Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Commentario • 1
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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14150 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31407-2018 proposto da: P.C., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO GANERI; – ricorrenti – contro GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del …
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Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 19869 / 20 1 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 9408/2009 Cron. 13363 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. 5636 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente Ud. 06/06/2011 Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere PU contributo Rel. Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO unificato Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9408-2009 proposto da: DEMOFONTI AU [...], DEMOFONTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 04998981007 in persona del liquidatore sig. AU DEMOFONTI, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell'avvocato ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO, che li rappresenta e difende giusta delega 2011 a margine del ricorso;
1453 - ricorrenti
contro
VALORI GINEVRA [...], IU NN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MICHELE SANMICHELI 10, presso lo studio dell'avvocato IU LAURA, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 7956/2008 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 04/04/2008, depositata il 15/04/2008 R.G.N. 47417/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato QUARANTA LEONARDO (per delega dell'Avv. ARISTEI FERNANDO); udito l'Avvocato IU LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso con l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN LI proposero opposizione al VR AL е precetto loro notificato dalla s.r.l. ON, esponendo che: La società opposta era priva di legittimazione perché sciolta di diritto a seguito di fallimento;
La sentenza della corte di appello di Roma n. 5315/03 posta a fondamento del precetto era inesistente;
Numerose voci di spese indicate nel precetto non erano dovute, o non erano state esattamente indicate. Convenuti in giudizio tanto la società quanto RI ON personalmente, le opponenti chiesero, pertanto, che il tribunale di Roma adito accertasse e dichiarasse la nullità dell'atto di precetto. Il giudice di primo grado, qualificata l'istanza come opposizione all'esecuzione, la accolse, sul presupposto in diritto dell'ormai avvenuta estinzione della società a seguito della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo. La sentenza stata impugnata dalla ON srl in liquidazione e da RI ON con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria. Resistono con controricorso, corredato a sua volta da memoria, VR AL e AN LI. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. 3 Va in limine esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalle controricorrenti. L'eccezione è fondata. La sentenza avverso la quale è oggi proposto ricorso dinanzi а questa corte risulta notificata al contumace RI ON il 3.2.2009, e ricevuta dal destinatario il giorno successivo, mentre il ricorso della società fallita (oltre che dello stesso ON) risulta proposto il 10 e il 14.4 2009, rispettivamente, nei confronti di AN LI e di VR AL, id est oltre il termine di legge di 60 giorni. Questa corte ha già avuto modo di affermare, in proposito, il principio di diritto (dal quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi) secondo il quale, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero (come nella specie) processuale (cd. "litisconsorzio unitario о quasi necessario"), è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Motivi di equità (costituiti dalla fondatezza nel merito del gravame) inducono alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, li 6.6.2011 Ара IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE Il Funzionare Giudiziario Innocenzo BATTISTA Say CANCELLERIA DEPOSITATE SET. 2011 #Funzionatio Giudizierio Qgoi Innocenza BATTISTA 5