Massime • 1
Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere - dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ. (sola norma applicabile alla fattispecie per il principio di specialità rispetto all'art. 2051 cod. civ.), dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione, totale o parziale, non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione. Peraltro, il proprietario può eventualmente rivalersi, nell'ambito del loro rapporto interno, contro il conduttore, solo quando questi abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo.
- Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2010 · 0.76627547
Massima della sentenza: La responsabilità disciplinata dall'art. 2053 c.c. ha natura oggettiva ed è imputabile al proprietario- locatore anche nel caso in cui i gravi difetti siano stati provocati dal locatario nel corso di una ristrutturazione edilizia svolta all'interno dell'unità immobiliare condotta in locazione. La Suprema Corte nella sentenza del 15 settembre 2008, n. 23682 afferma la natura oggettiva della responsabilità del proprietario di un immobile, ai sensi dell'art. 2053 c.c, per i danni cagionati a terzi dal parziale abbattimento di un muro maestro, commissionato dal locatario nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti da un'impresa edilizia all'interno dell'unità …
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Sul provvedimento
Testo completo
oggetto : danni0 4 7 3 7/0 1 r.g. n. 11649/96 1 Rep-1659 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON : 10154 LA CORTE SUPEMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo ' 6000Presidente ; GIULIANO 30 MAR 2007 dott. RA SABATINI relatore Consigliere;
' dott. Renato PERCONTE LICATESE " ' dott. RA TRIFONE " dott. Antonio SEGRETO ' 7. 1. ha pronunciato la seguente 6005 SENTENZA sul ricorso proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IE CO elett. dom UFFICIO COPIE ' in Roma piazza Richiesta copia studio Borghese n. 3 ' presso lo studio dell'avv. dal Sig.ARC.CIU Francesca Luparello per diritti L. 6000 e rappresentato e difeso ' dall'avv. Rosaria Lo Bianco in virtù di procura a 1131-03-01 IL CANCELLIERE margine del ricorso ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. HROMOS per diritti L. 600 11 31.03.01 1 N.C. IL CANCELLIERE 2046 6000 DR IA UA elett. dom. in Roma ' viale ' Carso n. 35, presso lo studio dell'avv. Bruno Villani che la rappresenta e difende ' anche disgiuntamente all'avv. Sebastiano Spallino in ' virtù di procura a margine del controricorso controricorrente nonché OL VI elett. dom. in Roma via della' Panetteria n. 15 ' presso lo studio dell'avv. Antonio Sinesio e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rallo in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza in data 27 ottobre - 14 dicembre 1995 della Corte di Appello di Palermo ( r.g. nn. 484+507 del 1992 ) • Udita nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 la relazione del consigliere dott. RA Sabatini . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha ' chiesto il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto di citazione del 25 novembre 1981 IA ES IG la quale il 10 agosto 1979 - era caduta da un balcone dell'appartamento tenuto in locazione da NC IR ' riportando lesioni alla persona