CASS
Sentenza 29 settembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.

Commentario1

  • https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14150 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31407-2018 proposto da: P.C., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO GANERI; – ricorrenti – contro GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 19869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19869
Data del deposito : 29 settembre 2011

Testo completo