CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18699 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AN DO nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 3 dicembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e degli avv. Luca Cianferoni e TI ST che hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Firenze che il 20 Aprile 2021 all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato la responsabilità di OV RE in ordine ad un reato di rapina aggravata commesso il 31 gennaio, a diversi reati di furto e tentato furto e ad un episodio di ricettazione, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché la sentenza di primo grado ha formulato una ricostruzione degli eventi incompatibile con le emergenze investigative, non esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto di condividere la interpretazione alternativa offerta dalla difesa. La corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, senza motivare in ordine a tutte le criticità dedotte con i motivi di appello, con particolare riguardo al più grave reato di rapina. Il ricorrente si sofferma Penale Sent. Sez. 2 Num. 18699 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/03/2023 a richiamare alcune censure formulate in merito all'analisi dei tabulati, alla disponibilità da parte dell'imputato della utenza telefonica a lui attribuita;
alle dichiarazioni del teste IC EN, il quale ha riconosciuto nell'odierno ricorrente uno dei soggetti che si era presentato per ritirare il suo telefono iPhone XR. Deduce inoltre il ricorrente che la mera localizzazione delle utenze in una zona compatibile con la rapina o il tentativo di furto commessi il 31 gennaio 2020 e 11. Febbraio 2020 non sarebbe significativa della presenza fisica del prevenuto nel luogo dei commessi reati. La Corte di Appello non avrebbe motivato in merito agli innumerevoli rilievi difensivi e discostandosi anche dalle valutazioni del GIP si è limitata a ritenere non rilevanti tali discrasie del compendio probatorio, formulando una motivazione manifestamente illogica. Allo stesso modo la Corte ha superato la discrasia in ordine al capo 3 dell'imputazione riguardante il tentato furto posto in essere in Bagnolo San Vito in danno di Riccadonna Maurizio, poiché anche in quel caso emergeva dai dati forniti dal GPS una sosta per soli tre minuti in zona compatibile con il luogo del commesso reato. Nel momento in cui il sistema di allarme si attivava gli imputati si erano già allontanati dall'area territoriale di interesse. Anche in relazione al tentato furto posto in essere in danno di LI AR, contestato al capo 5 della imputazione, si deduceva questa sfasatura cronologica tra i dati del GPS e l'ora in cui la persona offesa ha ricevuto una telefonata da un vicino che gli comunicava la presenza di estranei nel suo giardino. Quanto agli episodi contestati ai capi 6 e 7, i giudici hanno trascurato di considerare che le persone offese non hanno effettuato un vero e proprio inventario dei beni sottratti e non è possibile ricondurre gli oggetti rinvenuti in Ferrara alle abitazioni oggetto di furto. Lamenta inoltre il ricorrente che potevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche, quantomeno in equivalenza alla contestata recidiva, in ragione della giovane età del predetto e del ruolo non apicale da lui rivestito nell'ambito del contesto associativo. 2.2 Con i motivi nuovi l'avvocato Luca Cianferoni ribadisce le ragioni poste a sostegno del vizio di motivazione già denunciato con il ricorso e deduce anche violazione dell'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha negato le circostanze attenuanti generiche, senza indicare gli elementi ritenuti ostativi alla loro concessione. 3.11 ricorso è inammissibile poiché formula motivi non consentiti. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale 2 modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte, seppure sintetiche, non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato e le numerose e concordanti emergenze processuali che consentono di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio il giudizio di colpevolezza. Il ricorso non si confronta con le motivazioni, sia pure sintetiche, della corte di merito, che nel condividere e richiamare le dettagliate argomentazioni del primo giudice, ha valorizzato alcune circostanze dirimenti e in particolare la individuazione dell'autovettura utilizzata nella rapina, intestata ad un prestanome ma nella comprovata disponibilità dell'imputato, nonché i tabulati telefonici da cui emerge che le due utenze in uso all'imputato agganciavano le medesime celle agganciate dalle utenze di batteria , cioè quelle utenze telefoniche attivate tutte nel medesimo giorno a nome di diversi soggetti stranieri inesistenti che venivano utilizzate solo per garantire le comunicazioni tra correi nel corso della commissione di furti;
ed ancora i contatti tra le due utenze in uso all'imputato e quella in uso agli altri coimputati e i documentati spostamenti delle auto 3 localizzate tramite GPs e la coincidenza temporale tra le soste effettuate in diverse località e i furti e i tentati furti eseguiti e indicati nei distinti capi d'imputazione. La Corte ha ritenuto apparenti e marginali le discrasie che la difesa valorizza in merito agli orari riportati nel GPS e nel sistema di allarme e quelli indicati nelle denunce sporte delle persone offese, poiché il nucleo essenziale dei numerosi elementi indiziari concorre nel palesare la responsabilità dell'imputato, quale partecipe di una banda che operava con modalità quasi professionali, nell'ambito di diversi territori, commettendo reati di furti in appartamenti che in un'occasione sono esitati in una rapina, per l'improvviso e non previsto sopraggiungere della persona offesa. Si tratta di motivazioni non manifestamente illogiche ed anzi rispettose dei criteri di valutazione della prova più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, mentre di contro le censure formulate dalla difesa non fanno altro che reiterare quelle già proposte con l'atto di gravame e non si confrontano con le risposte ricevute. La rilevata inammissibilità del ricorso rende irrilevante la modifica del regime di procedibilità dei reati di furto e tentato furto addebitati al OV nel presente giudizio, che originariamente previsti nel codice come procedibili di ufficio, sono divenuti, assieme ad altri, procedibili a querela della persona offesa, per effetto della riforma Cartabia. Questa Corte nella sua più autorevole composizione si è già pronunziata in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 stabilendo che in caso di giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01) in quanto preclude la rilevanza della causa di improcedibilità. Alla stregua di questo principio può affermarsi che la sopravvenuta improcedibilità, del reato, dovuta all'eventuale modifica del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera e non rileva in presenza di un ricorso inammissibile che non ha determinato l'instaurarsi del rapporto processuale, in ragione del cd. giudicato sostanziale della pronunzia. L'inammissibilità del ricorso principale comporta la inammissibilità dei motivi nuovi. Va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e d una somma ma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congrua a determinare nella misura di 3.000 C in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA 4 Roma 2 marzo 2023 Il consigliere estensore MA NI LL (..„
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e degli avv. Luca Cianferoni e TI ST che hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Firenze che il 20 Aprile 2021 all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato la responsabilità di OV RE in ordine ad un reato di rapina aggravata commesso il 31 gennaio, a diversi reati di furto e tentato furto e ad un episodio di ricettazione, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché la sentenza di primo grado ha formulato una ricostruzione degli eventi incompatibile con le emergenze investigative, non esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto di condividere la interpretazione alternativa offerta dalla difesa. La corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, senza motivare in ordine a tutte le criticità dedotte con i motivi di appello, con particolare riguardo al più grave reato di rapina. Il ricorrente si sofferma Penale Sent. Sez. 2 Num. 18699 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/03/2023 a richiamare alcune censure formulate in merito all'analisi dei tabulati, alla disponibilità da parte dell'imputato della utenza telefonica a lui attribuita;
alle dichiarazioni del teste IC EN, il quale ha riconosciuto nell'odierno ricorrente uno dei soggetti che si era presentato per ritirare il suo telefono iPhone XR. Deduce inoltre il ricorrente che la mera localizzazione delle utenze in una zona compatibile con la rapina o il tentativo di furto commessi il 31 gennaio 2020 e 11. Febbraio 2020 non sarebbe significativa della presenza fisica del prevenuto nel luogo dei commessi reati. La Corte di Appello non avrebbe motivato in merito agli innumerevoli rilievi difensivi e discostandosi anche dalle valutazioni del GIP si è limitata a ritenere non rilevanti tali discrasie del compendio probatorio, formulando una motivazione manifestamente illogica. Allo stesso modo la Corte ha superato la discrasia in ordine al capo 3 dell'imputazione riguardante il tentato furto posto in essere in Bagnolo San Vito in danno di Riccadonna Maurizio, poiché anche in quel caso emergeva dai dati forniti dal GPS una sosta per soli tre minuti in zona compatibile con il luogo del commesso reato. Nel momento in cui il sistema di allarme si attivava gli imputati si erano già allontanati dall'area territoriale di interesse. Anche in relazione al tentato furto posto in essere in danno di LI AR, contestato al capo 5 della imputazione, si deduceva questa sfasatura cronologica tra i dati del GPS e l'ora in cui la persona offesa ha ricevuto una telefonata da un vicino che gli comunicava la presenza di estranei nel suo giardino. Quanto agli episodi contestati ai capi 6 e 7, i giudici hanno trascurato di considerare che le persone offese non hanno effettuato un vero e proprio inventario dei beni sottratti e non è possibile ricondurre gli oggetti rinvenuti in Ferrara alle abitazioni oggetto di furto. Lamenta inoltre il ricorrente che potevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche, quantomeno in equivalenza alla contestata recidiva, in ragione della giovane età del predetto e del ruolo non apicale da lui rivestito nell'ambito del contesto associativo. 2.2 Con i motivi nuovi l'avvocato Luca Cianferoni ribadisce le ragioni poste a sostegno del vizio di motivazione già denunciato con il ricorso e deduce anche violazione dell'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha negato le circostanze attenuanti generiche, senza indicare gli elementi ritenuti ostativi alla loro concessione. 3.11 ricorso è inammissibile poiché formula motivi non consentiti. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale 2 modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte, seppure sintetiche, non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato e le numerose e concordanti emergenze processuali che consentono di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio il giudizio di colpevolezza. Il ricorso non si confronta con le motivazioni, sia pure sintetiche, della corte di merito, che nel condividere e richiamare le dettagliate argomentazioni del primo giudice, ha valorizzato alcune circostanze dirimenti e in particolare la individuazione dell'autovettura utilizzata nella rapina, intestata ad un prestanome ma nella comprovata disponibilità dell'imputato, nonché i tabulati telefonici da cui emerge che le due utenze in uso all'imputato agganciavano le medesime celle agganciate dalle utenze di batteria , cioè quelle utenze telefoniche attivate tutte nel medesimo giorno a nome di diversi soggetti stranieri inesistenti che venivano utilizzate solo per garantire le comunicazioni tra correi nel corso della commissione di furti;
ed ancora i contatti tra le due utenze in uso all'imputato e quella in uso agli altri coimputati e i documentati spostamenti delle auto 3 localizzate tramite GPs e la coincidenza temporale tra le soste effettuate in diverse località e i furti e i tentati furti eseguiti e indicati nei distinti capi d'imputazione. La Corte ha ritenuto apparenti e marginali le discrasie che la difesa valorizza in merito agli orari riportati nel GPS e nel sistema di allarme e quelli indicati nelle denunce sporte delle persone offese, poiché il nucleo essenziale dei numerosi elementi indiziari concorre nel palesare la responsabilità dell'imputato, quale partecipe di una banda che operava con modalità quasi professionali, nell'ambito di diversi territori, commettendo reati di furti in appartamenti che in un'occasione sono esitati in una rapina, per l'improvviso e non previsto sopraggiungere della persona offesa. Si tratta di motivazioni non manifestamente illogiche ed anzi rispettose dei criteri di valutazione della prova più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, mentre di contro le censure formulate dalla difesa non fanno altro che reiterare quelle già proposte con l'atto di gravame e non si confrontano con le risposte ricevute. La rilevata inammissibilità del ricorso rende irrilevante la modifica del regime di procedibilità dei reati di furto e tentato furto addebitati al OV nel presente giudizio, che originariamente previsti nel codice come procedibili di ufficio, sono divenuti, assieme ad altri, procedibili a querela della persona offesa, per effetto della riforma Cartabia. Questa Corte nella sua più autorevole composizione si è già pronunziata in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 stabilendo che in caso di giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01) in quanto preclude la rilevanza della causa di improcedibilità. Alla stregua di questo principio può affermarsi che la sopravvenuta improcedibilità, del reato, dovuta all'eventuale modifica del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera e non rileva in presenza di un ricorso inammissibile che non ha determinato l'instaurarsi del rapporto processuale, in ragione del cd. giudicato sostanziale della pronunzia. L'inammissibilità del ricorso principale comporta la inammissibilità dei motivi nuovi. Va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e d una somma ma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congrua a determinare nella misura di 3.000 C in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA 4 Roma 2 marzo 2023 Il consigliere estensore MA NI LL (..„