Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui vada eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice del merito, secondo cui la clausola contrattuale - contenuta in una scrittura privata separata e coeva ad altra principale, costitutiva del diritto di godimento di un posto barca ed auto entro un erigendo porto turistico, contro versamento del prezzo - con cui l'originario concedente si obbligava al "riacquisto" del bene ove l'area portuale non fosse stata sistemata nel termine prefissato, configurava la determinazione del tempo dell'adempimento e non una clausola risolutiva espressa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25372-2007 proposto da:
PO AN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MOCCI ERNESTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDINONE NICOLA;
- ricorrente -
FIDUCIARIA COMP ITAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PICCINI BARBARA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NISOLI GIUSEPPINA;
PE CI RC QU [...], BLEI DAVIDE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell'avvocato RUECA FLAMINIA, rappresentati e difesi dagli avvocati RUECA GUALTIERO, GUERRERIO LIVIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 56/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato MOCCI Ernesto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati GUERRIERO Livio, PICCINI Barbara, difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto rigetto del ricorso, accoglimento delle proprie difese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-10-1998 VI BL e LL PP MA AS convenivano in giudizio IO ZA e la Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., assumendo che con due distinti contratti stipulati in data 15-9-1992 la Cala dei EN s.p.a. (concessionaria dei beni demaniali del Porto di Lavagna) e il suo azionista unico Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a. avevano promesso a ciascuno degli attori il diritto di uso e di godimento di un posto barca e di un posto auto nell'erigendo porto turistico di Lavagna, oltre alla girata delle azioni cui tali diritti erano statutariamente collegati, non appena il porto turistico fosse stato ultimato. Il BL e il LL PP erano stati immessi immediatamente nella detenzione del posto barca e del posto auto loro rispettivamente destinati, ma, a garanzia della futura piena usufruibilità dei servizi portuali necessari, i promissari acquirenti avevano ottenuto contestualmente, con due lettere separate, l'impegno del ZA, nella sua qualità di rappresentante degli azionisti della Cala dei EN s.p.a., al riacquisto dei beni portuali costituiti dai posti barca ed auto allo stesso prezzo di L. 310.000.000, qualora la sistemazione dell'area portuale, per motivi indipendenti dalla volontà del ZA e della Cala dei EN, non fosse stata realizzata nel prefissato termine del 3 1-12-1997. Ciò posto e atteso che i lavori di sistemazione dell'area portuale non erano stati completati entro tale data, gli attori chiedevano in via principale la condanna della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a al pagamento della somma di L. 310.000.000 oltre interessi in favore di ciascuno di essi, ovvero, in subordine, la condanna del ZA, ai sensi dell'art. 1398 c.c., al pagamento dello stesso importo, a titolo di risarcimento danni. Nel costituirsi, la Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, quale soggetto meramente interposto.
Si costituiva anche il ZA, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza in data 24-3-2003 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., dichiarando interamente compensate le spese tra le predette parti;
accoglieva la domanda proposta nei confronti del ZA, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 160.101,64, oltre interessi dalla costituzione in mora del 14-2-1998, in favore di ciascuno degli attori;
condannava lo stesso convenuto al pagamento delle spese di causa in favore degli istanti.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il ZA e appello incidentale condizionato il BL e il LL PP.
Con sentenza in data 16-1-2007 la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame principale, dichiarando assorbito l'appello incidentale subordinato e condannando il ZA al pagamento delle spese del grado in favore degli attori e della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ZA IO, sulla base di quattro motivi.
VI BL e MA AS LL PP hanno resistito con un comune controricorso.
Anche la Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a. ha depositato controricorso.
Il ricorrente, il BL e il LL PP hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., art. 1453 c.c. e segg., art. 1356 c.c. e segg. e art. 112 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione. Deduce che con le due scritture aggiuntive si era pattuito che, nel caso in cui i lavori di sistemazione del porto non fossero stati completati entro una certa data (il 31-12-1997), il rapporto di godimento dei posti barca e auto assegnati si sarebbe risolto, determinandosi da una parte la retrocessione del prezzo versato, e dall'altra la retrocessione dei beni agli "azionisti" della Cala dei EN s.p.a. Pertanto, essendosi in presenza di una vera e propria condizione risolutiva, non poteva essere accolta la domanda attorea rivolta alla mera condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo, senza che fosse previamente chiesta e pronunciata la risoluzione del rapporto instaurato con la scrittura principale;
risoluzione dalla quale discendeva anche l'obbligo da parte degli attori di restituire la disponibilità dei posti barca e posti auto ricevuti.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame: "Vero che nell''interpretazione di una clausola contrattuale contenuta in scrittura privata separata, coeva ad altra principale costitutiva di un rapporto dispositivo di un diritto di godimento su un bene contro versamento di un prezzo, nella quale sia individuato un evento negativo incerto al cui verificarsi l'originario concedente si obbliga al "riacquisto" del bene stesso con la retrocessione dello stesso prezzo, detta clausola deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa o in subordine appostativa di condizione risolutiva del rapporto consacrato nella scrittura principale, sicché per vedere pronunciato il diritto alla retrocessione del prezzo l'originario locatario deve necessariamente spiegare preliminare domanda di risoluzione di tale rapporto, a tutti gli effetti restitutori ex artt. 1458 o 1360 c.c.". Il motivo è infondato.
Giova premettere (e la puntualizzazione vale anche per gli altri motivi di ricorso) che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754). Deve ulteriormente precisarsi che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 20- 1 1-2009 n. 24539; Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-2-2007 n. 4178; Cass. 14- 11- 2003 n. 17248). Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto che la clausola che prevedeva che il porto turistico dovesse essere ultimato entro il 31- 12-1997, non configurava una vera e propria "condizione risolutiva", in quanto con essa le parti non avevano voluto condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro, bensì determinare il tempo dell'adempimento, decorso infruttuosamente il quale sorgeva a carico del ZA, in forza dell'impegno assunto con la scrittura aggiuntiva, l'obbligazione di rimborso del prezzo di L. 310.000.000.
Si tratta di un'interpretazione plausibile, con la quale è stata fatta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui, allorché i contraenti si riferiscono essenzialmente ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro il quale deve essere eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine, nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro (Cass. 11.4.1985 n. 2379). I ricorrenti sostengono l'erroneità di una simile ricostruzione della volontà delle parti;
ma, al di là del generico riferimento alle norme codicistiche indicate in rubrica, non specificano, in concreto, in quale modo la Corte di Appello si sia discostata dai canoni ermeneutici di cui lamentano la violazione, ne' pongono in evidenza specifiche lacune e incongruenze motivazionali. È evidente, allora, che le censure mosse in ordine all'effettiva portata delle clausole contrattuali in oggetto, attraverso lo schermo delle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione, finiscono con l'investire sostanzialmente il risultato dell'operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Gli ulteriori rilievi mossi con il motivo in esame si rivelano privi di pregio, apparendo corrette, sul piano logico e giuridico, le argomentazioni svolte dal giudice del gravame circa la legittimità della richiesta degli attori, a fronte della mancata ultimazione dei lavori di sistemazione del porto entro la data prevista (31-12-1997), di ottenere dal ZA l'adempimento dell'obbligazione di rimborso del prezzo, dal medesimo assunta con le due scritture aggiuntive;
nè, come è stato giustamente rilevato nella sentenza impugnata, in mancanza di specifica domanda di parte, il giudice di merito avrebbe potuto dichiarare d'ufficio la risoluzione dei due contratti e disporre la restituzione dei posti barca e auto, in quanto ciò avrebbe comportato la violazione del divieto di ultrapetizione. Come è stato evidenziato dal giudice di appello, d'altro canto, a seguito del fallimento della Cala dei EN, i due promissari acquirenti null'altro avrebbero potuto fare se non tenere i rispettivi posti auto e barca a disposizione della Curatela;
e a tale contegno i predetti si sono correttamente attenuti, tant'è che quelle unità immobiliari sono regolarmente pervenute alla impresa assuntrice del concordato fallimentare, alla quale, in occasione della stipula dei nuovi atti di acquisto della proprietà superficiaria, gli attori hanno rilasciato dichiarazione di rinuncia di ogni pretesa nei confronti della Cala dei EN o di chi per essa.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1387 c.c. e segg., art. 1706 c.c. e segg., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ZA. Deduce che quest'ultimo non può essere considerato parte dei rapporti contrattuali intercorsi con gli attori, avendo dichiarato sia nelle scritture principali che in quelle secondarie di agire per conto della Cala dei EN s.p.a., di cui era il legale rappresentante, e della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a. dalla quale aveva ricevuto procura.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Vero che nell'interpretazione di una scrittura privata deduttiva di un evento risolutivo rispetto ad un rapporto giuridico costituito con altra scrittura "principale ", e nella quale lo scrivente e sottoscrittore sia lo stesso, laddove i diritti e gli obblighi della scrittura principale siano assunti a nome di altri soggetti, sono da riferirsi a questi ultimi anche le obbligazioni contenute nella scrittura secondaria, non manifestando rilevanza alcuna la circostanza che il comune soggetto sottoscrittore sia il fiduciante di uno di essi.
Il motivo è privo di fondamento.
Anche in tal caso, le censure mosse si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una ricostruzione della volontà negoziale diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, secondo cui il ZA, con le scritture aggiuntive, ebbe ad assumere anche a titolo personale (oltre che in nome della società Cala dei EN da lui rappresentata) l'obbligo di rimborsare (in tal senso dovendosi intendere, secondo il giudice di merito, l'impegno al "riacquisto") a ciascuno degli attori la somma di L. 310.000.000 dai medesimi versata in conto prezzo delle azioni societarie ancora da girare;
obbligo che, secondo il giudice del gravame, si configura ontologicamente diverso rispetto alla previsione contenuta nel par. 9 della scrittura privata del 15-9-1992, gravante a carico della società Cala dei EN.
Si tratta, ancora una volta, di un'interpretazione plausibile, alla luce del tenore letterale delle due scritture ("qualora la detta sistemazione per motivi dipendenti dalla volontà del sottoscritto e della Cala dei EN non fosse realizzata nel prefissato termine del 31-12-1997, lo scrivente si impegna al riacquisto ...allo stesso prezzo di L. 310.000.000), che, anche in considerazione dell'acclarata (e non contestata) qualità del ZA di "socio unico" e per lungo tempo anche "occulto" della Cala dei EN, di cui si da atto a pag. 12 della sentenza impugnata, rende verosimile che il convenuto abbia inteso obbligarsi anche personalmente nei confronti del BL e del LL PP;
ne' sono stati indicati dal ricorrente eventuali canoni di ermeneutica violati dal giudice di merito.
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1236 c.c. e segg., dell'art. 1362 c.c. e segg., dell'art. 1411 c.c. e segg., nonché della contraddittoria motivazione, in ordine al rigetto del terzo motivo di appello, con cui si sosteneva che, in forza del contratto concluso nel 2001 dagli attori con la s.p.a. Porto di Lavagna, assuntrice del concordato della Cala dei EN s.p.a. e nuova assegnataria ex art. 46 cod. nav., comma 2 della concessione amministrativa per lo sfruttamento del porto turistico di Lavagna, era venuta a cessare la materia del contendere, avendo gli istanti inteso "consolidare" lo stato di godimento dei beni a suo tempo ricevuti dalla Cala dei EN e dai suoi azionisti, rinunciando alla domanda proposta nel presente giudizio.
Il quesito di diritto posto è il seguente. "Vero che nell'interpretazione di una clausola contenuta in un contratto costitutivo di diritti su determinati beni, la quale preveda la rinunzia dell'acquirente ai diritti e alle azioni vantate contro soggetti terzi in forza di precedente rapporti contrattuali, parimenti costituiti per l'acquisizione di diritti sugli stessi beni, può essere rinvenuto un interesse degli stipulanti a fare caducare gli effetti dei vecchi rapporti, rilevante sia nel senso di legittimare un'interpretazione dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'atto ablativo non più restrittiva di quanto suggerito dai canoni dell'interpretazione letterale sia ai fini di cui all'art.1411 c.c., la dichiarazione del terzo di volerne profittare dovendosi considerare equipollente al mancato rifiuto della remissione del debito direttamente comunicatagli nella fattispecie generale disciplinata nell'art. 1236 c.c. e segg.". Anche tale motivo deve essere disatteso, apparendo immuni da censure le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello per negare che il BL e il LL PP, con le clausole n. 7 inserite nei contratti di acquisto del diritto di superficie rispettivamente stipulati in data 24-7-2001 e 16-10-2001, in relazione agli stessi posti barca (oltre a un box auto ciascuno), con la s.p.a. Porto di Lavagna, assuntrice del concordato fallimentare (omologato con sentenza del 6-4-2000), abbiano rinunciato a ogni azione e diritto nei confronti del ZA.
E invero, come è stato spiegato nella sentenza impugnata, con i predetti atti di acquisto la volontà delle parti era quella di tenere l'assuntrice del concordato fallimentare, divenuta cessionaria dell'intero patrimonio della società fallita, nonché subentrata nella concessione demaniale del porto, esente da qualsiasi contenzioso con la Cala dei EN e, quanto al solo BL, con i "suoi amministratori, sindaci e azionisti". Al contrario, secondo il giudice del gravame, esulava dall'interesse della s.p.a. Porto di Lavagna il tenere indenni da responsabilità e inerenti contenziosi quanti avevano contratto obbligazioni personali, come il ZA, il quale, con la scrittura collegata ai preliminari del 15-9-1992, aveva assunto la descritta garanzia sotto forma di personale impegno al rimborso del prezzo di L. 310.000.000 a suo tempo incassato da ciascuno dei promissari, divenuto indebito per effetto del mancato completamento dei lavori di sistemazione dell'area portuale entro il previsto termine.
Si tratta di un'interpretazione ragionevole e congruente, alla luce del tenore della clausola n. 7 del contratto di acquisto del BL (sostanzialmente coincidente con la clausola 7 del contratto concluso dal LL PO), riportata in sentenza, da cui si evince che la rinuncia era espressamente limitata "con riguardo agli atti precedentemente posti in essere per l'acquisizione di diritti sui beni portuali o comunque connessi con la gestione del porto turistico di Lavagna, nonché con riguardo alla concessione ...di cui l'utente riconosce unica titolare la società Porto di Lavagna s.p.a., impegnandosi ...a non porre in essere alcun atto o iniziativa che contrasti con tale riconosciuta unicità della concessione". Orbene, è evidente che la causa promossa dagli odierni resistenti nei confronti del ZA non contrasta affatto con il riconoscimento della "unicità della concessione" in capo alla s.p.a. Porto di Lavagna, in quanto con essa gli attori non hanno inteso far valere diritti su beni portuali in base ad atti precedentemente posti in essere, ma hanno richiesto solo l'adempimento dell'obbligazione di restituzione del prezzo assunta personalmente nei loro confronti dal convenuto con la scrittura privata collegata ai due preliminari non andati a buon fine.
4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg. e dell'art. 116 c.p.c., nonché l'omessa motivazione, in relazione al ritenuto avveramento dell'evento previsto nella scrittura secondaria, ("intera sistemazione dell'area portuale antistante la diga foranea del porto turistico di Lavagna" alla data del 31-12-1997). Sostiene che la Corte di Appello ha omesso di motivare sulle deduzioni svolte con il quarto motivo di appello, secondo cui la clausola contrattuale in esame doveva essere interpretata nel senso che le opere che con la stessa si intendeva garantire erano quelle necessarie a rendere fruibile lo spazio portuale antistante i posti ormeggio ed auto assegnati agli attori;
sicché in esse non potevano ricomprendersi nè l'asfaltatura della strada di accesso ai pontili, ne' la stabile e completa utilizzabilità dei servizi igienici, ne' l'arginatura dei marosi. Rileva che tutti i testi escussi hanno confermato la piena agibilità e fruibilità dei posti barca e auto assegnati al BL e al LL PP.
Il quesito di diritto formulato è il seguente. "Vero che nell'interpretazione di una clausola contrattuale collegata ad altra principale costitutiva di un rapporto dispositivo di un diritto di godimento su un bene contro versamento di un prezzo, nella quale sia individuato come evento negativo risolutivo il mancato completamento delle opere comuni atte a rendere fruibile il detto diritto di godimento, l'evento in questione potrà dirsi verificato solo qualora non constino essere state effettuate le opere comuni effettivamente necessarie in vista di ritenere soddisfatto l'interesse essenziale del promissario ex art. 1174 c.c.". Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Le doglianze mosse, ancora una volta, si traducono sostanzialmente nella richiesta di una ricostruzione della volontà negoziale diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, secondo cui la garanzia prestata personalmente dal ZA nei confronti degli attori con le scritture aggiuntive era stata collegata al requisito essenziale che l'area portuale antistante la diga foranea del porto turistico di Lavagna venisse interamente sistemata entro il 31-12- 1997.
Tale interpretazione si sottrae al sindacato di questa Corte, apparendo plausibile e ragionevole, in rapporto al tenore letterale delle due scritture aggiuntive, nelle quali si fa riferimento alla intera sistemazione dell'area portuale antistante la diga foranea del porto turistico di Lavagna.
Costituisce, del pari, accertamento in fatto non censurabile in questa sede, in quanto basato su un esauriente vaglio delle risultanze istruttorie, quello secondo cui le predette opere di sistemazione non sono state completate entro il suindicato termine del 31-12-1997. È sufficiente considerare, al riguardo, che la Curatela del Fallimento della Cala dei EN (dichiarato il 23-4- 1998) ha dovuto affidare all'impresa "Lavagna Sviluppo" l'esecuzione di ingenti opere (per un importo di ben L. 2 miliardi e mezzo circa), che, come riferito dal curatore in sede testimoniale, costituivano "lavori di completamento di opere mai realizzate da chi aveva costruito la diga". Nè va sottaciuto quanto dichiarato dal teste Luciano Della Noce all'udienza del 6-2-2001, secondo cui "nel dicembre 97 i marosi scavalcavano la banchina... il piazzale d'accesso alla banchina è stato asfaltato solo 15 giorni fa, e la palazzina dei servizi igienici è tuttora inagibile...", il che dimostra come il completamento delle opere è stato addirittura successivo agli atti di compravendita della proprietà superficiaria posti in essere dagli attori con la s.p.a. Porto di Lavagna, società assuntrice del concordato fallimentare.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di BL e LL PP, che liquida in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonché in favore della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013