CASS
Sentenza 23 luglio 2026

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  • Accolto
    Particolare tenuità del fatto

    Il giudice predibattimentale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità.

  • Inammissibile
    Tardività della querela

    La questione della tardività della querela è preclusa in sede di legittimità in quanto comporta accertamenti di fatto non richiesti tempestivamente nei gradi di merito. Anche in sede predibattimentale, la questione non è stata sollevata in modo tale da imporre una pronuncia d'ufficio. Inoltre, dagli atti emerge che la persona offesa non aveva una conoscenza certa del fatto-reato prima della disponibilità dei verbali assembleari non omissati.

  • Rigettato
    Insussistenza del reato di diffamazione

    La comunicazione secondo cui il socio NG, ricevuto l’incarico di aggiornare lo statuto societario, aveva agito in conflitto di interessi, promuovendo la modifica che rendeva indeterminata la durata societaria, a vantaggio proprio quale socio ed a svantaggio della società, recava un contenuto pregiudizievole al medesimo NG, lesivo del suo profilo umano e professionale, configurando quindi il reato di diffamazione.

  • Accolto
    Esercizio del diritto di critica

    La comunicazione è stata espressa nel contesto di un'assemblea societaria, luogo deputato al confronto di opinioni. La base di verità del fatto specifico non è stata violata, in quanto è lecito indicare un conflitto di interessi tra il socio e la società. Il fatto non ha violato il limite della pertinenza all'interesse della sfera dei destinatari. Il limite della continenza non è stato violato, poiché l'espressione del conflitto di interessi appare uno strumento accettabile di rafforzamento della tesi sostenuta nella dialettica assembleare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/2026, n. 27946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27946
Data del deposito : 23 luglio 2026

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