel ricorso sia di avere formulato analoga critica in sede di merito (specificamente, avere il c.t.u. utilizzato tassi di interesse forniti dalla banca e non autonomamente calcolati) sia di riportare in ricorso il contenuto specifico di dette critiche (cfr. Cass. n. 7716/00). Nulla di ciò è detto nel ricorso, che, invece, contiene una critica diretta all'operato del consulente tecnico incaricato nel secondo grado di giudizio (cfr. pagg. 24-26 del ricorso) in raffronto all'operato dello stesso ausiliario nel primo grado (cfr. pagg. 20-22 del ricorso), senza tuttavia nemmeno fare cenno al fatto che tale critica sia stata avanzata davanti al giudice d'appello, onde censurare i quesiti posti nel conferire l'incarico e/o le conclusioni raggiunte dal c.t.u. incaricato dalla Corte.
La considerazione che nella sentenza è detto espressamente che l'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio a seguito dell'incarico conferitogli dalla Corte d'Appello non è stato "oggetto di contestazione, sotto il profilo tecnico, ad opera delle parti..." (cfr. pag. 12 della sentenza) corrobora la conclusione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.
3.- Col terzo motivo si denuncia il vizio di insufficiente motivazione in relazione alla quantificazione del debito residuo per interessi di mora maturati successivamente alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. La ricorrente, richiamato l'art. 6 del capitolato allegato al contratto condizionato di mutuo del 4 novembre 198 6 (che rinviava per la determinazione del tasso degli interessi di mora al d.m. 2 marzo 1981), espone che ne era stata eccepita la nullità sia perché
il d.m. non era stato prodotto in giudizio, sia perché era venuto meno, alla data di stipulazione del contratto, il parametro di riferimento contenuto in detto decreto (tasso agevolato per l'edilizia popolare) e comunque dal gennaio 1994 era cessata da parte del Ministero del Tesoro la pubblicazione dei decreti relativi alla mora e la determinazione del tasso degli interessi moratori era stata lasciata al libero mercato. Aggiunge che il Tribunale ne aveva ritenuta la nullità perché la clausola "non era idonea a consentire al contraente di conoscere ed individuare la misura della mora che sarebbe stata eventualmente applicata". Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe invece ritenuto dovuti sino al 2009 gli interessi di mora nella stessa misura degli interessi corrispettivi, secondo la riliquidazione che il CTU avrebbe fatto tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza (e non dall'art. 6), applicando tassi di interesse indicati dalla banca e non verificati.
3.1.- Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. Va richiamata la premessa sopra svolta circa il richiamo fatto dalla Corte d'Appello alla sentenza a Sezioni Unite n. 12639/08, in base alla quale è stato conferito al C.T.U. un nuovo incarico in appello, al fine - per quanto rileva in riferimento al terzo motivo - di calcolare sul credito come sopra determinato (credito per rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, alla data del 22 novembre 1988 e per capitale residuo, depurato degli interessi corrispettivi) gli interessi di mora al tasso corrispondente a quello previsto nel contratto, se superiore a quello legale. La ricorrente sostiene che, nel dare corso a tale incarico, il consulente tecnico avrebbe applicato il tasso d'interesse nella misura determinata (dalla banca, e non dallo stesso C.T.U.) ai sensi dell'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza (che, come già detto, è riferito soltanto agli interessi corrispettivi, da piano di ammortamento), e non nella misura indicata dall'art. 6 del capitolato allegato al contratto di mutuo.
Orbene, essendo stata espressamente convenuta per contratto la misura (oggettivamente determinabile) degli interessi moratori (con rinvio al D.M. 2 marzo 1981, ed ai successivi decreti del Ministro del Tesoro, d'intesa col C.I.C.R., previsti dal D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, applicabile ratione temporis), gli interessi di mora avrebbero dovuto essere calcolati in tale misura. Pertanto, non sarebbe stato corretto un calcolo effettuato applicando il tasso determinato per gli interessi corrispettivi.
La resistente ha precisato, nel controricorso, che poiché gli interessi di mora si sarebbero dovuti determinare tempo per tempo con riferimento ai decreti del Ministro del Tesoro, via via emanati d'intesa col C.I.C.R., "la quantificazione della mora è stata effettuata direttamente dal consulente contabile, sulla scorta delle chiare disposizioni dettate in materia" ed ha escluso espressamente che sia vero quanto affermato in ricorso circa il fatto che il C.T.U. abbia calcolato gli interessi di mora nella stessa misura degli interessi corrispettivi, in applicazione dell'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza, per di più "sulla base dei tassi indicati dalla banca e non verificati" (cfr. pagg. 19-21 del controricorso). La memoria della ricorrente non tiene affatto conto di tale smentita, continuando ad insistere nell'argomento, in fatto, sostenuto nel ricorso (cfr. pag. 6 della memoria IA). Orbene, proprio la situazione processuale appena esposta da conto della prima ragione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Non essendo consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti processuali, avrebbe dovuto la ricorrente riportare in ricorso il testo della relazione del consulente tecnico d'ufficio dal quale risulta quali siano stati i tassi degli interessi di mora tempo per tempo considerati, onde chiarire, in primo luogo, se il riferimento sia stato fatto all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza (come sostenuto dalla ricorrente medesima) ovvero all'art. 6 del capitolato allegato all'atto di mutuo (come sostenuto dalla resistente). In mancanza, risulta la violazione di quanto disposto in tema di autosufficienza del ricorso dall'art. 366 c.p.c., n. 6. 3.2.- Inoltre, il terzo motivo incorre nella medesima ragione di inammissibilità del primo motivo, poiché la ricorrente non ha in alcun modo dedotto e dimostrato di avere sollevato - al momento della formulazione dei quesiti da parte della Corte d'Appello, ovvero al momento del deposito della relazione peritale in appello - le medesime critiche che oggi propone come autonomo motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione anche in punto di interessi di mora (vizio che, come detto, non è configurabile soltanto perché il giudice di merito si sia riportato all'esito di una consulenza tecnica, qualora dal ricorso non risultino le critiche avanzate in sede di merito: cfr. Cass. n. 10222/09 cit. ), laddove, per di più, si legge in sentenza che la determinazione del debito residuo da parte del C.T.U. non è stata contestata dalle parti, sotto il profilo tecnico, neanche negli scritti conclusivi del secondo grado di giudizio (la sentenza fa rinvio alla terza comparsa conclusionale di parte appellante ed alla memoria di replica della parte appellata:
cfr. pag. 12).
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore della resistente, nell'importo complessivo di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014