CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2023, n. 24184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24184 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21361-2017 proposto da: ZO ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ES GHERA, rappresentato e difeso dagli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, PAOLO FILIPPO ARILLOTTA;
Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 21361/2017 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24184 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/08/2023 2 2597 - ricorrente principale - contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato AL FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CALLIPO;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro ZO ES;
- ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 326/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 562/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3 1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 326/2017, pubblicata il 23 marzo 2017, RG n. 562/2015, ha accolto in parte l’appello proposto da CE OC nei confronti del Comune di Reggio Calabria in ordine alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Reggio Calabria. Il giudice di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, ha rideterminato la somma che il lavoratore deve restituire al Comune di Reggio Calabria in euro 148.711,44. 2. La Corte d’Appello premette quanto segue. Il suddetto Comune aveva stipulato con il ricorrente, avvocato, un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di dirigente e coordinatore dell’ufficio di indirizzo e controllo e staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il contratto che sarebbe durato sino alla scadenza del mandato del Sindaco prevedeva una retribuzione pari a quella del personale con qualifica dirigenziale CCNL Comparto Regioni ed Enti locali, con ulteriore emolumento di euro 36.151,98 sostitutivo delle voci accessorie. Il rapporto veniva prorogato a seguito di rielezione del Sindaco, proseguendo senza soluzione di continuità fino al 30 aprile 2008, quando il ricorrente veniva nominato direttore generale del Comune di Reggio Calabria ex art. 108 del TUEL, cessando infine il rapporto di lavoro subordinato nel maggio 2010. Il Comune aveva dedotto che il lavoratore aveva percepito emolumenti non dovuti, richiamando una verifica 4 ispettiva svolta su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze dal 14 giugno all’8 luglio 2011. Il Comune aveva interrotto la prescrizione con nota del 19 luglio 2012, indicando un importo da recuperare pari a euro 211.049,02 di cui 166.232,69 al netto delle trattenute fiscali operate quale sostituto d’imposta ma al lordo delle maggiori imposte successivamente accertate e versate direttamente dal convenuto. Il Comune di Reggio Calabria aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme di cui al verbale ispettivo relative ai progetti “Servizio idrico integrato”, “Metanizzazione”, “Regium waterfront”, “St@rt” e “Sistema ettometrico via Giudecca- Metropolitana di superficie- Alloggi via Cava”. Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale accoglieva quasi integralmente la domanda, condannando il lavoratore a restituire al Comune di Reggio Calabria la somma di euro 168.128,05 oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora del 19 luglio 2012. 3. La Corte d’Appello ha accolto in parte l’impugnazione del lavoratore, ritenendo fondato il quarto motivo di appello, con il quale quest’ultimo aveva dedotto la mancanza di legittimazione attiva del Comune di Reggio Calabria a chiedere la restituzione della somma relativa al progetto “St@rt”, in quanto si trattava di fondi statali e regionali e dunque il pagamento, condizione per la legittimazione attiva all’azione di restituzione, non era riferibile al Comune. 5 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando nove motivi di ricorso. 5. Resiste il Comune con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. In via preliminare, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per la mancanza della procura speciale alle liti. 6. All’eccezione e al ricorso incidentale resiste il lavoratore con controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È preliminare l’esame dell’eccezione formulata dal Comune di Reggio Calabria di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale alle liti. 1.1. Il controricorrente ha dedotto che la procura alle liti non è assistita dal necessario requisito di specificità. La stessa sarebbe del tutto generica. Il suo contenuto, riferito alla domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, disciplinato dall’art. 373, cod. proc. civ., non consentirebbe di ritenere rispettato il necessario requisito di specialità. Inoltre, la procura alle liti era stata rilasciata su documento cartaceo separato trasformato in digitale. 1.2. Il ricorrente, in merito a tale eccezione, nel controricorso al ricorso incidentale, ha dedotto che la suddetta procura alle liti era stata notificata 6 telematicamente unitamente al ricorso per cassazione, e che la stessa anche se faceva riferimento al procedimento per la sospensione della sentenza di appello (era stata poi rilasciata anche la procura espressamente rivolta all’impugnazione per cassazione), era valsa ad esprimere la volontà di conferire l’incarico di impugnare per cassazione la sentenza di appello. 1.3. L’eccezione deve essere disattesa in ragione dei principi già affermati da questa Corte con l’ordinanza n. 9935 del 2022, in cui si è statuito «l'eccezione di nullità della procura speciale (per risultare la stessa, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, conferita “ai fini dell'istanza da proporsi nei confronti di (…)ai sensi dell'art. 373 c.p.c. alla Corte d'Appello di Venezia” e contenente l'elezione di domicilio (…) va disattesa, poiché, dovendo la procura stessa considerarsi apposta in calce al ricorso, si applica l'insegnamento secondo cui “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito” (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v. Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui “nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché 7 genericamente formulata, e il ricorso”); del resto non è riscontrabile alcuna incompatibilità tra il contenuto di detta procura e la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo, nell'ambito della procura in questione, all'art. 373 c.p.c.». Occorre considerare, altresì, che questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., n. 36057 del 2022) ha affermato che l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla legge n. 141 del 1997), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede. 1.4. Nella fattispecie in esame, tali principi trovano applicazione, atteso che non è contestato che la procura alle liti è stata notificata telematicamente con il ricorso per cassazione, e il contenuto della stessa non è incompatibile con la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. 2. Può passarsi all’esame del motivo del ricorso incidentale, che, come il primo motivo del ricorso 8 principale, pone questione che ha priorità logico-giuridica rispetto agli altri motivi del ricorso principale. Entrambi riguardano la questione della legittimazione attiva del Comune a proporre l’azione di ripetizione. 2.1. Con il motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 1705, 1719, 1720, 2030, 2031 e 2032, cod. civ., in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 5, cod. proc. civ. È censurata la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la legittimazione attiva del Comune a proporre domanda di ripetizione con riguardo al progetto St@rt. Assume il ricorrente incidentale che gli emolumenti erano stati corrisposti al lavoratore a seguito di apposito conferimento di incarico da parte del Comune per eseguire le attività commissionate. Vi era una convenzione stipulata tra il Comune e il Dipartimento innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con obbligo del Comune di eseguire il progetto e pagamento da parte dell’Ente finanziatore, come per legge a consuntivo e a seguito della dimostrata efficace realizzazione del progetto. I risultati attesi con il progetto erano stati considerarti non raggiunti dal Ministero per la Innovazione - Centro nazionale Informatica per la Pubblica Amministrazione. In ragione di tali circostanze, al lavoratore erano state versate somme dal Comune con propri fondi di 9 bilancio e il ritenuto mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, escludeva per il Comune la possibilità di rimborso in sede di rendicontazione. 2.2. Il motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto. Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto gli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, come vigente ratione temporis. La decisione della sentenza di appello s’incentra sulla riferibilità del compenso corrisposto al lavoratore per il progetto St@rt a fondi statali e regionali, di talchè il Comune, non venendo in rilievo l’esborso di denaro proprio, avrebbe svolto la mera funzione di adiectus solutionis causa, privo in quanto tale di legittimazione a chiedere la restituzione. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa del difetto in ogni stato e grado del procedimento. Come affermato dalle Sezioni Unite: «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.» (Cass., S.U. n. 2951/2016). «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di 10 mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» (Cass. n. 30545/2017; Cass. n. 3765/2021). Come questa Corte ha già affermato la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o "nuncius" (Cass., n. 10634 del 2007, n. 25270 del 2016, n. 10810 del 2020). Occorre rilevare (si v., Cass. 18622 del 2015) che il pagamento d'indebito (oggettivo) si configura come l'esecuzione di una prestazione non dovuta, che obbliga chi riceve il pagamento alla sua restituzione a causa della mancanza del titolo, che può consistere nell'insussistenza del rapporto o del negozio in esecuzione del quale viene effettuata la prestazione (Cass., n. 9052 del 2010), ciò verificandosi, evidentemente, anche quando sia dichiarata la nullità del negozio stesso (Cass., n. 7651 del 2005). Sicchè, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che 11 l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass., 19 luglio 2004, n. 13357). Si tratta, quindi, di azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta;
in altri termini, di azione esperibile solo tra le stesse parti del rapporto precedente, inteso come negozio di pagamento (Cass., 4 maggio 1978, n. 2087). In quest'ottica, è stato, pertanto, precisato, in riferimento alla legittimazione attiva, che essa compete al soggetto cui è "legalmente riferibile il pagamento" (Cass., n. 15196 del 2018; n. 576 del 1974; Cass., n. 10227 del 2000). La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto ha escluso la posizione di solvens del Comune e la legittimazione dello stesso ad esperire l’azione di ripetizione utilizzando come parametro la mera provenienza delle risorse (statali e regionali) di cui il Comune stesso si sarebbe potuto avvalere per effettuare il pagamento, senza avere riguardo alle imputabilità giuridica del pagamento stesso, atteso che come affermato da questa Corte la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto, cui è legalmente riferibile il pagamento. 3. Con il primo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione dell’art. 100 e dell’art. 81 cpc in relazione al difetto di legittimazione attiva del Comune di Reggio Calabria ad agire per la ripetizione di indebito degli 12 incentivi di progettazione corrisposti al ricorrente con riferimento al progetto “Servizio idrico integrato” e con riferimento al progetto “Regium waterfront”, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello pur avendo affermato il difetto di legittimazione attiva del Comune rispetto alla domanda di restituzione degli incentivi del progetto St@rt, non aveva fatto corretta applicazione di detto principio rispetto ai suddetti progetti. Tale difetto di legittimazione era stato eccepito in appello solo rispetto al progetto St@rt, ma lo stesso poteva essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Quanto al primo progetto rileva che la gestione del servizio idrico integrato spettava all’ambito dell’ATO 5 di Reggio Calabria e le attività del Comune in cui era stato coinvolto il ricorrente si dovevano collocare nell’ambito di un “prestito” di competenze del personale formalizzato dal Comune in favore dell’ATO 5, ricadendo i costi sulla tariffa del servizio unico integrato. In ordine al secondo progetto, deduce che vi sarebbe stato il finanziamento statale dello stesso. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. Lo stesso deve essere rigettato. Trovano applicazione i principi già richiamati nel par. 2.2. nella trattazione del motivo del ricorso incidentale, in ragione dei quali, nella specie, non è fondata la contestazione della legittimazione del Comune ad esperire l’azione di ripetizione in ragione della provenienza delle risorse (si deducono: costi di funzionamento ATO 5, risorse 13 statali) di cui il Comune stesso si sarebbe potuto avvalere per effettuare il pagamento. Quanto al profilo di censura relativo (si v. in particolare, pagg. 15 e 16 del ricorso principale) al “prestito di competenze e di personale” da parte del Comune all’Ente di Ambito ATO 5, che avrebbe riguardato anche il ricorrente, si rileva che la delibera del Comune richiamata dal ricorrente non è in alcun modo illustrata nei suoi contenuti, difettando quindi la censura dei requisiti di cui all’art. 366, n. 6, cpc, con conseguente inammissibilità della stessa. Inoltre, il ricorrente - pur affermando che il Commissario delegato per l’emergenza idrica, coincidente con il Sindaco pro tempore, avesse provveduto a nominare l’Ufficio direzione lavori e il RUP, e avesse stabilito di imputare le spese alle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento finanziato con i fondi a disposizione del Commissario delegato - non contesta specificamente in modo circostanziato che il pagamento dei compensi oggetto dell’azione di restituzione è stato effettuato dal Comune, con conseguente genericità della censura quanto alla decisività della stessa. 4. Prima di esaminare gli ulteriori motivi del ricorso principale occorre precisare quanto segue. 4.1. La Corte d’Appello ha posto a fondamento del rigetto dell’appello (ad esclusione del quarto motivo di appello che veniva accolto) due autonome rationes decidendi. 14 4.2. L’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 186 del 2006, nella formulazione applicabile ratione temporis, non conteneva delimitazioni basate sulle competenze personali o sull’appartenenza a determinati organi dell’Amministrazione. Ciò che rilevava era che il lavoratore fosse collaboratore RUP. Dunque, tra le figure di supporto potevano rientrare esperti di diritto, quali il ricorrente. La Corte d’Appello fatta questa premessa d’ordine generale rileva che occorre tenere presente la posizione istituzionale del lavoratore. Con una prima ratio decidendi, richiama l’art. 11, comma 4, del d.l. 90 del 2014, conv. dalla legge n. 114 del 2014 che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 90 (“Uffici di supporto agli organi di direzione politica”) del TUEL, in base al quale in relazione al personale degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Dunque, con una prima ratio decidendi afferma che lo svolgimento di attività gestionali erano incompatibili con quelle di capo staff del Sindaco, ritenendo nella sostanza che il principio di principio di separazione tra politica ed amministrazione, esplicitato dal legislatore con il comma 3-bis cit., sia insito nell’ordinamento degli enti locali. 15 4.3. In tale contesto prosegue la Corte d’Appello, andava letta la disposizione contenuta nel contratto individuale di lavoro del ricorrente, secondo la quale veniva “in ogni caso” esclusa “l’assunzione … della titolarità o anche soltanto del temporaneo esercizio delle funzioni di gestione di strutture di line o di risorse”. 4.4. Con una seconda ratio decidendi, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che dal contratto individuale di lavoro emergeva che il lavoratore, se incaricato dal Sindaco, avrebbe potuto “svolgere attività di ausilio e di collaborazione al segretario generale …., e ai dirigenti per la risoluzione di problemi di particolare complessità attinenti all’organizzazione amministrativa, strutturale e funzionale dell’ente, nonché attività di consulenza agli assessori comunali nella definizione di programmi e dei progetti rientranti nelle materie di rispettiva competenza”. Con accertamento di fatto la Corte d’Appello ha affermato che l’attività di ausilio, data l’alta e specifica professionalità propria del lavoratore, non poteva che sostanziarsi esattamente in quei servizi resi dallo stesso al RUP, mai negati dall’Amministrazione appellata e desumibili dall’atto di appello, soprattutto attraverso l’esame dei capitoli di prova testimoniale dedotti: assistenza tecnico giuridica e amministrativa nella definizione dei rapporti amministrativi con gli altri soggetti, istruzione, studio e collaborazione alla risoluzione di “complesse tematiche tecnico giuridiche”, rapporti anche diretti con i dirigenti delle società affidatarie dei progetti, partecipazione a riunioni anche in sede negoziazione (con 16 funzioni meramente consultive) e gruppi di lavoro e studio, “coordinamento e supervisione di … documentazione di supporto”, verifica degli aspetti legali relativi alla predisposizione dei bando di gara”. Dunque, l’attività di ausilio e supporto a cui andavano riferite le attività svolte dal ricorrente per il RUP, rientravano nelle prestazioni proprie dell’incarico dirigenziale che gli era stato assegnato. 4.5. La Corte d’Appello ha quindi affermato, con una prima autonoma ratio decidendi, in ragione del quadro normativo di riferimento e del contratto individuale di lavoro, che l’attività di staff del Sindaco non era compatibile con lo svolgimento di attività gestionali, di talchè un’eventuale attività gestionale in favore del RUP sarebbe stata contra legem. Con una seconda autonoma ratio decidendi, considerate le pattuizioni intercorse tra le parti e in ragione dell’accertamento di fatto, la Corte d’Appello ha rilevato che nella specie, nel prestare assistenza al RUP, il ricorrente aveva posto in essere attività compatibile con l’incarico dirigenziale di staff del Sindaco, e che tali attività rientrava proprio nelle prestazioni dirigenziali oggetto di detto incarico e non poteva dare luogo alla corresponsione di emolumenti ulteriori. Dunque non potevano essere corrisposti gli incentivi in questione, in quanto l’attività svolta che non aveva carattere gestionale rientrava in quella pattuita con il Comune in sede di conferimento dell’incarico di staff del Sindaco. 17 Né poteva trovare applicazione l’art. 2126, cod. civ., atteso che le attività svolte rientravano in quelle lecitamente pattuite con il Comune in ragione della previsione contrattuale intercorsa tra le parti. 5. Tanto premesso può passarsi ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, 132, comma 2, n. 4, cpc, 118, comma 2, disp. att. cpc. La sentenza di appello ha escluso che nella fattispecie in esame potesse derogarsi al principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 92 cit. - in quanto l’attività di collaboratore RUP per il contenuto gestionale sarebbe stato incompatibile con l’incarico di Capo Gabinetto del Sindaco, ex art. 90 TUEL - e che potesse trovare applicazione l’art. 2126, c.c. poiché l’attività di collaboratore RUP rientrava nelle mansioni contrattuali e dunque nei compiti istituzionali. Tali statuizioni sarebbero tra loro inconciliabili, dando luogo ad assenza di motivazione. 7. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello, nell’escludere la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ha dato rilievo al fatto che le attività svolte da 18 esso ricorrente quale collaboratore del RUP avessero carattere gestionale. Tale fatto era stato contestato descrivendo le attività non gestionali svolte, e la Corte d’Appello aveva omesso l’accertamento sul punto. Ciò rileva ancor più, laddove si consideri che le attività nel negare il riconoscimento dell’art. 2126, c.c., erano state considerate relative a funzioni meramente consultive 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. Tale violazione conseguiva all’omesso esame dell’eccezione che l’attività RUP svolta dal ricorrente non aveva carattere gestionale. 9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili. 9.1. Le deduzioni del ricorrente non colgono l’articolata motivazione della Corte d’Appello e non censurano adeguatamente la seconda autonoma ratio decidendi della sentenza di appello, che come si è sopra esposto si sostanzia nell’accertamento che le attività svolte dal ricorrente per il RUP non avevano carattere gestionale e che le stesse tenuto conto di quanto stabilito nel contratto di lavoro intercorso tra le parti, rientravano nell’ambito di quelle pattuite legittimamente con il Comune. Il ricorrente censura la motivazione posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione e la valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte 19 d’Appello, in particolare quanto all’esame della prova testimoniale e della documentazione in atti, che è rimessa al giudice del merito, con deduzioni inammissibili in sede di legittimità. Inoltre, nel dolersi del mancato accertamento dei contenuti concreti dell’attività di collaboratore del RUP richiamando le deduzioni svolte in appello, si limita ad esporre di aver analiticamente descritto tali attività in sede di appello senza tuttavia riportare tali indicazioni, pur a fronte dell’affermazione del giudice di appello del carattere di ausilio e supporto non gestionale della stessa (punto 4.5. sentenza di appello), non consentendo a questa Corte di valutare la rilevanza della censura. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale 20 giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 9.2. Va anche rilevato che l’“omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 9.3. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a 21 criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com'è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass., n. 11176 del 2017). La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). 22 9.4. La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, e il contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti – di cui non è censurata l’interpretazione attraverso i criteri ermeneutici - ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che le attività svolte non avevano carattere gestionale e rientravano in quelle pattuite in relazione al rapporto di lavoro con il Comune. Peraltro, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati. 10. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dell’art. 20 del CCNL, in relazione alla deroga espressa al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici. La Corte d’Appello ha affermato che l’incarico di Capo Gabinetto ricoperto dal lavoratore sarebbe istituzionalmente incompatibile con le attività gestionali 23 che il ricorrente avrebbe svolto per effetto degli incarichi di progettazione. Tale statuizione era in contrasto con l’art. 92, comma 5, cit. e con l’art. 20 del CCNL che stabilisce che i suddetti incentivi costituiscono deroga espressa al principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del pubblico dipendente. 11. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 del TUEL in relazione alla possibilità del Capo Gabinetto del sindaco di svolgere funzioni consultive in favore del RUP. Assume il ricorrente di aver solto funzioni di collaboratore del RUP, dotato di particolari competenze tecniche aventi ad oggetto funzioni consultive per la risoluzione (da parte del RUP) delle problematiche amministrative e legali dei singoli progetti e procedimenti amministrativi, senza svolgere attività di gestione e dunque non poteva ravvisarsi alcuna incompatibilità con l’incarico di supporto dell’organo politico. Nel periodo in cui aveva svolto il ruolo di Capo Gabinetto non aveva svolto attività gestionali tipiche degli organi amministrativi indicate all’art. 107 del TUEL, fornendo solo supporto consultivo. 12. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., in relazione al diritto di esso ricorrente, in via subordinata, di vedere riconoscere la remunerazione delle prestazioni lavorative eseguite in esecuzione di contratto invalido. 24 La Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2126, cc. In quanto le prestazioni in questione rientravano nelle mansioni contrattuali e diversamente sarebbero state frutto di un contratto nullo per causa illecita. Assume che gli incarichi di progettazione costituivano pattuizioni integrative del contratto di lavoro subordinato e alla loro ritenuta nullità doveva seguire l’applicazione del principio di salvezza delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo ex art. 2126, comma 1, cpc. Comunque, anche qualora si ravvisasse contrasto con l’art. 90, comma 3-bis, del TUEL, non si verterebbe in ipotesti di nullità per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative. 12.1. Il quinto, il sesto e il settimo motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 12.2. Gli stessi sono inammissibili. 12.3. Occorre rilevare che l’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, come vigente ratione temporis prevedeva al comma 1 “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i 25 quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”. Il successivo comma 2 stabiliva “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”. Il d.l. 90 del 2014, conv. con mod., dalla legge n. 114 del 2014, ha aggiunto all’art. 90 cit. il comma 3-bis “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Il giudice contabile (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 72/2020) ha avuto modo di affermare che il legislatore ha previsto la possibilità di costituire un ufficio alla diretta dipendenza del sindaco ma solo ed esclusivamente per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione col vertice politico, ossia di supporto all’attività di indirizzo e controlli. Al contrario ha escluso, per i dipendenti dell’Ufficio del sindaco, la possibilità di svolgere compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali. Peraltro, prosegue la citata sentenza della Corte dei conti, la giurisprudenza, proprio con riferimento al disposto contenuto nel citato art. 90 ha chiarito che la disposizione “costituisce un portato del principio di separazione tra politica ed amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” di potersi 26 avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto “ esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza”, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico o amministrativo”. Il CCNL Dirigenti Comparto Regioni e Enti locali (Area II) quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, all’art. 20, comma 2, stabiliva che “in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (…) art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 (…)”. L’art. 92, cit., disciplina “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”. 12.4. In ragione del suddetto quadro normativo, il ricorrente prospetta il diritto alla corresponsione degli incentivi in questione, in quanto l’art. 92 cit., non ne prevedeva preclusioni, come anche l’art. 20 del CCNL, e non vi era divieto di attribuire i ruolo di collaboratore RUP privo di contenuti gestionale a dipendenti dell’Amministrazione come il Capo Gabinetto del Sindaco ex art. 90 cit. Avrebbe dovuto trovare comunque applicazione l’art. 2126, cod. civ. 12.5. I suddetti motivi di ricorso non si confrontano e non censurano la seconda ratio decidenti della sentenza 27 di appello che ha accertato lo svolgimento di attività non gestionali e ricomprese legittimamente in quelle oggetto del rapporto di lavoro di staff del Sindaco, come si evinceva dal contratto individuale intercorso tra le parti, la cui interpretazione, come si è detto, non è stata censurata con riferimento alle regole ermeneutiche, con ulteriore profilo di inammissibilità. Di talchè la compatibilità dell’attività di Capo staff del Sindaco con attività gestionali ratione temporis è priva di rilevanza in ragione dell’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello. 12.6. Come questa Corte ha già affermato, ricorrendo l'ipotesi di una doppia ratio decidendi (Cass. n. 20895 del 2023, n. 19471 del 2023), il ricorrente ha l'onere, nella specie non adempiuto, di impugnare entrambe le ragioni della decisione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. 12.7. Quanto all’interpretazione delle clausole del contratto di lavoro intercorso tra le parti, va precisato che secondo l'orientamento espresso da questa Corte (si v., ex multis, Cass., n. 9792 del 2020), da ribadirsi in questa sede, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Sicchè, peraltro, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento 28 alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche (nella specie non dedotto) o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Tale censura non è intervenuta nella fattispecie in esame. Va inoltre considerato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass., n. 15604 del 2007). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente, anche di fatto come nella specie, nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati. 13. Con l’ottavo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt. 112 e 329 cpc, in relazione alla pronuncia di ultra-petizione della Corte d’Appello. Il ricorrente aveva prestato acquiescenza alla statuizione del Tribunale relativa alla affermata inammissibilità dell’eccezione proposta da esso ricorrente di applicazione in proprio favore del divieto di 29 arricchimento senza causa ex art. 2041 cc. La Corte D’Appello aveva affermato che il ricorrente non aveva diritto a pretendere il compenso a titolo di indebito arricchimento dell’Amministrazione, poiché non sussisterebbe alcun impoverimento del prestatore d’opera. 13.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la statuizione della Corte d’Appello esula dalle rationes decidendi della sentenza impugnata. È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., n. 9474 del 2022). 14. Con il nono motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033, c.c., in relazione alla decorrenza degli interessi di mora. Assume il ricorrente che nel caso in cui fosse confermata la sentenza di condanna alla restituzione, gli interessi moratori dovuti decorrerebbero dalla data della notificazione del ricorso introduttivo, invece che dalla messa in mora atteso che la domanda cui si riferisce l’art. 2033 cc, è da intendersi come domanda giudiziale di restituzione somme e interessi su di esse maturate. 14.1. Il motivo non è fondato. 30 Il principio affermato dalla Corte d’Appello è conforme ai principi enunciati nella pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 15895 del 2019, secondo cui in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno affermato, tra l’altro, che l'art. 2033, cc, stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi "dal giorno della domanda", laddove l’art. 1148, cc, dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili "fino al giorno della domanda giudiziale". La circostanza che la domanda - indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell'accipiens in buona fede - non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sè neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell'interruzione della prescrizione, nell'art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio"). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nell'affermare che il termine "ricorso" contenuto nell'art. 1137, cc (nel testo 31 antecedente la modifica di cui alla legge n. 220 del 2012, art. 15) non vale ad identificare la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi d'impugnativa delle delibere condominiali, hanno già evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico. 15. Il ricorso principale va rigettato. 16. La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 32 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16
Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 21361/2017 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24184 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/08/2023 2 2597 - ricorrente principale - contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato AL FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CALLIPO;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro ZO ES;
- ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 326/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 562/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3 1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 326/2017, pubblicata il 23 marzo 2017, RG n. 562/2015, ha accolto in parte l’appello proposto da CE OC nei confronti del Comune di Reggio Calabria in ordine alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Reggio Calabria. Il giudice di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, ha rideterminato la somma che il lavoratore deve restituire al Comune di Reggio Calabria in euro 148.711,44. 2. La Corte d’Appello premette quanto segue. Il suddetto Comune aveva stipulato con il ricorrente, avvocato, un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di dirigente e coordinatore dell’ufficio di indirizzo e controllo e staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il contratto che sarebbe durato sino alla scadenza del mandato del Sindaco prevedeva una retribuzione pari a quella del personale con qualifica dirigenziale CCNL Comparto Regioni ed Enti locali, con ulteriore emolumento di euro 36.151,98 sostitutivo delle voci accessorie. Il rapporto veniva prorogato a seguito di rielezione del Sindaco, proseguendo senza soluzione di continuità fino al 30 aprile 2008, quando il ricorrente veniva nominato direttore generale del Comune di Reggio Calabria ex art. 108 del TUEL, cessando infine il rapporto di lavoro subordinato nel maggio 2010. Il Comune aveva dedotto che il lavoratore aveva percepito emolumenti non dovuti, richiamando una verifica 4 ispettiva svolta su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze dal 14 giugno all’8 luglio 2011. Il Comune aveva interrotto la prescrizione con nota del 19 luglio 2012, indicando un importo da recuperare pari a euro 211.049,02 di cui 166.232,69 al netto delle trattenute fiscali operate quale sostituto d’imposta ma al lordo delle maggiori imposte successivamente accertate e versate direttamente dal convenuto. Il Comune di Reggio Calabria aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme di cui al verbale ispettivo relative ai progetti “Servizio idrico integrato”, “Metanizzazione”, “Regium waterfront”, “St@rt” e “Sistema ettometrico via Giudecca- Metropolitana di superficie- Alloggi via Cava”. Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale accoglieva quasi integralmente la domanda, condannando il lavoratore a restituire al Comune di Reggio Calabria la somma di euro 168.128,05 oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora del 19 luglio 2012. 3. La Corte d’Appello ha accolto in parte l’impugnazione del lavoratore, ritenendo fondato il quarto motivo di appello, con il quale quest’ultimo aveva dedotto la mancanza di legittimazione attiva del Comune di Reggio Calabria a chiedere la restituzione della somma relativa al progetto “St@rt”, in quanto si trattava di fondi statali e regionali e dunque il pagamento, condizione per la legittimazione attiva all’azione di restituzione, non era riferibile al Comune. 5 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando nove motivi di ricorso. 5. Resiste il Comune con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. In via preliminare, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per la mancanza della procura speciale alle liti. 6. All’eccezione e al ricorso incidentale resiste il lavoratore con controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È preliminare l’esame dell’eccezione formulata dal Comune di Reggio Calabria di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale alle liti. 1.1. Il controricorrente ha dedotto che la procura alle liti non è assistita dal necessario requisito di specificità. La stessa sarebbe del tutto generica. Il suo contenuto, riferito alla domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, disciplinato dall’art. 373, cod. proc. civ., non consentirebbe di ritenere rispettato il necessario requisito di specialità. Inoltre, la procura alle liti era stata rilasciata su documento cartaceo separato trasformato in digitale. 1.2. Il ricorrente, in merito a tale eccezione, nel controricorso al ricorso incidentale, ha dedotto che la suddetta procura alle liti era stata notificata 6 telematicamente unitamente al ricorso per cassazione, e che la stessa anche se faceva riferimento al procedimento per la sospensione della sentenza di appello (era stata poi rilasciata anche la procura espressamente rivolta all’impugnazione per cassazione), era valsa ad esprimere la volontà di conferire l’incarico di impugnare per cassazione la sentenza di appello. 1.3. L’eccezione deve essere disattesa in ragione dei principi già affermati da questa Corte con l’ordinanza n. 9935 del 2022, in cui si è statuito «l'eccezione di nullità della procura speciale (per risultare la stessa, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, conferita “ai fini dell'istanza da proporsi nei confronti di (…)ai sensi dell'art. 373 c.p.c. alla Corte d'Appello di Venezia” e contenente l'elezione di domicilio (…) va disattesa, poiché, dovendo la procura stessa considerarsi apposta in calce al ricorso, si applica l'insegnamento secondo cui “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito” (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v. Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui “nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché 7 genericamente formulata, e il ricorso”); del resto non è riscontrabile alcuna incompatibilità tra il contenuto di detta procura e la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo, nell'ambito della procura in questione, all'art. 373 c.p.c.». Occorre considerare, altresì, che questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., n. 36057 del 2022) ha affermato che l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla legge n. 141 del 1997), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede. 1.4. Nella fattispecie in esame, tali principi trovano applicazione, atteso che non è contestato che la procura alle liti è stata notificata telematicamente con il ricorso per cassazione, e il contenuto della stessa non è incompatibile con la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. 2. Può passarsi all’esame del motivo del ricorso incidentale, che, come il primo motivo del ricorso 8 principale, pone questione che ha priorità logico-giuridica rispetto agli altri motivi del ricorso principale. Entrambi riguardano la questione della legittimazione attiva del Comune a proporre l’azione di ripetizione. 2.1. Con il motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 1705, 1719, 1720, 2030, 2031 e 2032, cod. civ., in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 5, cod. proc. civ. È censurata la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la legittimazione attiva del Comune a proporre domanda di ripetizione con riguardo al progetto St@rt. Assume il ricorrente incidentale che gli emolumenti erano stati corrisposti al lavoratore a seguito di apposito conferimento di incarico da parte del Comune per eseguire le attività commissionate. Vi era una convenzione stipulata tra il Comune e il Dipartimento innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con obbligo del Comune di eseguire il progetto e pagamento da parte dell’Ente finanziatore, come per legge a consuntivo e a seguito della dimostrata efficace realizzazione del progetto. I risultati attesi con il progetto erano stati considerarti non raggiunti dal Ministero per la Innovazione - Centro nazionale Informatica per la Pubblica Amministrazione. In ragione di tali circostanze, al lavoratore erano state versate somme dal Comune con propri fondi di 9 bilancio e il ritenuto mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, escludeva per il Comune la possibilità di rimborso in sede di rendicontazione. 2.2. Il motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto. Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto gli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, come vigente ratione temporis. La decisione della sentenza di appello s’incentra sulla riferibilità del compenso corrisposto al lavoratore per il progetto St@rt a fondi statali e regionali, di talchè il Comune, non venendo in rilievo l’esborso di denaro proprio, avrebbe svolto la mera funzione di adiectus solutionis causa, privo in quanto tale di legittimazione a chiedere la restituzione. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa del difetto in ogni stato e grado del procedimento. Come affermato dalle Sezioni Unite: «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.» (Cass., S.U. n. 2951/2016). «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di 10 mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» (Cass. n. 30545/2017; Cass. n. 3765/2021). Come questa Corte ha già affermato la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o "nuncius" (Cass., n. 10634 del 2007, n. 25270 del 2016, n. 10810 del 2020). Occorre rilevare (si v., Cass. 18622 del 2015) che il pagamento d'indebito (oggettivo) si configura come l'esecuzione di una prestazione non dovuta, che obbliga chi riceve il pagamento alla sua restituzione a causa della mancanza del titolo, che può consistere nell'insussistenza del rapporto o del negozio in esecuzione del quale viene effettuata la prestazione (Cass., n. 9052 del 2010), ciò verificandosi, evidentemente, anche quando sia dichiarata la nullità del negozio stesso (Cass., n. 7651 del 2005). Sicchè, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che 11 l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass., 19 luglio 2004, n. 13357). Si tratta, quindi, di azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta;
in altri termini, di azione esperibile solo tra le stesse parti del rapporto precedente, inteso come negozio di pagamento (Cass., 4 maggio 1978, n. 2087). In quest'ottica, è stato, pertanto, precisato, in riferimento alla legittimazione attiva, che essa compete al soggetto cui è "legalmente riferibile il pagamento" (Cass., n. 15196 del 2018; n. 576 del 1974; Cass., n. 10227 del 2000). La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto ha escluso la posizione di solvens del Comune e la legittimazione dello stesso ad esperire l’azione di ripetizione utilizzando come parametro la mera provenienza delle risorse (statali e regionali) di cui il Comune stesso si sarebbe potuto avvalere per effettuare il pagamento, senza avere riguardo alle imputabilità giuridica del pagamento stesso, atteso che come affermato da questa Corte la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto, cui è legalmente riferibile il pagamento. 3. Con il primo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione dell’art. 100 e dell’art. 81 cpc in relazione al difetto di legittimazione attiva del Comune di Reggio Calabria ad agire per la ripetizione di indebito degli 12 incentivi di progettazione corrisposti al ricorrente con riferimento al progetto “Servizio idrico integrato” e con riferimento al progetto “Regium waterfront”, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello pur avendo affermato il difetto di legittimazione attiva del Comune rispetto alla domanda di restituzione degli incentivi del progetto St@rt, non aveva fatto corretta applicazione di detto principio rispetto ai suddetti progetti. Tale difetto di legittimazione era stato eccepito in appello solo rispetto al progetto St@rt, ma lo stesso poteva essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Quanto al primo progetto rileva che la gestione del servizio idrico integrato spettava all’ambito dell’ATO 5 di Reggio Calabria e le attività del Comune in cui era stato coinvolto il ricorrente si dovevano collocare nell’ambito di un “prestito” di competenze del personale formalizzato dal Comune in favore dell’ATO 5, ricadendo i costi sulla tariffa del servizio unico integrato. In ordine al secondo progetto, deduce che vi sarebbe stato il finanziamento statale dello stesso. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. Lo stesso deve essere rigettato. Trovano applicazione i principi già richiamati nel par. 2.2. nella trattazione del motivo del ricorso incidentale, in ragione dei quali, nella specie, non è fondata la contestazione della legittimazione del Comune ad esperire l’azione di ripetizione in ragione della provenienza delle risorse (si deducono: costi di funzionamento ATO 5, risorse 13 statali) di cui il Comune stesso si sarebbe potuto avvalere per effettuare il pagamento. Quanto al profilo di censura relativo (si v. in particolare, pagg. 15 e 16 del ricorso principale) al “prestito di competenze e di personale” da parte del Comune all’Ente di Ambito ATO 5, che avrebbe riguardato anche il ricorrente, si rileva che la delibera del Comune richiamata dal ricorrente non è in alcun modo illustrata nei suoi contenuti, difettando quindi la censura dei requisiti di cui all’art. 366, n. 6, cpc, con conseguente inammissibilità della stessa. Inoltre, il ricorrente - pur affermando che il Commissario delegato per l’emergenza idrica, coincidente con il Sindaco pro tempore, avesse provveduto a nominare l’Ufficio direzione lavori e il RUP, e avesse stabilito di imputare le spese alle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento finanziato con i fondi a disposizione del Commissario delegato - non contesta specificamente in modo circostanziato che il pagamento dei compensi oggetto dell’azione di restituzione è stato effettuato dal Comune, con conseguente genericità della censura quanto alla decisività della stessa. 4. Prima di esaminare gli ulteriori motivi del ricorso principale occorre precisare quanto segue. 4.1. La Corte d’Appello ha posto a fondamento del rigetto dell’appello (ad esclusione del quarto motivo di appello che veniva accolto) due autonome rationes decidendi. 14 4.2. L’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 186 del 2006, nella formulazione applicabile ratione temporis, non conteneva delimitazioni basate sulle competenze personali o sull’appartenenza a determinati organi dell’Amministrazione. Ciò che rilevava era che il lavoratore fosse collaboratore RUP. Dunque, tra le figure di supporto potevano rientrare esperti di diritto, quali il ricorrente. La Corte d’Appello fatta questa premessa d’ordine generale rileva che occorre tenere presente la posizione istituzionale del lavoratore. Con una prima ratio decidendi, richiama l’art. 11, comma 4, del d.l. 90 del 2014, conv. dalla legge n. 114 del 2014 che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 90 (“Uffici di supporto agli organi di direzione politica”) del TUEL, in base al quale in relazione al personale degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Dunque, con una prima ratio decidendi afferma che lo svolgimento di attività gestionali erano incompatibili con quelle di capo staff del Sindaco, ritenendo nella sostanza che il principio di principio di separazione tra politica ed amministrazione, esplicitato dal legislatore con il comma 3-bis cit., sia insito nell’ordinamento degli enti locali. 15 4.3. In tale contesto prosegue la Corte d’Appello, andava letta la disposizione contenuta nel contratto individuale di lavoro del ricorrente, secondo la quale veniva “in ogni caso” esclusa “l’assunzione … della titolarità o anche soltanto del temporaneo esercizio delle funzioni di gestione di strutture di line o di risorse”. 4.4. Con una seconda ratio decidendi, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che dal contratto individuale di lavoro emergeva che il lavoratore, se incaricato dal Sindaco, avrebbe potuto “svolgere attività di ausilio e di collaborazione al segretario generale …., e ai dirigenti per la risoluzione di problemi di particolare complessità attinenti all’organizzazione amministrativa, strutturale e funzionale dell’ente, nonché attività di consulenza agli assessori comunali nella definizione di programmi e dei progetti rientranti nelle materie di rispettiva competenza”. Con accertamento di fatto la Corte d’Appello ha affermato che l’attività di ausilio, data l’alta e specifica professionalità propria del lavoratore, non poteva che sostanziarsi esattamente in quei servizi resi dallo stesso al RUP, mai negati dall’Amministrazione appellata e desumibili dall’atto di appello, soprattutto attraverso l’esame dei capitoli di prova testimoniale dedotti: assistenza tecnico giuridica e amministrativa nella definizione dei rapporti amministrativi con gli altri soggetti, istruzione, studio e collaborazione alla risoluzione di “complesse tematiche tecnico giuridiche”, rapporti anche diretti con i dirigenti delle società affidatarie dei progetti, partecipazione a riunioni anche in sede negoziazione (con 16 funzioni meramente consultive) e gruppi di lavoro e studio, “coordinamento e supervisione di … documentazione di supporto”, verifica degli aspetti legali relativi alla predisposizione dei bando di gara”. Dunque, l’attività di ausilio e supporto a cui andavano riferite le attività svolte dal ricorrente per il RUP, rientravano nelle prestazioni proprie dell’incarico dirigenziale che gli era stato assegnato. 4.5. La Corte d’Appello ha quindi affermato, con una prima autonoma ratio decidendi, in ragione del quadro normativo di riferimento e del contratto individuale di lavoro, che l’attività di staff del Sindaco non era compatibile con lo svolgimento di attività gestionali, di talchè un’eventuale attività gestionale in favore del RUP sarebbe stata contra legem. Con una seconda autonoma ratio decidendi, considerate le pattuizioni intercorse tra le parti e in ragione dell’accertamento di fatto, la Corte d’Appello ha rilevato che nella specie, nel prestare assistenza al RUP, il ricorrente aveva posto in essere attività compatibile con l’incarico dirigenziale di staff del Sindaco, e che tali attività rientrava proprio nelle prestazioni dirigenziali oggetto di detto incarico e non poteva dare luogo alla corresponsione di emolumenti ulteriori. Dunque non potevano essere corrisposti gli incentivi in questione, in quanto l’attività svolta che non aveva carattere gestionale rientrava in quella pattuita con il Comune in sede di conferimento dell’incarico di staff del Sindaco. 17 Né poteva trovare applicazione l’art. 2126, cod. civ., atteso che le attività svolte rientravano in quelle lecitamente pattuite con il Comune in ragione della previsione contrattuale intercorsa tra le parti. 5. Tanto premesso può passarsi ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, 132, comma 2, n. 4, cpc, 118, comma 2, disp. att. cpc. La sentenza di appello ha escluso che nella fattispecie in esame potesse derogarsi al principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 92 cit. - in quanto l’attività di collaboratore RUP per il contenuto gestionale sarebbe stato incompatibile con l’incarico di Capo Gabinetto del Sindaco, ex art. 90 TUEL - e che potesse trovare applicazione l’art. 2126, c.c. poiché l’attività di collaboratore RUP rientrava nelle mansioni contrattuali e dunque nei compiti istituzionali. Tali statuizioni sarebbero tra loro inconciliabili, dando luogo ad assenza di motivazione. 7. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello, nell’escludere la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ha dato rilievo al fatto che le attività svolte da 18 esso ricorrente quale collaboratore del RUP avessero carattere gestionale. Tale fatto era stato contestato descrivendo le attività non gestionali svolte, e la Corte d’Appello aveva omesso l’accertamento sul punto. Ciò rileva ancor più, laddove si consideri che le attività nel negare il riconoscimento dell’art. 2126, c.c., erano state considerate relative a funzioni meramente consultive 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n.3, cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. Tale violazione conseguiva all’omesso esame dell’eccezione che l’attività RUP svolta dal ricorrente non aveva carattere gestionale. 9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili. 9.1. Le deduzioni del ricorrente non colgono l’articolata motivazione della Corte d’Appello e non censurano adeguatamente la seconda autonoma ratio decidendi della sentenza di appello, che come si è sopra esposto si sostanzia nell’accertamento che le attività svolte dal ricorrente per il RUP non avevano carattere gestionale e che le stesse tenuto conto di quanto stabilito nel contratto di lavoro intercorso tra le parti, rientravano nell’ambito di quelle pattuite legittimamente con il Comune. Il ricorrente censura la motivazione posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione e la valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte 19 d’Appello, in particolare quanto all’esame della prova testimoniale e della documentazione in atti, che è rimessa al giudice del merito, con deduzioni inammissibili in sede di legittimità. Inoltre, nel dolersi del mancato accertamento dei contenuti concreti dell’attività di collaboratore del RUP richiamando le deduzioni svolte in appello, si limita ad esporre di aver analiticamente descritto tali attività in sede di appello senza tuttavia riportare tali indicazioni, pur a fronte dell’affermazione del giudice di appello del carattere di ausilio e supporto non gestionale della stessa (punto 4.5. sentenza di appello), non consentendo a questa Corte di valutare la rilevanza della censura. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale 20 giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 9.2. Va anche rilevato che l’“omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 9.3. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a 21 criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com'è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass., n. 11176 del 2017). La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). 22 9.4. La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, e il contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti – di cui non è censurata l’interpretazione attraverso i criteri ermeneutici - ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che le attività svolte non avevano carattere gestionale e rientravano in quelle pattuite in relazione al rapporto di lavoro con il Comune. Peraltro, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati. 10. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dell’art. 20 del CCNL, in relazione alla deroga espressa al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici. La Corte d’Appello ha affermato che l’incarico di Capo Gabinetto ricoperto dal lavoratore sarebbe istituzionalmente incompatibile con le attività gestionali 23 che il ricorrente avrebbe svolto per effetto degli incarichi di progettazione. Tale statuizione era in contrasto con l’art. 92, comma 5, cit. e con l’art. 20 del CCNL che stabilisce che i suddetti incentivi costituiscono deroga espressa al principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del pubblico dipendente. 11. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 del TUEL in relazione alla possibilità del Capo Gabinetto del sindaco di svolgere funzioni consultive in favore del RUP. Assume il ricorrente di aver solto funzioni di collaboratore del RUP, dotato di particolari competenze tecniche aventi ad oggetto funzioni consultive per la risoluzione (da parte del RUP) delle problematiche amministrative e legali dei singoli progetti e procedimenti amministrativi, senza svolgere attività di gestione e dunque non poteva ravvisarsi alcuna incompatibilità con l’incarico di supporto dell’organo politico. Nel periodo in cui aveva svolto il ruolo di Capo Gabinetto non aveva svolto attività gestionali tipiche degli organi amministrativi indicate all’art. 107 del TUEL, fornendo solo supporto consultivo. 12. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., in relazione al diritto di esso ricorrente, in via subordinata, di vedere riconoscere la remunerazione delle prestazioni lavorative eseguite in esecuzione di contratto invalido. 24 La Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2126, cc. In quanto le prestazioni in questione rientravano nelle mansioni contrattuali e diversamente sarebbero state frutto di un contratto nullo per causa illecita. Assume che gli incarichi di progettazione costituivano pattuizioni integrative del contratto di lavoro subordinato e alla loro ritenuta nullità doveva seguire l’applicazione del principio di salvezza delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo ex art. 2126, comma 1, cpc. Comunque, anche qualora si ravvisasse contrasto con l’art. 90, comma 3-bis, del TUEL, non si verterebbe in ipotesti di nullità per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative. 12.1. Il quinto, il sesto e il settimo motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 12.2. Gli stessi sono inammissibili. 12.3. Occorre rilevare che l’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, come vigente ratione temporis prevedeva al comma 1 “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i 25 quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”. Il successivo comma 2 stabiliva “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”. Il d.l. 90 del 2014, conv. con mod., dalla legge n. 114 del 2014, ha aggiunto all’art. 90 cit. il comma 3-bis “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Il giudice contabile (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 72/2020) ha avuto modo di affermare che il legislatore ha previsto la possibilità di costituire un ufficio alla diretta dipendenza del sindaco ma solo ed esclusivamente per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione col vertice politico, ossia di supporto all’attività di indirizzo e controlli. Al contrario ha escluso, per i dipendenti dell’Ufficio del sindaco, la possibilità di svolgere compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali. Peraltro, prosegue la citata sentenza della Corte dei conti, la giurisprudenza, proprio con riferimento al disposto contenuto nel citato art. 90 ha chiarito che la disposizione “costituisce un portato del principio di separazione tra politica ed amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” di potersi 26 avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto “ esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza”, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico o amministrativo”. Il CCNL Dirigenti Comparto Regioni e Enti locali (Area II) quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, all’art. 20, comma 2, stabiliva che “in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (…) art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 (…)”. L’art. 92, cit., disciplina “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”. 12.4. In ragione del suddetto quadro normativo, il ricorrente prospetta il diritto alla corresponsione degli incentivi in questione, in quanto l’art. 92 cit., non ne prevedeva preclusioni, come anche l’art. 20 del CCNL, e non vi era divieto di attribuire i ruolo di collaboratore RUP privo di contenuti gestionale a dipendenti dell’Amministrazione come il Capo Gabinetto del Sindaco ex art. 90 cit. Avrebbe dovuto trovare comunque applicazione l’art. 2126, cod. civ. 12.5. I suddetti motivi di ricorso non si confrontano e non censurano la seconda ratio decidenti della sentenza 27 di appello che ha accertato lo svolgimento di attività non gestionali e ricomprese legittimamente in quelle oggetto del rapporto di lavoro di staff del Sindaco, come si evinceva dal contratto individuale intercorso tra le parti, la cui interpretazione, come si è detto, non è stata censurata con riferimento alle regole ermeneutiche, con ulteriore profilo di inammissibilità. Di talchè la compatibilità dell’attività di Capo staff del Sindaco con attività gestionali ratione temporis è priva di rilevanza in ragione dell’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello. 12.6. Come questa Corte ha già affermato, ricorrendo l'ipotesi di una doppia ratio decidendi (Cass. n. 20895 del 2023, n. 19471 del 2023), il ricorrente ha l'onere, nella specie non adempiuto, di impugnare entrambe le ragioni della decisione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. 12.7. Quanto all’interpretazione delle clausole del contratto di lavoro intercorso tra le parti, va precisato che secondo l'orientamento espresso da questa Corte (si v., ex multis, Cass., n. 9792 del 2020), da ribadirsi in questa sede, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Sicchè, peraltro, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento 28 alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche (nella specie non dedotto) o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Tale censura non è intervenuta nella fattispecie in esame. Va inoltre considerato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass., n. 15604 del 2007). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente, anche di fatto come nella specie, nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati. 13. Con l’ottavo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt. 112 e 329 cpc, in relazione alla pronuncia di ultra-petizione della Corte d’Appello. Il ricorrente aveva prestato acquiescenza alla statuizione del Tribunale relativa alla affermata inammissibilità dell’eccezione proposta da esso ricorrente di applicazione in proprio favore del divieto di 29 arricchimento senza causa ex art. 2041 cc. La Corte D’Appello aveva affermato che il ricorrente non aveva diritto a pretendere il compenso a titolo di indebito arricchimento dell’Amministrazione, poiché non sussisterebbe alcun impoverimento del prestatore d’opera. 13.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la statuizione della Corte d’Appello esula dalle rationes decidendi della sentenza impugnata. È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., n. 9474 del 2022). 14. Con il nono motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033, c.c., in relazione alla decorrenza degli interessi di mora. Assume il ricorrente che nel caso in cui fosse confermata la sentenza di condanna alla restituzione, gli interessi moratori dovuti decorrerebbero dalla data della notificazione del ricorso introduttivo, invece che dalla messa in mora atteso che la domanda cui si riferisce l’art. 2033 cc, è da intendersi come domanda giudiziale di restituzione somme e interessi su di esse maturate. 14.1. Il motivo non è fondato. 30 Il principio affermato dalla Corte d’Appello è conforme ai principi enunciati nella pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 15895 del 2019, secondo cui in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno affermato, tra l’altro, che l'art. 2033, cc, stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi "dal giorno della domanda", laddove l’art. 1148, cc, dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili "fino al giorno della domanda giudiziale". La circostanza che la domanda - indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell'accipiens in buona fede - non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sè neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell'interruzione della prescrizione, nell'art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio"). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nell'affermare che il termine "ricorso" contenuto nell'art. 1137, cc (nel testo 31 antecedente la modifica di cui alla legge n. 220 del 2012, art. 15) non vale ad identificare la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi d'impugnativa delle delibere condominiali, hanno già evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico. 15. Il ricorso principale va rigettato. 16. La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 32 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16