CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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Massime1

Il diritto del lavoratore portatore di handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, previsto dall'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, non è, invece, attuabile ove sia accertata l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro. (Nella specie, la permanenza del dipendente - addetto alla reception di uno stabile dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia - nella sede di lavoro non poteva ulteriormente protrarsi in ragione delle tensioni personali e dei contrasti insorti con gli altri colleghi, tali da provocare rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa e da giustificare, quindi, il provvedimento di trasferimento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2013, n. 24775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24775
Data del deposito : 5 novembre 2013

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