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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER SA OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da SA AS NO contro l'ordinanza del 28/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta dello stesso NO di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, misura cautelare, la prima, alla quale l'indagato era sottoposto in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata "clan GI", e di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, e al pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2139 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2022 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, SA AS NO, affidato a un unico motivo, con il quale deduce «[v]iolazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e c.p.p.» con riguardo «alla sussistenza delle esigenze cautelari nella misura attualmente in atto». Il ricorrente rappresenta al riguardo che l'ordinanza impugnata, nel rivalutare tali esigenze dopo che egli, con sentenza del 13/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, era stato assolto dal reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, presenterebbe i lamentati vizi motivazionali in quanto: a) fa riferimento alla sua professionalità nel delinquere senza addurre «alcun elemento specifico» al riguardo e senza indicare «in quale elemento specifico e individualizzante» la condotta che gli è attribuita si differenzierebbe da quella di altri coindagati nei confronti dei quali, a seguito dell'esclusione, in sede di riesame, del reato di associazione di tipo mafioso, la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari;
b) nel giustificare tale differenziazione, attribuisce illogicamente rilievo al fatto che, ai predetti coindagati, diversamente da lui, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche;
c) sempre nel giustificare tale differenziazione, attribuisce illogicamente importanza al suo «ruolo di assoluto rilievo [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan», atteso, da un lato, che sarebbe, appunto, illogico, ritenere che, «in presenza di specifiche mansioni attribuite all'interno dell'organizzazione a ciascuno degli associati, alcune mansioni risulterebbero di maggiore importanza» e, dall'altro lato, che il suo ruolo «di raccordo tra i vertici del gruppo e gli spacciatori delle sostanze stupefacenti, nonché con l'incarico di curare gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente» non era, comunque, apicale;
d) non motiva in ordine al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, anche alla luce «del fatto che l'organizzazione di cui al capo d'imputazione risulti debellata»; e) attribuisce illogicamente rilievo, «in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di massimo rigore», a un indimostrato rapporto di parentela con IO UL (asseritamente, suo zio); f) attribuisce illogicamente rilievo al suo arresto, il 3 aprile 2019, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, atteso che «Male episodio è comunque estraneo al capo d'imputazione», «non è parametrato al periodo di indagine essendosi verificato almeno un anno dopo», «semmai sarebbe indice di un'attività di detenzione di sostanza stupefacente autonoma e non funzionale a contesti associativi, essendo la contestazione non qualificata». 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, è opportuno rammentare alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di limiti del sindacato della stessa Corte in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura da applicare, di esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede e di doppia presunzione relativa ai sensi dell'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 2.1. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 dello stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 2.2. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 3 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 2.3. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno 4 degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. 2.4. Con riguardo alla doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., e con specifico riferimento al caso dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, 5 Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). 3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, si deve anzitutto rilevare che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione camorristica, opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ciò posto, il Tribunale di Napoli, nel ribadire la sussistenza delle esigenze cautelari pur dopo che lo NO era stato assolto dal reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, ha ritenuto che il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie dei gravi delitti per i quali stava procedendo risultasse sia dalle specifiche modalità e circostanze di questi ultimi - le quali ne evidenziavano la durata e frequenza e il carattere, quindi, «sistematico», la professionalità acquisita dallo NO nel settore del traffico illecito degli stupefacenti, il ruolo di assoluto rilievo dell'indagato nella gestione del predetto traffico con il fine di agevolare il clan GI (con i cui esponenti di rilievo lo NO era risultato intrattenere rapporti stabili) - sia dalla personalità dell'indagato, quale emergeva, oltre che dalle menzionate modalità e circostanze dei fatti, dal precedente specifico a suo carico e dall'arresto, dopo i fatti, il 3 aprile 2019, per la detenzione di 1.900 grammi di hashish e di 60 grammi di marijuana, ciò che dimostrava come il ricorrente avesse proseguito la propria attività illecita nel settore degli stupefacenti. Quanto alla confermata scelta della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Napoli ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure - così che non si poteva ritenere di superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. - rappresentando, comunque, anche in positivo, l'inadeguatezza, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione delle procedure di controllo elettronico, in quanto la stessa misura non consentiva di rescindere i rapporti tra l'indagato e l'ambito delinquenziale, dedito al traffico illecito di stupefacenti, al quale lo stesso apparteneva, potendo essere facilmente elusa, giacché permetteva di mantenere i contatti con il menzionato contesto criminale e di reinserirsi in esso. Infine, il Tribunale di Napoli rappresentava l'autonomia della posizione dello NO rispetto a quella degli altri coindagati - ai quali il tribunale del riesame aveva concesso gli arresti domiciliari - evidenziando, a tale riguardo, come, relativamente agli stessi coindagati, fosse stata esclusa l'aggravante dell'art. 416- 6 bis.1 cod. pen., fosse emerso un loro ruolo di secondo piano, fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione del Tribunale di Napoli circa la persistenza delle esigenze cautelari, l'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e la diversità della posizione del ricorrente rispetto agli altri coindagati appare del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, e non è, in particolare, inficiata dalle contestazioni del ricorrente atteso che: a) quanto a quelle che si sono riassunte sub a) e sub c), è lo stesso ricorso a ricordare il ruolo attribuito all'indagato «di raccordo tra i vertici del gruppo e gli spacciatori delle sostanze stupefacenti, nonché con l'incarico di curare gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente», funzione che ben si può logicamente considerare, come reputato dal Tribunale di Napoli, «di assoluto rilievo [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan» ed elemento di differenziazione, quindi, rispetto alla posizione degli altri coindagati, a prescindere dal (non contestato) carattere apicale della stessa funzione;
b) quanto a quella che si è riassunta sub b), nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nel motivare la diversità della posizione degli altri coindagati sul fondamento del complesso dei già ricordati elementi dell'esclusione, per gli stessi, dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., del loro ruolo di secondo piano, e della concessione, ai medesimi, delle circostanze attenuanti generiche;
c) quanto a quelle che si sono riassunte sub d) e sub f), contrariamente a quanto reputa il ricorrente, come si è visto, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente motivato il ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali stava procedendo, alla luce sia delle modalità di questi ultimi sia della personalità dell'indagato, rispetto alla quale risulta del tutto logico il riferimento, oltre che al precedente specifico a carico dello NO, anche al suo arresto, successivamente ai fatti, per il reato di detenzione illecita di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, essendo, appunto, del tutto logico reputare che detto arresto sia dimostrativo della prosecuzione, da parte dello NO, anche dopo i fatti, dell'attività illecita nel settore degli stupefacenti, e, quindi, della sua persistente correlativa pericolosità sociale, a prescindere dal fatto che la stessa attività fosse svolta o no in forma associativa;
d) quanto a quella che si è riassunta sub e), il riferimento a una parentela tra il ricorrente e IO GI è stato operato dal Tribunale di Napoli solo in modo incidentale, nel contesto della valorizzazione - che costituisce l'effettivo contenuto del passaggio motivazionale - del già ricordato «ruolo di assoluto rilievo dello NO [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan». 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. 7 pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da SA AS NO contro l'ordinanza del 28/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta dello stesso NO di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, misura cautelare, la prima, alla quale l'indagato era sottoposto in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata "clan GI", e di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, e al pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2139 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2022 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, SA AS NO, affidato a un unico motivo, con il quale deduce «[v]iolazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e c.p.p.» con riguardo «alla sussistenza delle esigenze cautelari nella misura attualmente in atto». Il ricorrente rappresenta al riguardo che l'ordinanza impugnata, nel rivalutare tali esigenze dopo che egli, con sentenza del 13/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, era stato assolto dal reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, presenterebbe i lamentati vizi motivazionali in quanto: a) fa riferimento alla sua professionalità nel delinquere senza addurre «alcun elemento specifico» al riguardo e senza indicare «in quale elemento specifico e individualizzante» la condotta che gli è attribuita si differenzierebbe da quella di altri coindagati nei confronti dei quali, a seguito dell'esclusione, in sede di riesame, del reato di associazione di tipo mafioso, la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari;
b) nel giustificare tale differenziazione, attribuisce illogicamente rilievo al fatto che, ai predetti coindagati, diversamente da lui, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche;
c) sempre nel giustificare tale differenziazione, attribuisce illogicamente importanza al suo «ruolo di assoluto rilievo [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan», atteso, da un lato, che sarebbe, appunto, illogico, ritenere che, «in presenza di specifiche mansioni attribuite all'interno dell'organizzazione a ciascuno degli associati, alcune mansioni risulterebbero di maggiore importanza» e, dall'altro lato, che il suo ruolo «di raccordo tra i vertici del gruppo e gli spacciatori delle sostanze stupefacenti, nonché con l'incarico di curare gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente» non era, comunque, apicale;
d) non motiva in ordine al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, anche alla luce «del fatto che l'organizzazione di cui al capo d'imputazione risulti debellata»; e) attribuisce illogicamente rilievo, «in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di massimo rigore», a un indimostrato rapporto di parentela con IO UL (asseritamente, suo zio); f) attribuisce illogicamente rilievo al suo arresto, il 3 aprile 2019, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, atteso che «Male episodio è comunque estraneo al capo d'imputazione», «non è parametrato al periodo di indagine essendosi verificato almeno un anno dopo», «semmai sarebbe indice di un'attività di detenzione di sostanza stupefacente autonoma e non funzionale a contesti associativi, essendo la contestazione non qualificata». 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, è opportuno rammentare alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di limiti del sindacato della stessa Corte in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura da applicare, di esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede e di doppia presunzione relativa ai sensi dell'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 2.1. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 dello stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 2.2. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 3 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 2.3. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno 4 degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. 2.4. Con riguardo alla doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., e con specifico riferimento al caso dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, 5 Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). 3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, si deve anzitutto rilevare che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli, per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione camorristica, opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ciò posto, il Tribunale di Napoli, nel ribadire la sussistenza delle esigenze cautelari pur dopo che lo NO era stato assolto dal reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, ha ritenuto che il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie dei gravi delitti per i quali stava procedendo risultasse sia dalle specifiche modalità e circostanze di questi ultimi - le quali ne evidenziavano la durata e frequenza e il carattere, quindi, «sistematico», la professionalità acquisita dallo NO nel settore del traffico illecito degli stupefacenti, il ruolo di assoluto rilievo dell'indagato nella gestione del predetto traffico con il fine di agevolare il clan GI (con i cui esponenti di rilievo lo NO era risultato intrattenere rapporti stabili) - sia dalla personalità dell'indagato, quale emergeva, oltre che dalle menzionate modalità e circostanze dei fatti, dal precedente specifico a suo carico e dall'arresto, dopo i fatti, il 3 aprile 2019, per la detenzione di 1.900 grammi di hashish e di 60 grammi di marijuana, ciò che dimostrava come il ricorrente avesse proseguito la propria attività illecita nel settore degli stupefacenti. Quanto alla confermata scelta della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Napoli ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure - così che non si poteva ritenere di superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. - rappresentando, comunque, anche in positivo, l'inadeguatezza, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione delle procedure di controllo elettronico, in quanto la stessa misura non consentiva di rescindere i rapporti tra l'indagato e l'ambito delinquenziale, dedito al traffico illecito di stupefacenti, al quale lo stesso apparteneva, potendo essere facilmente elusa, giacché permetteva di mantenere i contatti con il menzionato contesto criminale e di reinserirsi in esso. Infine, il Tribunale di Napoli rappresentava l'autonomia della posizione dello NO rispetto a quella degli altri coindagati - ai quali il tribunale del riesame aveva concesso gli arresti domiciliari - evidenziando, a tale riguardo, come, relativamente agli stessi coindagati, fosse stata esclusa l'aggravante dell'art. 416- 6 bis.1 cod. pen., fosse emerso un loro ruolo di secondo piano, fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione del Tribunale di Napoli circa la persistenza delle esigenze cautelari, l'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e la diversità della posizione del ricorrente rispetto agli altri coindagati appare del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, e non è, in particolare, inficiata dalle contestazioni del ricorrente atteso che: a) quanto a quelle che si sono riassunte sub a) e sub c), è lo stesso ricorso a ricordare il ruolo attribuito all'indagato «di raccordo tra i vertici del gruppo e gli spacciatori delle sostanze stupefacenti, nonché con l'incarico di curare gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente», funzione che ben si può logicamente considerare, come reputato dal Tribunale di Napoli, «di assoluto rilievo [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan» ed elemento di differenziazione, quindi, rispetto alla posizione degli altri coindagati, a prescindere dal (non contestato) carattere apicale della stessa funzione;
b) quanto a quella che si è riassunta sub b), nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nel motivare la diversità della posizione degli altri coindagati sul fondamento del complesso dei già ricordati elementi dell'esclusione, per gli stessi, dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., del loro ruolo di secondo piano, e della concessione, ai medesimi, delle circostanze attenuanti generiche;
c) quanto a quelle che si sono riassunte sub d) e sub f), contrariamente a quanto reputa il ricorrente, come si è visto, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente motivato il ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali stava procedendo, alla luce sia delle modalità di questi ultimi sia della personalità dell'indagato, rispetto alla quale risulta del tutto logico il riferimento, oltre che al precedente specifico a carico dello NO, anche al suo arresto, successivamente ai fatti, per il reato di detenzione illecita di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, essendo, appunto, del tutto logico reputare che detto arresto sia dimostrativo della prosecuzione, da parte dello NO, anche dopo i fatti, dell'attività illecita nel settore degli stupefacenti, e, quindi, della sua persistente correlativa pericolosità sociale, a prescindere dal fatto che la stessa attività fosse svolta o no in forma associativa;
d) quanto a quella che si è riassunta sub e), il riferimento a una parentela tra il ricorrente e IO GI è stato operato dal Tribunale di Napoli solo in modo incidentale, nel contesto della valorizzazione - che costituisce l'effettivo contenuto del passaggio motivazionale - del già ricordato «ruolo di assoluto rilievo dello NO [...] nella gestione del traffico di droga gestito dal clan». 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. 7 pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2022.