CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
- La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 8 marzo 2026
Indebita utilizzazione di carta di pagamento e limiti al consenso dell'avente diritto, Cass. Pen., Sez. II, 5 febbraio 2026, sentenza n... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UI TA, nata a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Renato Denis - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 02/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4705 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 02/04/2024 n. 9475 la Corte di appello di Napoli, confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord emessa il 15/11/2023, che ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. commesso in Napoli il 13/10/2018 per avere utilizzato, per effettuare acquisti presso delle stazioni di servizio, una carta prepagata provento di furto commesso dal concorrente RO ZE (che si impossessava di un borsello, sottraendolo a AR GI, contenete, tra l'altro, la carta prepagata rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un formalmente unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che sarebbe escluso dall'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza furtiva della carta prepagata. 2.1. In particolare, la difesa osserva che la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non era consapevole della provenienza illecita della carta prepagata consegnatale dallo ZE (giudicato separatamente), il quale si era servito della donna per effettuare acquisti in proprio favore. 2.2. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto sia alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice sia agli elementi documentali presenti agli atti. E segnatamente, come affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, dai "frames" delle registrazioni video è emerso che i due rifornimenti di carburante pagati con la carta oggetto di furto sono stati attuati da una persona di sesso maschile e, quindi, non dalla Di Guida, la quale ha effettuato due acquisti di merce in favore dello ZE, con utilizzo della carta di provenienza illecita in questione, condotta che dovrebbe ritenersi scriminata dall'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen. e realizzata senza dolo specifico, avendo ella agito su espressa richiesta dello ZE, che l'attendeva in auto, e nell'erronea convinzione che questi fosse il legittimo possessore dello strumento di pagamento e quindi senza consapevolezza della illegittima provenienza dello stesso. 2.3. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma la consapevolezza in capo alla ricorrente della natura illecita della carta prepagata, contrariamente al primo giudice, il quale aveva ritenuto la fattispecie contestata alla stregua di un reato di pura condotta per integrare il quale è sufficiente il mero utilizzo di una carta di pagamento appartenente ad altri. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. 2. Il profilo relativo all'impossibilità di configurare il reato in quanto ricorrerebbe l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., non è consentito in quanto non risulta devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato. Ed infatti questa Corte ha precisato che, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-ter cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che l'autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del titolare). Peraltro, neppure si sarebbe potuto argomentare il difetto di colpevolezza per la presenza di una scriminate putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) prospettata dalla difesa, atteso che un consenso prestato da chi non era titolare della carta, non potendo disporre del diritto su cui verteva, non è valido. Di conseguenza, l'erronea supposizione di un siffatto consenso, lungi dal tradursi in un errore (sulla situazione) di fatto, avrebbe configurato un errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dall'ad. 5 cod. pen. 3. Per il resto, va detto - con argomento che vale rispetto a ciascuna delle doglianze poste - che le censure difensive, vuoi dedotte sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, tendono ad "attaccare" la valenza dimostrativa degli elementi di prova che il giudice del merito ha indicato a corredo dell'affermazione di colpevolezza, restando esclusa in questa sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, come anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, sempreché non sfocino in irragionevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv. 234910-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, nel senso che non è deducibile il travisamento del fatto;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Né, al di là della formula utilizzata nei motivi di ricorso, si è al cospetto di travisamenti della prova che, come noto, consistono nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01). 3 La ricorrente, in sostanza, si è limitata a reiterare il motivo di appello sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo alla stessa, introducendo il tema della scriminante putativa non dedotto con i motivi di appello, ed ha genericamente censurato la ricostruzione del fatto con riferimento alle risultanze delle immagini di videosorveglianza - che riprendono una persona di sesso maschile quale autore dei rifornimenti di carburante - incorrendo nel vizio di aspecificità ed introducendo comunque un profilo ininfluente: la sentenza impugnata (p.3.), nel ribadire il tenore delle risultanze istruttorie - desunte sia dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, escussi in dibattimento sia dalle immagini di videosorveglianza acquisite, e dalle stesse dichiarazioni degli imputati - chiarisce, facendo anche rinvio alla sentenza di primo grado (p.12), che l'imputata ha riconosciuto, in sede di interrogatorio, di avere utilizzato la carta in questione (per effettuare gli acquisti all'interno degli autogrill situati presso i distributori), rendendo così superfluo lo stesso riconoscimento da parte della polizia giudiziaria;
al contempo, la sentenza impugnata motiva in modo esaustivo e logico sulla consapevolezza dell'illiceità della provenienza della carta prepagata in capo alla ricorrente, dimostrata dalle stesse modalità del fatto, consistito nell'effettuare plurimi acquisti a distanza molto ravvicinata - di pochi minuti e nello stesso autogrill - per importi tali da non richiedere l'inserimento del PIN ed eseguiti poco tempo dopo l'impossessamento della carta stessa da parte di ZE. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 02/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4705 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 02/04/2024 n. 9475 la Corte di appello di Napoli, confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord emessa il 15/11/2023, che ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. commesso in Napoli il 13/10/2018 per avere utilizzato, per effettuare acquisti presso delle stazioni di servizio, una carta prepagata provento di furto commesso dal concorrente RO ZE (che si impossessava di un borsello, sottraendolo a AR GI, contenete, tra l'altro, la carta prepagata rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un formalmente unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che sarebbe escluso dall'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza furtiva della carta prepagata. 2.1. In particolare, la difesa osserva che la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non era consapevole della provenienza illecita della carta prepagata consegnatale dallo ZE (giudicato separatamente), il quale si era servito della donna per effettuare acquisti in proprio favore. 2.2. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto sia alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice sia agli elementi documentali presenti agli atti. E segnatamente, come affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, dai "frames" delle registrazioni video è emerso che i due rifornimenti di carburante pagati con la carta oggetto di furto sono stati attuati da una persona di sesso maschile e, quindi, non dalla Di Guida, la quale ha effettuato due acquisti di merce in favore dello ZE, con utilizzo della carta di provenienza illecita in questione, condotta che dovrebbe ritenersi scriminata dall'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen. e realizzata senza dolo specifico, avendo ella agito su espressa richiesta dello ZE, che l'attendeva in auto, e nell'erronea convinzione che questi fosse il legittimo possessore dello strumento di pagamento e quindi senza consapevolezza della illegittima provenienza dello stesso. 2.3. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma la consapevolezza in capo alla ricorrente della natura illecita della carta prepagata, contrariamente al primo giudice, il quale aveva ritenuto la fattispecie contestata alla stregua di un reato di pura condotta per integrare il quale è sufficiente il mero utilizzo di una carta di pagamento appartenente ad altri. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. 2. Il profilo relativo all'impossibilità di configurare il reato in quanto ricorrerebbe l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., non è consentito in quanto non risulta devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato. Ed infatti questa Corte ha precisato che, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-ter cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che l'autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del titolare). Peraltro, neppure si sarebbe potuto argomentare il difetto di colpevolezza per la presenza di una scriminate putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) prospettata dalla difesa, atteso che un consenso prestato da chi non era titolare della carta, non potendo disporre del diritto su cui verteva, non è valido. Di conseguenza, l'erronea supposizione di un siffatto consenso, lungi dal tradursi in un errore (sulla situazione) di fatto, avrebbe configurato un errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dall'ad. 5 cod. pen. 3. Per il resto, va detto - con argomento che vale rispetto a ciascuna delle doglianze poste - che le censure difensive, vuoi dedotte sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, tendono ad "attaccare" la valenza dimostrativa degli elementi di prova che il giudice del merito ha indicato a corredo dell'affermazione di colpevolezza, restando esclusa in questa sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, come anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, sempreché non sfocino in irragionevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv. 234910-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, nel senso che non è deducibile il travisamento del fatto;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Né, al di là della formula utilizzata nei motivi di ricorso, si è al cospetto di travisamenti della prova che, come noto, consistono nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01). 3 La ricorrente, in sostanza, si è limitata a reiterare il motivo di appello sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo alla stessa, introducendo il tema della scriminante putativa non dedotto con i motivi di appello, ed ha genericamente censurato la ricostruzione del fatto con riferimento alle risultanze delle immagini di videosorveglianza - che riprendono una persona di sesso maschile quale autore dei rifornimenti di carburante - incorrendo nel vizio di aspecificità ed introducendo comunque un profilo ininfluente: la sentenza impugnata (p.3.), nel ribadire il tenore delle risultanze istruttorie - desunte sia dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, escussi in dibattimento sia dalle immagini di videosorveglianza acquisite, e dalle stesse dichiarazioni degli imputati - chiarisce, facendo anche rinvio alla sentenza di primo grado (p.12), che l'imputata ha riconosciuto, in sede di interrogatorio, di avere utilizzato la carta in questione (per effettuare gli acquisti all'interno degli autogrill situati presso i distributori), rendendo così superfluo lo stesso riconoscimento da parte della polizia giudiziaria;
al contempo, la sentenza impugnata motiva in modo esaustivo e logico sulla consapevolezza dell'illiceità della provenienza della carta prepagata in capo alla ricorrente, dimostrata dalle stesse modalità del fatto, consistito nell'effettuare plurimi acquisti a distanza molto ravvicinata - di pochi minuti e nello stesso autogrill - per importi tali da non richiedere l'inserimento del PIN ed eseguiti poco tempo dopo l'impossessamento della carta stessa da parte di ZE. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente