Ordinanza 7 aprile 2017
Massime • 1
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
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Sul provvedimento
Testo completo
9 105/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Quee qc 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ICI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - ACCERTAMENTO (Motivazione semplificata) Dott. MAURO MOCCI - Consigliere - Ud. 08/03/2017 - - Rel. Consigliere - CC Dott. GIULIA IOFRIDA Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - R.G.N. 5026/2016 Can 9105 Rep. Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5026-2016 proposto da: CE RE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MONETTA, CARLO NUNZIANTE CESARO;
- ricorrente
contro
COMUNE DI SALERNO ed AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6011/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/06/2015; 3 4 7 7 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI di CAUSA
ON LF propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di del Comune di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 6011/09/2015, depositata il 17/06/2015, con la quale in controversia concernente - l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per ICI dovuta, in relazione all'anno 2006, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;
il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. RAGIONI della DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.36 comma 2 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., non avendo la C.T.R. spiegato le ragioni poste a fondamento dell'adottata decisione.
2. La censura è infondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro Ric. 2016 n. 05026 sez. MT ud. 08-03-2017 -2- disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere confermare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla sufficiente motivazione dell'atto impositivo, anche per relationem, alla correttezza del calcolo dell'imposta ed alla tempestività dell'azione accertatrice. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand'anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere alla funzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. 5315/2015) 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, 1'8/03/2017. Il Presidente Dott. Marcello The DEPOSITATO IN CANCELLERIA eggi... Ric. 2016 n. 05026 sez. MT - ud. 08-03-2017-7 APR 2017 -3- Funzionario Giudicatio Lissa PASSINETTY h