CASS
Sentenza 28 maggio 2021
Sentenza 28 maggio 2021
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NC ME nato a [...] il [...] AR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE udita la relazione svolta dal Consigliere LU SE;
lette le conclusioni del PG Il PG chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21084 Anno 2021 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SE LU Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di EL TO e della terza interessata RA AN ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 novembre 2020 del 4iudice dell'esecuzione del Tribunale di AL - con cui ha disposto la confisca delle opere abusive descritte nel verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale di Palagonia ed ha ordinato la demolizione delle stesse opere - deducendo i vizi di violazione di legge e per l'esercizio di una potestà riservata agli organi amministrativi, quanto alla confisca disposta in relazione al reato ex art. 349 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN RA è inammissibile non avendo la ricorrente partecipato all'incidente di esecuzione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
tenuto conto del contenuto del provvedimento impugnato, ritiene la Corte di non dover condannare la ricorrente al pagamento dell'ammenda. 2. Il ricorso di EL TO è fondato. 2.1. Il Procuratore della Repubblica di AL, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020 la sentenza del 11 dicembre 2019 del Tribunale di AL emessa nei confronti di EL TO per il reato ex art. 349 cod. pen. (in Palagonia il 18 gennaio 2018), ha chiesto al 64iudice dell'esecuzione di provvedere sui beni in sequestro. Con l'ordinanza impugnata, il aiudice dell'esecuzione del Tribunale di AL ha invece disposto la confisca delle opere abusive e ne ha anche ordinato la demolizione. 2.2. L'ordinanza impugnata è radicalmente nulla per assenza di motivazione;
manca l'indicazione della ragione giuridica per cui sia stata disposta la confisca delle opere «abusive»; confisca che in ogni caso non può essere disposta poiché tali opere non costituiscono il corpo del reato ex art. 349 cod. pen. 2.3. Deve altresì essere annullata l'ordinanza anche con riferimento all'ordine di demolizione, trattandosi di sanzione che non può essere disposta con la condanna per il delitto ex art. 349 cod. pen. ma solo ove oggetto della sentenza di condanna sia il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001. 2.4. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso di AN RA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2021.
lette le conclusioni del PG Il PG chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21084 Anno 2021 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SE LU Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di EL TO e della terza interessata RA AN ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 novembre 2020 del 4iudice dell'esecuzione del Tribunale di AL - con cui ha disposto la confisca delle opere abusive descritte nel verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale di Palagonia ed ha ordinato la demolizione delle stesse opere - deducendo i vizi di violazione di legge e per l'esercizio di una potestà riservata agli organi amministrativi, quanto alla confisca disposta in relazione al reato ex art. 349 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN RA è inammissibile non avendo la ricorrente partecipato all'incidente di esecuzione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
tenuto conto del contenuto del provvedimento impugnato, ritiene la Corte di non dover condannare la ricorrente al pagamento dell'ammenda. 2. Il ricorso di EL TO è fondato. 2.1. Il Procuratore della Repubblica di AL, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020 la sentenza del 11 dicembre 2019 del Tribunale di AL emessa nei confronti di EL TO per il reato ex art. 349 cod. pen. (in Palagonia il 18 gennaio 2018), ha chiesto al 64iudice dell'esecuzione di provvedere sui beni in sequestro. Con l'ordinanza impugnata, il aiudice dell'esecuzione del Tribunale di AL ha invece disposto la confisca delle opere abusive e ne ha anche ordinato la demolizione. 2.2. L'ordinanza impugnata è radicalmente nulla per assenza di motivazione;
manca l'indicazione della ragione giuridica per cui sia stata disposta la confisca delle opere «abusive»; confisca che in ogni caso non può essere disposta poiché tali opere non costituiscono il corpo del reato ex art. 349 cod. pen. 2.3. Deve altresì essere annullata l'ordinanza anche con riferimento all'ordine di demolizione, trattandosi di sanzione che non può essere disposta con la condanna per il delitto ex art. 349 cod. pen. ma solo ove oggetto della sentenza di condanna sia il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001. 2.4. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso di AN RA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2021.