CASS
Sentenza 23 luglio 2026
Sentenza 23 luglio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2025 del Tribunale di Milano UD la relazione svolta dal Consigliere CO Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore EL De AS che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e il rigetto nel resto;
Letta la memoria trasmessa in data 24.3.2026 dall’Avv. Prof. Luca Lupária Donati, difensore della Parte civile;
Letta la nota di replica trasmessa in data 2.4.2026 dagli Avv. ti Guido RL LL e Prof. Vittorio Manes, difensori del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., il giudice predibattimentale del Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ZO RI in ordine al reato di diffamazione, commesso ai danni di IE GI NG in data 27/07/2023, con le aggravanti di avere attribuito un fatto determinato e di avere agito mediante mezzo di pubblicità, per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27946 Anno 2026 Presidente: ZZ OS Relatore: IG FE AR Data Udienza: 09/04/2026 2 2. ZO RI, mediante il ministero degli avvocati Prof. Vittorio Manes e Guido RL LL, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata articolando tre motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge con riguardo al termine di proposizione della querela ed agli accertamenti da compiersi in tal senso da parte del giudice dell'udienza predibattimentale. Deduce che: a) la carenza di tempestiva querela era rilevabile dal giudice predibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen.; b) la conoscenza del nucleo dei fatti poi denunciati in capo alla persona offesa si deduceva già dalle missive inviate dal legale del NG, avv. Rocchi, rispettivamente in data 14 e 20 agosto 2023; c) il NG aveva acquisito la necessaria conoscenza sostanziale ben prima di ricevere i verbali assembleari privi di “omissis”, non potendo nutrire dubbi che questi riguardassero il suo nominativo, ben individuabile in ragione del contesto e degli antefatti noti;
e) la stessa querela rendeva manifesto che già da una mail del 14 luglio 2023 il RI aveva messo il NG al corrente della sostanza delle contestazioni poi ripetute in assemblea;
f) la conoscenza sostanziale del fatto asseritamente diffamatorio era di per sé idonea a far decorrere il termine per la querela che, pertanto, doveva reputarsi tardivamente proposta. 2.2. Con il secondo motivo prospetta la violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (art. 595 cod. pen.) con riguardo alla radicale insussistenza di contenuti diffamatori in ordine alle espressioni considerate in imputazione. Argomenta che: a) l’affermazione che il NG fosse portatore di un conflitto di interessi con la società Poltronesofà da cui aveva ricevuto il mandato professionale per rivedere gli statuti descriveva la reale situazione tecnico- oggettiva in quanto, a seguito della consulenza, era stata introdotta la previsione di durata indeterminata cui si correlava per il medesimo NG, socio di minoranza, la facoltà di recesso ad nutum;
b) il dato oggettivo era stato espresso in forma continente, come riconosciuto dalla sentenza;
c) l’informazione era funzionale alla revoca della relativa delibera con sterilizzazione del recesso del NG ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.; d) conseguentemente doveva riconoscersi che l’affermazione costituiva una comunicazione di un dato tecnico oggettivo, privo di offensività. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (artt. 51 e 595 cod. pen.) in ordine alla carenza di antigiuridicità nelle espressioni considerate per essere le stesse state manifestate come legittima forma di esercizio del diritto di critica. Deduce che: a) l’affermazione era stata 3 svolta in funzione di una critica nel contesto di espressione della dialettica dell’assemblea societaria;
b) la forma utilizzata era rimasta continente e non aveva tracimato in aggressioni personali gratuite;
c) i fatti riferiti erano oggettivamente rispondenti al vero;
d) era osservato il requisito della pertinenza per quanto già esposto in ordine all’interesse societario della comunicazione. 3. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., e il rigetto nel resto. 4. La difesa della Parte civile, con la memoria trasmessa in data 24/03/2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, l’infondatezza dei motivi dedotti. 5. Con memoria in data 2/04/2026, la difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate. . 2. Il primo motivo, con cui si deduce la tardività della querela e la violazione di norma processuale in ordine alla mancata rilevazione della tardività della querela è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1. La questione risulta preclusa nella presente sede. 2.1.1. Secondo consolidato orientamento, «(l)a tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, Sentenza, 23/11/2022, n. 8653, rv. 284438-02. Cfr. ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 - 01). Anche in ragione della naturale necessità di accertamenti in fatto – tra cui, come nel caso di specie, quello in ordine al dies a quo per la proposizione – la rilevazione della tardività della querela si differenzia da quella della assenza della stessa. 2.1.2. La conclusione deve essere confermata, pur nella peculiare situazione determinata dalla impugnazione diretta per cassazione della pronuncia di non luogo a procedere emessa dal giudice predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. Ed, invero, in siffatta evenienza procedimentale, seppure la sentenza impugnata risulta emessa nel corso di un giudizio che, non avendo natura 4 di impugnazione, non era delimitato dall’effetto devolutivo e riconosceva la rilevabilità d’ufficio della questione, la prospettazione della tematica stessa si mostra presupposto necessario per definire la materia in relazione al quale il giudice di legittimità deve potersi pronunciare senza avere accesso diretto agli atti. 2.1.3. Nel caso di specie, la circostanza che la questione fosse stata proposta nelle indagini preliminari non si mostra equipollente ai presenti fini, posto che il tema era stato definito negativamente in sede di pronuncia sull’opposizione all’archiviazione. Alla stregua di quanto osservato, allora, la difesa non avendo proposto la questione dinanzi al giudice pre-dibattimentale, non può sottoporla direttamente al giudice di legittimità per ragioni, sotto il profilo accennato, omogenee a quelle generali sopra richiamate. 2.2. Discende, comunque, dagli atti stessi allegati dalle parti che l’eccezione si mostra manifestamente infondata. 2.2.1. È in sé incontroversa l’affermazione secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 14660 del 01/10/1999, Rv. 215188 – 01). 2.2.2. Nel caso di specie deve escludersi che la persona offesa avesse avuto idonea contezza del fatto di reato sino a che non aveva avuto la disponibilità dei verbali delle assemblee societarie non omissati, in cui era esplicitato che le critiche erano dirette contro lo stesso NG, circostanza che sino a quel momento poteva essere oggetto soltanto di una sua deduzione che, pur ragionevole, non era idoneamente certa. 2.3. Tanto premesso, nemmeno si apprezza la violazione della norma processuale che imponeva al giudice predibattimentale la verifica in ordine alla compiuta ricorrenza delle condizioni di procedibilità. In assenza di alcuna sollecitazione espressa a pronunciarsi sulla tardività della querela ed avuto riguardo all’esito negativo della verifica appena esposta, la generica affermazione con cui il giudice ha escluso «la presenza di elementi che consentano di emettere pronunce più favorevoli», si mostra congrua all’adempimento dell’onere motivazionale sul tema 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Secondo l’accertamento presupposto nella sentenza nei termini della imputazione, l’attuale ricorrente, nel corso dell'assemblea dei soci della società di capitali Poltrone Sofà S.p.a., aveva offeso la reputazione del NG (cui era stato affidato il compito di aggiornare lo statuto societario), dichiarando che lo 5 stesso, socio della società in questione, al momento della revisione statutaria, era stato portatore di un interesse proprio incompatibile con quello della società per perseguire il quale aveva proposto di modificare la durata di quest'ultima, portandola da determinata ad indeterminata, a detrimento della società stessa e al fine di consentirgli di uscire dalla società una volta operata la modifica. La sentenza ha affermato il carattere diffamatorio delle frasi così pronunciate. 3.2. Il ricorso assume che, di contro, la comunicazione aveva avuto un contenuto tecnico, privo di qualsiasi componente di oggettivo pregiudizio al NG che esorbitasse dalla stretta rappresentazione del fatto storico. Sicché doveva escludersi in radice la tipicità del fatto contestato. L’assunto difensivo deve essere disatteso. 3.3. In generale, la diffamazione consiste oggettivamente nella offesa alla altrui reputazione realizzata mediante la comunicazione a più persone. 3.3.1. Nei limiti di interesse ai presenti fini, in generale e salvo quanto più specificamente anche di seguito considerato con riguardo al diritto di cronaca e di critica, la ricorrenza o meno della verità del fatto attribuito nemmeno è di per sé dirimente ai fini del riconoscimento della diffamazione. Ciò, in primo luogo, nel senso che l’attribuzione di un fatto offensivo della reputazione può integrare diffamazione ove pure il fatto sia vero laddove, in particolare, facciano difetto interesse della notizia, pertinenza e continenza espressiva. E’ stato al riguardo affermato che «poichè nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione» (Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 1995. Cfr. anche sez. 5, 07/12/2006, dep. 22/01/2007; Sez. 5, 07-10-2014, n. 47973, rv. 261205). Per converso, la falsità del fatto attribuito non integra di per sé diffamazione posto che non necessariamente si traduce in una offesa alla reputazione personale. Ed, invero, «l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico» (sez. 5, 07/02/2008, n.10735). 3.3.2. Mette conto altresì accennare che, secondo la giurisprudenza cui il Collegio intende dare seguito, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare 6 sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, [...]; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278145; Cass. Pen. Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, [...], Rv. 261284; Sez. V, 27/04/2021, n. 25491, non massimata). Ed, anzi, anticipando tematica affrontata direttamente infra, è stato chiarito che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica (v. Sez. 5, n. 2473/2020; Sez. V, n. 25491/21 citate). 3.4. La comunicazione secondo cui il socio NG, ricevuto l’incarico di aggiornare lo statuto societario, aveva agito in conflitto di interessi, promuovendo la modifica che rendeva indeterminata la durata societaria (con l’effetto indiretto di consentire ai soci il recesso ad nutum), a vantaggio proprio quale socio ed a svantaggio della società, recava un contenuto pregiudizievole al medesimo NG di cui era offeso il profilo umano e professionale con l’attribuzione di un fatto contrario quantomeno a norme di correttezza etica e professionale. Il che, alla stregua dei canoni richiamati, vale a qualificare la comunicazione stessa come diffamatoria. 4. Il terzo motivo è, invece, fondato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato. 4.1. Affermata come sopra la ricorrenza della tipicità del fatto di reato, in relazione al motivo ora in rilievo deve esaminarsi la ricorrenza della scriminante del diritto di critica. Verifica che ha qui esito positivo. 4.2. Il diritto di critica, costituendo una delle forme di manifestazione della libertà di pensiero, mentre rinviene fondamento nell’art. 21 Cost., opera nell’ordinamento penale mediante la clausola generale posta dall’art. 51 cod. pen., secondo il profilo che il dritto vivente ha riconosciuto nel bilanciamento con interessi di pari rango e tutela costituzionale. 4.2.1. Costituisce premessa generale che la critica, rinvenendo il suo profilo in una espressione di opinione valutativa, è soggetta al limite della verità (solo) nella misura in cui muova da un fatto su cui la valutazione è esercitata. E’ stato così osservato che «(i)n tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenza della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanente della 7 critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, 24/01/2019, n.7340. Cfr. anche Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). 4.2.2. E’ altrimenti acquisito dal diritto vivente che il diritto di critica non è circoscritto a categorie soggettive predeterminate in ragione della loro attività professionale, essendo esercitabile anche da soggetti che, in particolare, non siano giornalisti in quanto costituisce «l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui» e «si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU» (Sez. 5, 13/06/2025, n. 28621). 4.2.3. Nel vasto orizzonte così dischiuso, è stato riconosciuto che il diritto di critica trova espressione ed è destinato a ricevere tutela anche nell’ambito di rapporti connotati da relazioni amministrative qualificate (il privato verso la amministrazione pubblica o le strutture rappresentative di interessi o di governo di ordini professionali) o da relazioni professionali (il cliente verso il professionista). In tal senso, è stata affermata la legittimazione del cittadino ad esprimere giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5 - , Sentenza n. 4530 del 10/11/2022 Ud. (dep. 02/02/2023 ) Rv. 283964 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 41767 del 21/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009 ) Rv. 245430 – 01). Parimenti si è specificato che «(i)l diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza» (Sez. 5, Sentenza, 30/01/2019, n. 19960, rv. 276891-02; Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). UL medesima base si è ritenuta scriminata «la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche» (Sez. 5, Sentenza, 20/07/2016, n. 42576, rv. 268044; Sez. 5, 28/04/2022, n. 22119; Sez. 5, 22/02/2019, n. 32407; Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486; Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 8 - 01). In linea con siffatte indicazioni si pone anche l’affermazione secondo cui «(n)on integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane, volta a censurare il ritardo nel controllo effettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanza antifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un intervento per rimediare ad un'ingiustificata intempestiva verifica» (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/07/2014, n. 1695, rv. 262720). È dato più complessivamente riconoscere che il diritto di critica sussiste ed acquista connotazioni peculiari laddove trovi contesto nella dialettica interna ad istituzioni ed organismi pubblici e privati che, in tal senso, riconoscano e necessitino di momenti di confronto. In tal senso, appunto, assumono rilievo i meccanismi dialettici interni alle società ed alle loro assemblee, luoghi che l’ordinamento configura come pressoché naturalmente deputati al confronto ed allo scontro delle opinioni. 4.2.4. Il diritto di critica, peraltro, a fronte della vasta latitudine dei soggetti legittimati e degli ambiti di esercizio così riconosciuti rinviene limiti di contenuto e di funzione che valgono a circoscriverne la portata alle manifestazioni di pensiero che, per continenza e pertinenza, si conservino nell’alveo della espressione di critica che ne fonda la legittimità e non assumano il simulacro del diritto quale pretesto per una aggressione alla persona (Sez. 5, 11/05/2015, n. 31674). Si tratta di principi diffusamente ribaditi negli ambiti medesimi in cui il diritto di critica è stato riconosciuto. In tal senso, laddove la critica si sia accompagnata alla esposizione di fatti specifici, è stato chiarito che «può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità » (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 - 01). In relazione agli esposti disciplinari, quanto all’esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, «valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore ne sia fermamente e incolpevolmente convinto. Ciò posto, la suddetta causa di giustificazione non può trovare applicazione nell'ipotesi di invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale » (Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486). 9 In particolare, il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). Si è così ribadito che «(i)n tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l'operato detta scriminante trova applicazione» (Sez. 5, 26/10/2020, n. 61. Cfr. Sez. 5, Sentenza, 18/01/2021, n. 8898, rv. 280571-01; Sez. 5, 19/01/2023, n. 17813). 4.3. L’applicazione dei criteri esposti conduce a riconoscere che la comunicazione in rilievo non ha ecceduto i limiti del diritto di critica alla stessa applicabile. 4.3.1. La comunicazione è stata espressa nel contesto di assemblea societaria in cui, appunto, il confronto di opinioni, anche mediante l’esercizio della critica, è riconosciuto siccome funzionale al formarsi della valutazione e della decisione dell’assemblea. 4.3.2. La base di verità del fatto specifico non è stata violata nella misura in cui rileva ai fini dell’esercizio di critica. Non è di per sé contrario a verità indicare il conflitto di interessi tra il socio NG e la società che gli aveva dato l’incarico di revisione statutaria sussistente, almeno secondo una prospettiva di parte, in ordine alla inserzione di una durata indeterminata che attribuiva ai soci il recesso ad nutum in termini che contrastavano con l’interesse della società a stabilizzare le partecipazioni e a non vedersi costretta a liquidare le quote ai soci in uscita al di fuori di programmi concordati. 4.3.3. Il fatto non ha violato il limite della pertinenza all’interesse della sfera dei destinatari della comunicazione, posto che la comunicazione era funzionale a meglio inquadrare il contesto della decisione sottoposta all’assemblea. 4.3.4. Il fatto nemmeno appare propriamente violare il limite della continenza, posto che, in tal senso, nemmeno appare sufficiente la circostanza che la comunicazione invece di limitarsi a segnalare il contrasto di tra la clausola e l’interesse societario ha fatto riferimento al conflitto di interessi tra la società e l’autore della clausola, tale profilo apparendo alla fine un accettabile strumento di rafforzamento della tesi sostenuta nella contesa dialettica. 4.4. Tanto premesso, dovendosi riconoscere l’operatività nella fattispecie dell’esercizio del diritto di critica, il fatto appare scriminato. 5. In base a quanto premesso, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 10
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FE AR IG OS ZZ
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore EL De AS che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e il rigetto nel resto;
Letta la memoria trasmessa in data 24.3.2026 dall’Avv. Prof. Luca Lupária Donati, difensore della Parte civile;
Letta la nota di replica trasmessa in data 2.4.2026 dagli Avv. ti Guido RL LL e Prof. Vittorio Manes, difensori del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., il giudice predibattimentale del Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ZO RI in ordine al reato di diffamazione, commesso ai danni di IE GI NG in data 27/07/2023, con le aggravanti di avere attribuito un fatto determinato e di avere agito mediante mezzo di pubblicità, per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27946 Anno 2026 Presidente: ZZ OS Relatore: IG FE AR Data Udienza: 09/04/2026 2 2. ZO RI, mediante il ministero degli avvocati Prof. Vittorio Manes e Guido RL LL, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata articolando tre motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge con riguardo al termine di proposizione della querela ed agli accertamenti da compiersi in tal senso da parte del giudice dell'udienza predibattimentale. Deduce che: a) la carenza di tempestiva querela era rilevabile dal giudice predibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen.; b) la conoscenza del nucleo dei fatti poi denunciati in capo alla persona offesa si deduceva già dalle missive inviate dal legale del NG, avv. Rocchi, rispettivamente in data 14 e 20 agosto 2023; c) il NG aveva acquisito la necessaria conoscenza sostanziale ben prima di ricevere i verbali assembleari privi di “omissis”, non potendo nutrire dubbi che questi riguardassero il suo nominativo, ben individuabile in ragione del contesto e degli antefatti noti;
e) la stessa querela rendeva manifesto che già da una mail del 14 luglio 2023 il RI aveva messo il NG al corrente della sostanza delle contestazioni poi ripetute in assemblea;
f) la conoscenza sostanziale del fatto asseritamente diffamatorio era di per sé idonea a far decorrere il termine per la querela che, pertanto, doveva reputarsi tardivamente proposta. 2.2. Con il secondo motivo prospetta la violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (art. 595 cod. pen.) con riguardo alla radicale insussistenza di contenuti diffamatori in ordine alle espressioni considerate in imputazione. Argomenta che: a) l’affermazione che il NG fosse portatore di un conflitto di interessi con la società Poltronesofà da cui aveva ricevuto il mandato professionale per rivedere gli statuti descriveva la reale situazione tecnico- oggettiva in quanto, a seguito della consulenza, era stata introdotta la previsione di durata indeterminata cui si correlava per il medesimo NG, socio di minoranza, la facoltà di recesso ad nutum;
b) il dato oggettivo era stato espresso in forma continente, come riconosciuto dalla sentenza;
c) l’informazione era funzionale alla revoca della relativa delibera con sterilizzazione del recesso del NG ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.; d) conseguentemente doveva riconoscersi che l’affermazione costituiva una comunicazione di un dato tecnico oggettivo, privo di offensività. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (artt. 51 e 595 cod. pen.) in ordine alla carenza di antigiuridicità nelle espressioni considerate per essere le stesse state manifestate come legittima forma di esercizio del diritto di critica. Deduce che: a) l’affermazione era stata 3 svolta in funzione di una critica nel contesto di espressione della dialettica dell’assemblea societaria;
b) la forma utilizzata era rimasta continente e non aveva tracimato in aggressioni personali gratuite;
c) i fatti riferiti erano oggettivamente rispondenti al vero;
d) era osservato il requisito della pertinenza per quanto già esposto in ordine all’interesse societario della comunicazione. 3. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., e il rigetto nel resto. 4. La difesa della Parte civile, con la memoria trasmessa in data 24/03/2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, l’infondatezza dei motivi dedotti. 5. Con memoria in data 2/04/2026, la difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate. . 2. Il primo motivo, con cui si deduce la tardività della querela e la violazione di norma processuale in ordine alla mancata rilevazione della tardività della querela è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1. La questione risulta preclusa nella presente sede. 2.1.1. Secondo consolidato orientamento, «(l)a tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, Sentenza, 23/11/2022, n. 8653, rv. 284438-02. Cfr. ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 - 01). Anche in ragione della naturale necessità di accertamenti in fatto – tra cui, come nel caso di specie, quello in ordine al dies a quo per la proposizione – la rilevazione della tardività della querela si differenzia da quella della assenza della stessa. 2.1.2. La conclusione deve essere confermata, pur nella peculiare situazione determinata dalla impugnazione diretta per cassazione della pronuncia di non luogo a procedere emessa dal giudice predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. Ed, invero, in siffatta evenienza procedimentale, seppure la sentenza impugnata risulta emessa nel corso di un giudizio che, non avendo natura 4 di impugnazione, non era delimitato dall’effetto devolutivo e riconosceva la rilevabilità d’ufficio della questione, la prospettazione della tematica stessa si mostra presupposto necessario per definire la materia in relazione al quale il giudice di legittimità deve potersi pronunciare senza avere accesso diretto agli atti. 2.1.3. Nel caso di specie, la circostanza che la questione fosse stata proposta nelle indagini preliminari non si mostra equipollente ai presenti fini, posto che il tema era stato definito negativamente in sede di pronuncia sull’opposizione all’archiviazione. Alla stregua di quanto osservato, allora, la difesa non avendo proposto la questione dinanzi al giudice pre-dibattimentale, non può sottoporla direttamente al giudice di legittimità per ragioni, sotto il profilo accennato, omogenee a quelle generali sopra richiamate. 2.2. Discende, comunque, dagli atti stessi allegati dalle parti che l’eccezione si mostra manifestamente infondata. 2.2.1. È in sé incontroversa l’affermazione secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 14660 del 01/10/1999, Rv. 215188 – 01). 2.2.2. Nel caso di specie deve escludersi che la persona offesa avesse avuto idonea contezza del fatto di reato sino a che non aveva avuto la disponibilità dei verbali delle assemblee societarie non omissati, in cui era esplicitato che le critiche erano dirette contro lo stesso NG, circostanza che sino a quel momento poteva essere oggetto soltanto di una sua deduzione che, pur ragionevole, non era idoneamente certa. 2.3. Tanto premesso, nemmeno si apprezza la violazione della norma processuale che imponeva al giudice predibattimentale la verifica in ordine alla compiuta ricorrenza delle condizioni di procedibilità. In assenza di alcuna sollecitazione espressa a pronunciarsi sulla tardività della querela ed avuto riguardo all’esito negativo della verifica appena esposta, la generica affermazione con cui il giudice ha escluso «la presenza di elementi che consentano di emettere pronunce più favorevoli», si mostra congrua all’adempimento dell’onere motivazionale sul tema 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Secondo l’accertamento presupposto nella sentenza nei termini della imputazione, l’attuale ricorrente, nel corso dell'assemblea dei soci della società di capitali Poltrone Sofà S.p.a., aveva offeso la reputazione del NG (cui era stato affidato il compito di aggiornare lo statuto societario), dichiarando che lo 5 stesso, socio della società in questione, al momento della revisione statutaria, era stato portatore di un interesse proprio incompatibile con quello della società per perseguire il quale aveva proposto di modificare la durata di quest'ultima, portandola da determinata ad indeterminata, a detrimento della società stessa e al fine di consentirgli di uscire dalla società una volta operata la modifica. La sentenza ha affermato il carattere diffamatorio delle frasi così pronunciate. 3.2. Il ricorso assume che, di contro, la comunicazione aveva avuto un contenuto tecnico, privo di qualsiasi componente di oggettivo pregiudizio al NG che esorbitasse dalla stretta rappresentazione del fatto storico. Sicché doveva escludersi in radice la tipicità del fatto contestato. L’assunto difensivo deve essere disatteso. 3.3. In generale, la diffamazione consiste oggettivamente nella offesa alla altrui reputazione realizzata mediante la comunicazione a più persone. 3.3.1. Nei limiti di interesse ai presenti fini, in generale e salvo quanto più specificamente anche di seguito considerato con riguardo al diritto di cronaca e di critica, la ricorrenza o meno della verità del fatto attribuito nemmeno è di per sé dirimente ai fini del riconoscimento della diffamazione. Ciò, in primo luogo, nel senso che l’attribuzione di un fatto offensivo della reputazione può integrare diffamazione ove pure il fatto sia vero laddove, in particolare, facciano difetto interesse della notizia, pertinenza e continenza espressiva. E’ stato al riguardo affermato che «poichè nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione» (Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 1995. Cfr. anche sez. 5, 07/12/2006, dep. 22/01/2007; Sez. 5, 07-10-2014, n. 47973, rv. 261205). Per converso, la falsità del fatto attribuito non integra di per sé diffamazione posto che non necessariamente si traduce in una offesa alla reputazione personale. Ed, invero, «l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico» (sez. 5, 07/02/2008, n.10735). 3.3.2. Mette conto altresì accennare che, secondo la giurisprudenza cui il Collegio intende dare seguito, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare 6 sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, [...]; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278145; Cass. Pen. Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, [...], Rv. 261284; Sez. V, 27/04/2021, n. 25491, non massimata). Ed, anzi, anticipando tematica affrontata direttamente infra, è stato chiarito che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica (v. Sez. 5, n. 2473/2020; Sez. V, n. 25491/21 citate). 3.4. La comunicazione secondo cui il socio NG, ricevuto l’incarico di aggiornare lo statuto societario, aveva agito in conflitto di interessi, promuovendo la modifica che rendeva indeterminata la durata societaria (con l’effetto indiretto di consentire ai soci il recesso ad nutum), a vantaggio proprio quale socio ed a svantaggio della società, recava un contenuto pregiudizievole al medesimo NG di cui era offeso il profilo umano e professionale con l’attribuzione di un fatto contrario quantomeno a norme di correttezza etica e professionale. Il che, alla stregua dei canoni richiamati, vale a qualificare la comunicazione stessa come diffamatoria. 4. Il terzo motivo è, invece, fondato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato. 4.1. Affermata come sopra la ricorrenza della tipicità del fatto di reato, in relazione al motivo ora in rilievo deve esaminarsi la ricorrenza della scriminante del diritto di critica. Verifica che ha qui esito positivo. 4.2. Il diritto di critica, costituendo una delle forme di manifestazione della libertà di pensiero, mentre rinviene fondamento nell’art. 21 Cost., opera nell’ordinamento penale mediante la clausola generale posta dall’art. 51 cod. pen., secondo il profilo che il dritto vivente ha riconosciuto nel bilanciamento con interessi di pari rango e tutela costituzionale. 4.2.1. Costituisce premessa generale che la critica, rinvenendo il suo profilo in una espressione di opinione valutativa, è soggetta al limite della verità (solo) nella misura in cui muova da un fatto su cui la valutazione è esercitata. E’ stato così osservato che «(i)n tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenza della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanente della 7 critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, 24/01/2019, n.7340. Cfr. anche Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). 4.2.2. E’ altrimenti acquisito dal diritto vivente che il diritto di critica non è circoscritto a categorie soggettive predeterminate in ragione della loro attività professionale, essendo esercitabile anche da soggetti che, in particolare, non siano giornalisti in quanto costituisce «l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui» e «si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU» (Sez. 5, 13/06/2025, n. 28621). 4.2.3. Nel vasto orizzonte così dischiuso, è stato riconosciuto che il diritto di critica trova espressione ed è destinato a ricevere tutela anche nell’ambito di rapporti connotati da relazioni amministrative qualificate (il privato verso la amministrazione pubblica o le strutture rappresentative di interessi o di governo di ordini professionali) o da relazioni professionali (il cliente verso il professionista). In tal senso, è stata affermata la legittimazione del cittadino ad esprimere giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5 - , Sentenza n. 4530 del 10/11/2022 Ud. (dep. 02/02/2023 ) Rv. 283964 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 41767 del 21/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009 ) Rv. 245430 – 01). Parimenti si è specificato che «(i)l diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza» (Sez. 5, Sentenza, 30/01/2019, n. 19960, rv. 276891-02; Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). UL medesima base si è ritenuta scriminata «la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche» (Sez. 5, Sentenza, 20/07/2016, n. 42576, rv. 268044; Sez. 5, 28/04/2022, n. 22119; Sez. 5, 22/02/2019, n. 32407; Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486; Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 8 - 01). In linea con siffatte indicazioni si pone anche l’affermazione secondo cui «(n)on integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane, volta a censurare il ritardo nel controllo effettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanza antifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un intervento per rimediare ad un'ingiustificata intempestiva verifica» (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/07/2014, n. 1695, rv. 262720). È dato più complessivamente riconoscere che il diritto di critica sussiste ed acquista connotazioni peculiari laddove trovi contesto nella dialettica interna ad istituzioni ed organismi pubblici e privati che, in tal senso, riconoscano e necessitino di momenti di confronto. In tal senso, appunto, assumono rilievo i meccanismi dialettici interni alle società ed alle loro assemblee, luoghi che l’ordinamento configura come pressoché naturalmente deputati al confronto ed allo scontro delle opinioni. 4.2.4. Il diritto di critica, peraltro, a fronte della vasta latitudine dei soggetti legittimati e degli ambiti di esercizio così riconosciuti rinviene limiti di contenuto e di funzione che valgono a circoscriverne la portata alle manifestazioni di pensiero che, per continenza e pertinenza, si conservino nell’alveo della espressione di critica che ne fonda la legittimità e non assumano il simulacro del diritto quale pretesto per una aggressione alla persona (Sez. 5, 11/05/2015, n. 31674). Si tratta di principi diffusamente ribaditi negli ambiti medesimi in cui il diritto di critica è stato riconosciuto. In tal senso, laddove la critica si sia accompagnata alla esposizione di fatti specifici, è stato chiarito che «può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità » (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 - 01). In relazione agli esposti disciplinari, quanto all’esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, «valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore ne sia fermamente e incolpevolmente convinto. Ciò posto, la suddetta causa di giustificazione non può trovare applicazione nell'ipotesi di invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale » (Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486). 9 In particolare, il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). Si è così ribadito che «(i)n tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l'operato detta scriminante trova applicazione» (Sez. 5, 26/10/2020, n. 61. Cfr. Sez. 5, Sentenza, 18/01/2021, n. 8898, rv. 280571-01; Sez. 5, 19/01/2023, n. 17813). 4.3. L’applicazione dei criteri esposti conduce a riconoscere che la comunicazione in rilievo non ha ecceduto i limiti del diritto di critica alla stessa applicabile. 4.3.1. La comunicazione è stata espressa nel contesto di assemblea societaria in cui, appunto, il confronto di opinioni, anche mediante l’esercizio della critica, è riconosciuto siccome funzionale al formarsi della valutazione e della decisione dell’assemblea. 4.3.2. La base di verità del fatto specifico non è stata violata nella misura in cui rileva ai fini dell’esercizio di critica. Non è di per sé contrario a verità indicare il conflitto di interessi tra il socio NG e la società che gli aveva dato l’incarico di revisione statutaria sussistente, almeno secondo una prospettiva di parte, in ordine alla inserzione di una durata indeterminata che attribuiva ai soci il recesso ad nutum in termini che contrastavano con l’interesse della società a stabilizzare le partecipazioni e a non vedersi costretta a liquidare le quote ai soci in uscita al di fuori di programmi concordati. 4.3.3. Il fatto non ha violato il limite della pertinenza all’interesse della sfera dei destinatari della comunicazione, posto che la comunicazione era funzionale a meglio inquadrare il contesto della decisione sottoposta all’assemblea. 4.3.4. Il fatto nemmeno appare propriamente violare il limite della continenza, posto che, in tal senso, nemmeno appare sufficiente la circostanza che la comunicazione invece di limitarsi a segnalare il contrasto di tra la clausola e l’interesse societario ha fatto riferimento al conflitto di interessi tra la società e l’autore della clausola, tale profilo apparendo alla fine un accettabile strumento di rafforzamento della tesi sostenuta nella contesa dialettica. 4.4. Tanto premesso, dovendosi riconoscere l’operatività nella fattispecie dell’esercizio del diritto di critica, il fatto appare scriminato. 5. In base a quanto premesso, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 10
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FE AR IG OS ZZ