Massime • 1
È lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.
- Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025 · 1
Abstract: La regola di valutazione prevista dall'art. 192, comma 3 c.p.p. al fine di orientare il libero convincimento dell'organo giurisdizionale, risulta una previsione generica e priva di rigore tassativizzante. La giurisprudenza di legittimità intervenuta per colmare il dettato normativo ha, tuttavia, elaborato criteri logici che si rivelano intrinsecamente reversibili e dipendenti dalla discrezionalità interpretativa. Si auspica, pertanto, un intervento legislativo che, nel chiarire la portata e i limiti dei riscontri, riaffermi conseguentemente il principio di legalità processuale. The evaluation rule provided by Article 192, paragraph 3 of the Criminal Procedure Code, intended to …
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Sul provvedimento
Testo completo
☐ 4495
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 21.4.1997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE la PENALE SENTENZA N.644 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SQ LA CAVA Presidente
1. Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere REGISTRO GENERALE
» N.25526/96
->> Piero MOCALI2.
3. >>> Anna MABELLINI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4.
» Giovanni CANZIO UFFICI COPTE
->>
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE al SIG. SENTENZA 12002 per diritt
15 MAG 1997 sul ricorso proposto da DI CORRADO RI, nato al IL CANCELLIERE
Caltagirone il 16.8.1958; TRAINITO VA
LO, nato a [...] il [...]; IA
BA, nato a [...] il [...]; LE
PE, nato ivi il CANDIANO5.3.1958;
IO, nato a [...] il [...]; DI QU
NZ, nato a [...] il [...]; AZ Lui gi, nato ivi il 13.10.1956; avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di
IL, in data 30.1.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Piero MOCALI;
Udito, per la parte civile, l'avv. ==
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale Fulvio UCCELLA
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del
FR e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv. Alfonso BRIGHINA (per De
SQ e Allia) e avv.Dario BOLOGNESI (per Di
OR e AI);
yun it be pat OSSERVA
Gli attuali imputati ricorrenti - ed altri la cui posizione qui più non rileva vennero rinviati a giudizio per rispondere di una lunghissima serie di e altrove gravi reati, commessi nel milanese nel decennio fra il 1980 e il 1990.
Corte d'assise di Con sentenza del 17.11.1994 la
Di OR, il dichiarò il IL
SQ e il AI, l'AL, l'CI, il Di dei reati loro Frazzetto colpevoli di taluni da altri (come resulta nel ascritti, assolvendoli dispositivo in atti),con inflizione delle pene ritenute di giustizia e l'adozione delle pronunce accessorie.
Con sentenza del 20.4.1995, la Corte d'assise confronti del milanese analogamente dispose nei
AN. su