Massime • 1
L'irrogazione di una pena illegale con sentenza ormai irrevocabile può essere oggetto di correzione in sede esecutiva se è frutto di un errore macroscopico non giustificabile, e non quando è conseguenza di una argomentata valutazione pur discutibile. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena inflitta con la sentenza di merito, passata in giudicato, valutandola come illegale sulla base di un successivo orientamento giurisprudenziale che aveva riconosciuto la possibilità del giudizio di bilanciamento tra l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, e le aggravanti diverse da quella di cui al precedente art. 7).
- https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018 · 0.88272417
L'irrogazione dell'ergastolo, rispetto ad imputato estradato sotto la condizione - recepita dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 720 c.p.p., comma 4, - che gli fosse applicata pena detentiva solo temporanea, configuri un'ipotesi di pena illegale.L'illegalità tanto originaria quanto sopravvenuta della pena va emendata per il tramite dell'incidente di esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Sent., (ud. 30/11/2017) 16-01-2018, n. 1776 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente - Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere - Dott. BINENTI Roberto - Consigliere - Dott. CENTOFANTI Francesco - rel. Consigliere - Dott. CENTONZE …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 853
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 014479/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) IE NE N. IL 18/02/1943;
avverso ORDINANZA del 06/02/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.02.2008 la Corte d'assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento delle istanze avanzate da FI RM: a) rideterminava in anni 20 di reclusione la pena inflitta al predetto dalla Corte d'assise d'appello di Salerno con sentenza definitiva 14.11.1997 per il reato di omicidio (così assumendo di riportarla entro il limite di legge, in presenza della riconosciuta attenuante L. n. 203 del 1991, ex art.8) e, quindi, con la continuazione come già determinata per gli altri reati di cui alla stessa sentenza, fissava la pena complessiva in anni 23 e mesi 6 di reclusione;
b) annullava di conseguenza il provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dal P.G. di Napoli il 15.11.2007. In particolare detta Corte rilevava come la pena concretamente inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Salerno per il delitto di omicidio volontario, in anni 24 di reclusione, fosse illegale, in presenza dell'anzidetta diminuente speciale che, per consolidata giurisprudenza, non era soggetta a giudizio di bilanciamento, ma a considerazione autonoma, e come fosse non solo consentito, ma dovuto - in sede esecutiva - correggere una determinazione di pena effettuata oltre i limiti di legge.
2. Avverso tale ordinanza,