Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime • 1

Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere - dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ. (sola norma applicabile alla fattispecie per il principio di specialità rispetto all'art. 2051 cod. civ.), dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione, totale o parziale, non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione. Peraltro, il proprietario può eventualmente rivalersi, nell'ambito del loro rapporto interno, contro il conduttore, solo quando questi abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo.

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  • Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2010 · 0.76627547

    Massima della sentenza: La responsabilità disciplinata dall'art. 2053 c.c. ha natura oggettiva ed è imputabile al proprietario- locatore anche nel caso in cui i gravi difetti siano stati provocati dal locatario nel corso di una ristrutturazione edilizia svolta all'interno dell'unità immobiliare condotta in locazione. La Suprema Corte nella sentenza del 15 settembre 2008, n. 23682 afferma la natura oggettiva della responsabilità del proprietario di un immobile, ai sensi dell'art. 2053 c.c, per i danni cagionati a terzi dal parziale abbattimento di un muro maestro, commissionato dal locatario nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti da un'impresa edilizia all'interno dell'unità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4737
Data del deposito : 30 marzo 2001

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