CASS
Sentenza 19 giugno 2017

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Massime1

La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2017, n. 15066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15066
Data del deposito : 19 giugno 2017

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