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Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41950 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41950 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ST MA ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, il 12 gennaio 2023, ha accolto, quale giudice dell'esecuzione, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle sentenze: a) del Tribunale di Busto Arstizio, emessa in data 7 aprile 2014, di condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per i delitti di cui ai capi 3), 7), 17), 18) e 19); b) della Corte d'assise d'appello di Milano, emessa in data 8 maggio 2018, di condanna alla pena di anni ventisei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575 cod. pen. e 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Il giudice dell'esecuzione, rilevato che i menzionati reati sono espressione del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni ventinove e mesi dieci di reclusione, previa riduzione della la pena irrogata per tutti i reati accertati con la sentenza sub a) a tre anni e dieci mesi di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché incongruità e illogicità della motivazione. Eccepisce che il giudice dell'esecuzione ha omesso di indicare e motivare, partitamente, la quantità di pena relativa a ciascuno dei reati posti in continuazione ed ha, in definitiva, effettuato un intervento di segno a lui sfavorevole. Taccia, in particolare, di illogicità il percorso logico motivazionale che ha portato il decidente a mantenere un aumento in continuazione, stabilito nell'ambito della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano, nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, per il possesso di una sola arma da sparo, a fronte di quello, pari ad un anno di reclusione, operato dal giudice della sentenza sub a) in relazione al reato di cui al capo 17), afferente al possesso di tre armi da sparo e di diverso materiale di munizionamento. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati. 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato à sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da PE ed 2 accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena attraverso un percorso argomentativo che appare viziato. Ha, invero, operato un unico aumento per i cinque reati satellite di cui alla sentenza sub a) così ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice delia cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987) I medesimi canoni ermeneutici sono stati, di recente, ribaditi dal massimo consesso nomofilattico, che ha chiarito (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) come «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» ed aggiunto che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Pertanto, il giudice, investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen, deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che lo vincola inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2.014, Fall, Rv. 260903); deve, poi, determinare l'entità dei singoli aumenti per i r ati- 3 satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, osservando sia il limite fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. («Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma cli quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto») sia quello del triplo della pena base di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e non potendo, comunque, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Brescia, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41950 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ST MA ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, il 12 gennaio 2023, ha accolto, quale giudice dell'esecuzione, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle sentenze: a) del Tribunale di Busto Arstizio, emessa in data 7 aprile 2014, di condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per i delitti di cui ai capi 3), 7), 17), 18) e 19); b) della Corte d'assise d'appello di Milano, emessa in data 8 maggio 2018, di condanna alla pena di anni ventisei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575 cod. pen. e 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Il giudice dell'esecuzione, rilevato che i menzionati reati sono espressione del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni ventinove e mesi dieci di reclusione, previa riduzione della la pena irrogata per tutti i reati accertati con la sentenza sub a) a tre anni e dieci mesi di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché incongruità e illogicità della motivazione. Eccepisce che il giudice dell'esecuzione ha omesso di indicare e motivare, partitamente, la quantità di pena relativa a ciascuno dei reati posti in continuazione ed ha, in definitiva, effettuato un intervento di segno a lui sfavorevole. Taccia, in particolare, di illogicità il percorso logico motivazionale che ha portato il decidente a mantenere un aumento in continuazione, stabilito nell'ambito della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano, nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, per il possesso di una sola arma da sparo, a fronte di quello, pari ad un anno di reclusione, operato dal giudice della sentenza sub a) in relazione al reato di cui al capo 17), afferente al possesso di tre armi da sparo e di diverso materiale di munizionamento. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati. 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato à sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da PE ed 2 accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena attraverso un percorso argomentativo che appare viziato. Ha, invero, operato un unico aumento per i cinque reati satellite di cui alla sentenza sub a) così ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice delia cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987) I medesimi canoni ermeneutici sono stati, di recente, ribaditi dal massimo consesso nomofilattico, che ha chiarito (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) come «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» ed aggiunto che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Pertanto, il giudice, investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen, deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che lo vincola inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2.014, Fall, Rv. 260903); deve, poi, determinare l'entità dei singoli aumenti per i r ati- 3 satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, osservando sia il limite fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. («Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma cli quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto») sia quello del triplo della pena base di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e non potendo, comunque, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Brescia, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.