Ordinanza 1 febbraio 2023
Massime • 1
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Commentari • 4
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- 2. Le prove atipiche nell’attualità del processo civileAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 febbraio 2025
- Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
Testo completo
– ricorrente – contro Allianz S.p.a., Divisione Allianz Ras Ass.ni S.p.a. (già RAS Ass.ni S.p.a.); Italiana Assicurazioni S.p.a.; Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Generali Ass.ni S.p.a.); Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Ina IA Ass.ni S.p.a.); Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria - Sai Ass.ni S.p.a.); Axa Assicurazioni S.p.a.; UnipolSai Oggetto Prova civile - Prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti Civile Ord. Sez. 6 Num. 2947 Anno 2023 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 01/02/2023 2 Assicurazioni S.p.a. (già Milano Ass.ni S.p.a.); – intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4360/2021, depositata il 24 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 4360/2021, depositata il 24 novembre 2021, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Ardisa di IA RE & C. s.a.s. al pagamento, in favore della Ras S.p.a., in proprio e nella qualità di rappresentante delle costituite imprese coassicuratrici, della somma di Euro 2.324.056,05, oltre interessi, in restituzione di quanto indebitamente erogato per indennizzo assicurativo da incendio, in relazione ad evento che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto doloso e frutto di attività truffaldina ai danni delle imprese di assicurazioni;
per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente desunta prova dell’origine dolosa e fraudolenta dell’incendio, e dunque del carattere indebito del pagamento effettuato, dagli elementi di prova in precedenza acquisiti nel procedimento penale — costituenti indizi gravi, precisi e concordanti — e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da DA CI e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che confermavano la ricostruzione dei fatti emergente da dette dichiarazioni;
per la cassazione di tale sentenza la Ardisa di IA RE & C. s.a.s. ricorre con due mezzi;
le intimate non svolgono difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore 3 designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 34, 35 e 36, d.lgs. n. 231/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.»; comporta, secondo la ricorrente, violazione delle suddette norme, l’affermazione, esplicitamente anteposta a giustificazione della surriferita valutazione di merito, secondo cui «in ossequio del principio generale della libertà di forma delle prove, il giudice di merito, in mancanza di divieti di legge può avvalersi per la decisione non soltanto delle prove raccolte tra le stesse, o anche tra altre parti, in un diverso giudizio, ma anche delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale che debbono, in tale ultimo caso, essere considerate come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, la cui concreta efficacia probatoria deve essere valutata dal giudice nella loro convergenza globale senza limitarsi alla valutazione di un solo elemento di prova»; sostiene, di contro, che «strettamente interconnessa con il principio di autonomia del giudicato penale rispetto al giudizio civile, al di fuori delle ipotesi ex artt. 651 – 652 c.p.p., è l’inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti in un procedimento penale, svoltosi in assenza di contraddittorio con l’odierno ricorrente, all’interno di un diverso procedimento giurisdizionale, ovvero dei giudizi civili di primo e secondo grado»; con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omessa e insufficiente motivazione …; omesso esame di una circostanza decisiva ai fini della controversia»: circostanza, in thesi, 4 rappresentata dall’essersi svolto, il procedimento penale da cui sono tratti gli elementi di prova valorizzati, in assenza di contraddittorio con essa odierna ricorrente;
i motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: il provvedimento impugnato ha, infatti, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999); la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai 5 sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
non avendo le intimate svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022