CASS
Sentenza 4 settembre 2023
Sentenza 4 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/09/2023, n. 36577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36577 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 17.11.2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
cute (2.m.-c.2,...4-0u-, (Rubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. Pasquale Finniani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.11.2022 il Tribunale di Messina ha condannato DR CO alla pena di 4.500 di ammenda ritenendolo responsabile di plurime inadempienze nella manutenzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti della Cucuzzella s.r.l. di cui era Amministratore Unico, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 63 d. Igs. 81/2008. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale: Penale Sent. Sez. 3 Num. 36577 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 12/07/2023 il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rilevando come non fosse ostativa alla sua applicabilità né la natura contravvenzionale del reato, né la sua annoverabilità nell'ambito dei reati di pericolo e censurando l'omessa disamina della particolare tenuità dell'offesa, che andava valutata con riferimento alle modalità della condotta e all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo un giudizio prognostico ex ante (primo motivo); la quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura di gran lunga superiore al minimo edittale che, quantunque fosse stata prescelta tra le due tipologie di sanzioni quella pecuniaria, imponeva ciò nondimeno l'esposizione delle ragioni che avevano comportato una pena particolarmente severa (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In relazione al primo motivo non risulta dal ricorso, né dal verbale delle udienze svoltesi innanzi al Tribunale di Messina, che la difesa abbia mai chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis avendo, nel rassegnare le conclusioni finali, precisato le proprie istanze in termini di assoluzione per insussistenza del fatto, in subordine di improcedibilità per intervenuta prescrizione e in ulteriore subordine di quantificazione della pena nel minimo della pena con riconoscimento dei benefici di legge. Non essendo conseguentemente la pronuncia impugnata suscettibile di alcuna censura in ordine alla omessa pronuncia su istanze mai sottoposte all'esame del giudice di merito, deve d'altra parte rilevarsi che, neppure riguardata nell'ottica dell'ampliato spettro di operatività dell'art. 131 bis cod. pen. per effetto delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150/2022, entrate in vigore dal 30.12.2022, e dunque successivamente alla sentenza in esame, può essere invocato l'intervento officioso di questa Corte. Se è vero, infatti, che la norma la norma, come novellata, può trovare applicazione anche per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, onde la Corte di cassazione, se ne riconosce la sussistenza dei presupposti in conformità ai mutati parametri legislativi, potrebbe dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. I) cod. proc. pen., va tuttavia osservato che né la sentenza contiene alcun elemento cui poter agganciare una valutazione di particolare tenuità del fatto, né la difesa offre l'evidenza di risultanze pretermesse o comunque apprezzabili al riguardo. 2 4 Va invero rilevato, sulla scorta dei principi generali valevoli in tema di impugnazione, che la parte ricorrente ha comunque l'onere, pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen. di indicare gli elementi di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento del gravame. Nella specie invece il CO ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto senza alcuna indicazione di quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato: difetta perciò la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che il gravame non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte. 2. Se dunque il primo motivo si destina di per sé all'inammissibilità, il secondo non può comunque ritenersi fondato. Quantunque la motivazione resa dal Tribunale peloritano in ordine al trattamento sanzionatorio risulti particolarmente stringata, la stessa dà conto, ciò nondimeno, in termini sufficientemente espliciti dei criteri seguiti all'interno della valutazione rimessa alla sua discrezionalità avendo da un canto, nella scelta fra la pena detentiva e quella pecuniaria optato, per quella meno afflittiva, alla luce della quale si vanificano le censure di eccessiva severità addotte dalla difesa e, dall'altro, evidenziato, con il richiamo alle "modalità delle azione", gli elementi ostativi, quali la pluralità delle condotte integratrici di distinte violazioni pur confluenti in unica disposizione normativa, ad un trattamento di maggior clemenza sul piano sanzionatorio. Ne consegue che non possano ritenersi le determinazioni cui è pervenuto il giudice di merito inficiate da alcuna violazione di legge, né frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, unici criteri in forza dei quali il trattamento sanzionatorio è passibile di censura nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito l'onere delle spese di lite a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12.7.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
cute (2.m.-c.2,...4-0u-, (Rubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. Pasquale Finniani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.11.2022 il Tribunale di Messina ha condannato DR CO alla pena di 4.500 di ammenda ritenendolo responsabile di plurime inadempienze nella manutenzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti della Cucuzzella s.r.l. di cui era Amministratore Unico, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 63 d. Igs. 81/2008. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale: Penale Sent. Sez. 3 Num. 36577 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 12/07/2023 il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rilevando come non fosse ostativa alla sua applicabilità né la natura contravvenzionale del reato, né la sua annoverabilità nell'ambito dei reati di pericolo e censurando l'omessa disamina della particolare tenuità dell'offesa, che andava valutata con riferimento alle modalità della condotta e all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo un giudizio prognostico ex ante (primo motivo); la quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura di gran lunga superiore al minimo edittale che, quantunque fosse stata prescelta tra le due tipologie di sanzioni quella pecuniaria, imponeva ciò nondimeno l'esposizione delle ragioni che avevano comportato una pena particolarmente severa (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In relazione al primo motivo non risulta dal ricorso, né dal verbale delle udienze svoltesi innanzi al Tribunale di Messina, che la difesa abbia mai chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis avendo, nel rassegnare le conclusioni finali, precisato le proprie istanze in termini di assoluzione per insussistenza del fatto, in subordine di improcedibilità per intervenuta prescrizione e in ulteriore subordine di quantificazione della pena nel minimo della pena con riconoscimento dei benefici di legge. Non essendo conseguentemente la pronuncia impugnata suscettibile di alcuna censura in ordine alla omessa pronuncia su istanze mai sottoposte all'esame del giudice di merito, deve d'altra parte rilevarsi che, neppure riguardata nell'ottica dell'ampliato spettro di operatività dell'art. 131 bis cod. pen. per effetto delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150/2022, entrate in vigore dal 30.12.2022, e dunque successivamente alla sentenza in esame, può essere invocato l'intervento officioso di questa Corte. Se è vero, infatti, che la norma la norma, come novellata, può trovare applicazione anche per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, onde la Corte di cassazione, se ne riconosce la sussistenza dei presupposti in conformità ai mutati parametri legislativi, potrebbe dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. I) cod. proc. pen., va tuttavia osservato che né la sentenza contiene alcun elemento cui poter agganciare una valutazione di particolare tenuità del fatto, né la difesa offre l'evidenza di risultanze pretermesse o comunque apprezzabili al riguardo. 2 4 Va invero rilevato, sulla scorta dei principi generali valevoli in tema di impugnazione, che la parte ricorrente ha comunque l'onere, pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen. di indicare gli elementi di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento del gravame. Nella specie invece il CO ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto senza alcuna indicazione di quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato: difetta perciò la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che il gravame non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte. 2. Se dunque il primo motivo si destina di per sé all'inammissibilità, il secondo non può comunque ritenersi fondato. Quantunque la motivazione resa dal Tribunale peloritano in ordine al trattamento sanzionatorio risulti particolarmente stringata, la stessa dà conto, ciò nondimeno, in termini sufficientemente espliciti dei criteri seguiti all'interno della valutazione rimessa alla sua discrezionalità avendo da un canto, nella scelta fra la pena detentiva e quella pecuniaria optato, per quella meno afflittiva, alla luce della quale si vanificano le censure di eccessiva severità addotte dalla difesa e, dall'altro, evidenziato, con il richiamo alle "modalità delle azione", gli elementi ostativi, quali la pluralità delle condotte integratrici di distinte violazioni pur confluenti in unica disposizione normativa, ad un trattamento di maggior clemenza sul piano sanzionatorio. Ne consegue che non possano ritenersi le determinazioni cui è pervenuto il giudice di merito inficiate da alcuna violazione di legge, né frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, unici criteri in forza dei quali il trattamento sanzionatorio è passibile di censura nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito l'onere delle spese di lite a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12.7.2023