CASS
Sentenza 27 novembre 2014

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Massime1

In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Commentari25

  • Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Nella conformazione dell'oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.[1] Sommario. 1. Introduzione: aspetti preliminari. pag. 1; 2. Le due distinte tipologie contrattuali di ammortamento graduale. pag.13; 3. Contratto di finanziamento con ammortamento a quota capitale costante (all'italiana). pag. 15; 4. Contratto di finanziamento con ammortamento a rata costante (alla francese). pag. 20; 5. L'ammortamento alla francese e all'italiana: rilievi giuridici distinti. pag. 37. 1. Introduzione: aspetti preliminari. I finanziamenti con ammortamento a rata costante hanno evidenziato più recentemente, in dottrina e in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 25205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25205
Data del deposito : 27 novembre 2014

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