CASS
Ordinanza 28 marzo 2023
Ordinanza 28 marzo 2023
Massime • 1
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 1716-2022 proposto da: NO AR e GL EL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO n. 96, presso lo studio dell'avv. BRUNO TAVERNITI, rappresentate e difese dall'avv. IU CO
- ricorrenti -
contro VITAGLIANO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. DO CH e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8729 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 3913/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 19.2.2016 AN AN evocava in giudizio LI IN e RI AN innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invocandone la condanna ad arretrate, sino a distanza legale dal confine, alcune piante, a chiudere una apertura lucifera da esse realizzata a carico della proprietà dell’attore, ovvero alla sua regolarizzazione, e a risarcire il relativo danno. Con sentenza n. 3580/2017 il Tribunale dichiarava prescritta la domanda di chiusura dell’apertura lucifera e rigettava la domanda risarcitoria. Con la sentenza impugnata, n.3913/2021, la Corte di Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da AN AN, originario attore, condannando le appellate LI IN e RI AN a chiudere l’apertura lucifera da esse realizzata a carico dell’area scoperta pertinenziale alla proprietà dell’attore, nonché a risarcire il danno causato a quest’ultimo, da liquidarsi in separata sede. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LI IN e RI AN, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso AN AN. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello, considerato che il AN non aveva 3 di 7 neanche indicato le norme di legge delle quali egli lamentava la violazione. La censura è inammissibile. Le stesse ricorrenti riportano il contenuto dell’atto di appello del AN, con il quale costui aveva affermato il proprio diritto ad ottenere la chiusura dell’apertura lucifera di cui è causa, in tesi per violazione dell’art. 8 dell’atto notarile stipulato in data 21.12.1995, rep. 60212, e, in ipotesi, in forza delle disposizioni di cui all’art. 901 c.c. (cfr. pag. 13 del ricorso). La Corte distrettuale, scrutinando il gravame nel merito, ha implicitamente ritenuto, peraltro in modo del tutto condivisibile, che esso contenesse gli elementi necessari ai fini della individuazione delle censure proposte dall’appellante al contenuto della decisione di prima istanza. In proposito, occorre ribadire il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le 4 di 7 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 27.9.2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 18/09/2017, Rv.645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 12/02/2016, Rv. 638551). Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 99, 101, 102, 177, 179 c.p.c., 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata, in seconde cure, dalla difesa delle odierne ricorrenti. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che le odierne ricorrenti non avevano provveduto a depositare, nei termini previsti dal rito, il 5 di 7 certificato di matrimonio di RI AN, e dunque non avevano fornito la prova che la stessa si trovasse, al momento dell’acquisto dei diritti reali oggetto del rogito del 21.12.1995, in regime di comunione legale con il marito IN AN. Inoltre, la Corte di merito aggiunge che l’esistenza del regime di comunione non era stata oggetto di accertamento da parte del notaio rogante, il quale si era limitato a recepire le dichiarazioni della RI (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Le ricorrenti non si confrontano con tale duplice statuizione, poiché da un lato non dimostrano di aver effettivamente prodotto in atti documentazione a riprova dell’esistenza, alla data del 21.12.1995, del dedotto regime di comunione legale tra i coniugi RI e IN;
mentre, dall’altro lato, non contestano specificamente l’affermazione secondo cui il notaio non aveva accertato l’esistenza del regime patrimoniale di cui anzidetto, né si danno cura di riportare la clausola del rogito del 1995, al fine di documentare –almeno– la dichiarazione che, in quella sede, era stata fatta dalla RI. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui “Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità ...” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 10/05/2018, Rv. 648831, relativa ad una fattispecie in cui era stata dedotta la mancata vocatio in ius di uno degli eredi del de cuius senza la dimostrazione dell'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso). Tale prova, peraltro, deve rivestire il carattere della certezza, “… poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al 6 di 7 giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 16/03/2006, Rv. 587525). Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 278 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, formulata nei loro confronti dal AN, senza considerare che l’esistenza del pregiudizio non era stata dimostrata, in termini di certezza. La censura è infondata. La pronunzia, a norma dell’art. 278 c.p.c., di condanna generica al risarcimento del danno produce il solo effetto di precludere la possibilità che, nel successivo giudizio di liquidazione, si possa affermare che “… il pregiudizio dal fatto accertato con la prima sentenza non è risarcibile perché non è ingiusto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 14/11/2000, Rv. 541671). Tuttavia “Il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica non impedisce che in sede di liquidazione del quantum, il giudice oltre a determinare liberamente l'entità del danno, possa anche negare l'esistenza in concreto di un danno risarcibile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 03/12/1997, Rv. 510670). E’ ammessa quindi la condanna generica al risarcimento del danno anche in presenza di un accertamento della sussistenza di condizioni di fatto “… potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli”, come ad esempio nel caso di lesione dell’altrui possesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 05/06/2012, Rv. 622639; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 04/12/2018, Rv. 651796). In conclusione, l’assunto delle ricorrenti, secondo cui la condanna al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. presuppone necessariamente la prova certa di un danno, non corrisponde alla ratio della norma e non trova conferma nell’interpretazione che di essa è stata fornita da questa Corte. 7 di 7 In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro VITAGLIANO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. DO CH e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8729 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 3913/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 19.2.2016 AN AN evocava in giudizio LI IN e RI AN innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invocandone la condanna ad arretrate, sino a distanza legale dal confine, alcune piante, a chiudere una apertura lucifera da esse realizzata a carico della proprietà dell’attore, ovvero alla sua regolarizzazione, e a risarcire il relativo danno. Con sentenza n. 3580/2017 il Tribunale dichiarava prescritta la domanda di chiusura dell’apertura lucifera e rigettava la domanda risarcitoria. Con la sentenza impugnata, n.3913/2021, la Corte di Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da AN AN, originario attore, condannando le appellate LI IN e RI AN a chiudere l’apertura lucifera da esse realizzata a carico dell’area scoperta pertinenziale alla proprietà dell’attore, nonché a risarcire il danno causato a quest’ultimo, da liquidarsi in separata sede. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LI IN e RI AN, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso AN AN. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello, considerato che il AN non aveva 3 di 7 neanche indicato le norme di legge delle quali egli lamentava la violazione. La censura è inammissibile. Le stesse ricorrenti riportano il contenuto dell’atto di appello del AN, con il quale costui aveva affermato il proprio diritto ad ottenere la chiusura dell’apertura lucifera di cui è causa, in tesi per violazione dell’art. 8 dell’atto notarile stipulato in data 21.12.1995, rep. 60212, e, in ipotesi, in forza delle disposizioni di cui all’art. 901 c.c. (cfr. pag. 13 del ricorso). La Corte distrettuale, scrutinando il gravame nel merito, ha implicitamente ritenuto, peraltro in modo del tutto condivisibile, che esso contenesse gli elementi necessari ai fini della individuazione delle censure proposte dall’appellante al contenuto della decisione di prima istanza. In proposito, occorre ribadire il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le 4 di 7 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 27.9.2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 18/09/2017, Rv.645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 12/02/2016, Rv. 638551). Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 99, 101, 102, 177, 179 c.p.c., 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata, in seconde cure, dalla difesa delle odierne ricorrenti. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che le odierne ricorrenti non avevano provveduto a depositare, nei termini previsti dal rito, il 5 di 7 certificato di matrimonio di RI AN, e dunque non avevano fornito la prova che la stessa si trovasse, al momento dell’acquisto dei diritti reali oggetto del rogito del 21.12.1995, in regime di comunione legale con il marito IN AN. Inoltre, la Corte di merito aggiunge che l’esistenza del regime di comunione non era stata oggetto di accertamento da parte del notaio rogante, il quale si era limitato a recepire le dichiarazioni della RI (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Le ricorrenti non si confrontano con tale duplice statuizione, poiché da un lato non dimostrano di aver effettivamente prodotto in atti documentazione a riprova dell’esistenza, alla data del 21.12.1995, del dedotto regime di comunione legale tra i coniugi RI e IN;
mentre, dall’altro lato, non contestano specificamente l’affermazione secondo cui il notaio non aveva accertato l’esistenza del regime patrimoniale di cui anzidetto, né si danno cura di riportare la clausola del rogito del 1995, al fine di documentare –almeno– la dichiarazione che, in quella sede, era stata fatta dalla RI. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui “Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità ...” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 10/05/2018, Rv. 648831, relativa ad una fattispecie in cui era stata dedotta la mancata vocatio in ius di uno degli eredi del de cuius senza la dimostrazione dell'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso). Tale prova, peraltro, deve rivestire il carattere della certezza, “… poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al 6 di 7 giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 16/03/2006, Rv. 587525). Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 278 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, formulata nei loro confronti dal AN, senza considerare che l’esistenza del pregiudizio non era stata dimostrata, in termini di certezza. La censura è infondata. La pronunzia, a norma dell’art. 278 c.p.c., di condanna generica al risarcimento del danno produce il solo effetto di precludere la possibilità che, nel successivo giudizio di liquidazione, si possa affermare che “… il pregiudizio dal fatto accertato con la prima sentenza non è risarcibile perché non è ingiusto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 14/11/2000, Rv. 541671). Tuttavia “Il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica non impedisce che in sede di liquidazione del quantum, il giudice oltre a determinare liberamente l'entità del danno, possa anche negare l'esistenza in concreto di un danno risarcibile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 03/12/1997, Rv. 510670). E’ ammessa quindi la condanna generica al risarcimento del danno anche in presenza di un accertamento della sussistenza di condizioni di fatto “… potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli”, come ad esempio nel caso di lesione dell’altrui possesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 05/06/2012, Rv. 622639; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 04/12/2018, Rv. 651796). In conclusione, l’assunto delle ricorrenti, secondo cui la condanna al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. presuppone necessariamente la prova certa di un danno, non corrisponde alla ratio della norma e non trova conferma nell’interpretazione che di essa è stata fornita da questa Corte. 7 di 7 In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda