Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento: ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza. Pertanto, ove un'obbligazione solidale di restituzione di un mutuo assunto da due coniugi si sia trasformata, a seguito di decesso di uno di essi, in obbligazione parziaria ("nomina et debita haereditaria ipso iure dividuntur") gravante sull'altro coniuge e sui figli minorenni coeredi, l'eventuale pagamento parziale eseguito dal genitore, in quanto atto di adempimento, sia personale che rappresentativo (in forza della loro rappresentanza legale) dei figli, costituisce anche tacito riconoscimento del diritto altrui per la parte di obbligo restitutorio gravante sui debitori minorenni, atteso che la natura di atto non negoziale del pagamento comporta i due effetti, non scomponibili, di riduzione del "quantum" debitorio e di indiretto o tacito riconoscimento, restando indifferente qualsivoglia intento volitivo del soggetto agente.
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA UC, CA EL, CA UE, elettivamente domiciliati in ROMA presso Cancelleria Corte di Cassazione, difesi dall'Avv. DUCCIO JACHIA con studio in MILANO Piazza Mondadori 4, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IS OL, elettivamente domiciliata in ROMA, presso Cancelleria CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'Avv. RADICE ENRICO con studio in MILANO VIA RUGABELLA 17, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 417/02 della Corte d'Appello di MILANO sezione Terza Civile emessa il 29 gennaio 2002, depositata il 05/05/02; R.G. 417/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/06 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CA UC, CA EL, CA UE, elettivamente domiciliati in ROMA presso Cancelleria Corte di Cassazione, difesi dall'Avv. DUCCIO JACHIA con studio in MILANO Piazza Mondadori 4, giusta delega in atti.
IN FATTO
PA CA chiese al tribunale di Lodi di condannare il genero, UC CC, e i suoi figli, NI ed EL, a restituirle la somma di circa L. 13.000.000, quale quota di sua residua spettanza sul complessivo ammontare della maggiore somma (trenta milioni di lire) concessa in prestito, da lei stessa e dal suo defunto marito, tra il 1986 e il 1987, alla figlia (a sua volta deceduta) e al di lei marito, l'evocato UC CA.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando i convenuti alla restituzione pro quota della somma di circa L. 10.000.000 in favore della CA.
La corte di appello di Milano, investita dell'impugnazione proposta dai CA - che sosterranno, a fondamento del gravame, da un canto, l'inesistenza del contratto di mutuo, dall'altro, il decorso del termine di prescrizione decennale con riferimento al diritto ex contractu vantato dall'appellata - confermerà la pronuncia di primo grado, svolgendo, per quanto ancora rileva in sede di giudizio di legittimità, le considerazioni che seguono:
- l'onere della prova dell'esistenza del contratto di mutuo (prova contestata dagli appellanti già nel corso del primo grado di giudizio) doveva dirsi esaustivamente assolto da parte dell'appellata (come già opinato dal primo giudice), per essere stata la prova stessa legittimamente fondata sulle circostanze dell'avvenuta restituzione di parte della somma, a suo tempo consegnata al CA e alla moglie, a più riprese, nell'arco di diversi anni, per un importo sicuramente significativo: tali, reiterati fatti di adempimento inducevano dunque a ritenerli conseguenti non già "ad un senso di gratitudine piuttosto che ad obbligo giuridico" (come sostenuto dagli appellanti), bensì ad un intento satisfattivo di una obbligazione civile ex mutuo, pur contratta in assenza di precise scadenza e di predeterminati corrispettivi;
- il riferimento operato dalla mutuante, all'atto della richiesta di restituzione della somma, alle necessità di far fronte alle spese funerarie occorse in occasione della morte del marito non poteva legittimamente escludere (come invece preteso dagli appellanti) la natura del contratto in discussione;
- l'eccezione di prescrizione sollevata da NI ed CC EL, nella qualità di figli (minorenni, all'epoca della restituzione di parte del denaro) di UC CC - eccezione a mente della quale i predetti appellanti si sarebbero visti rivolgere l'istanza di restituzione della somma mutuata per la prima volta con gli atti di citazione notificati nel 1997, e dunque allo spirare del termine decennale di prescrizione - era a sua volta destituita di fondamento, atteso l'effetto interruttivo che, sul decorso della prescrizione, doveva ritenersi conseguito ex lege per effetto dell'avvenuto riconoscimento del diritto da parte di CC UC, riconoscimento riconducibile, in guisa di manifestazione tacita di volontà, agli adempimenti parziali (l'ultimo dei quali avvenuto il 13.4.1992, mentre il primo versamento, dopo la morte del marito dell'appellata, risaliva al 1990, epoca in cui i figli erano entrambi minorenni, di talché detto riconoscimento non poteva non coinvolgerne la relativa posizione, attesa la qualità di legale rappresentante dei minori riconosciuta al padre).
Ricorrono dinanzi a questo collegio per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano UC CC e i suoi figli, NI ed EL.
Resiste con controricorso PA CA, che ha depositato tempestiva memoria.
IN DIRITTO
I ricorrenti rappresentano a questa Corte 3 motivi di doglianza. Con il primo motivo, essi lamentano una pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., comma 1 in relazione all'art. 1813 c.c..
Si sostiene, in diritto, che una domanda di pagamento di somme di danaro avente titolo in un contratto di mutuo comporterebbe l'onere, per l'istante, di provare gli elementi costitutivi del negozio: non soltanto, dunque, l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo della medesima.
Specularmente - si aggiunge, - la contestazione mossa dal convenuto evocato per il pagamento in prime cure in ordine alla causale del versamento non integra punto gli estremi dell'eccezione sostanziale (onde una inevitabile "inversione" dell'onere della prova), atteso che il contestare la stessa esistenza sul piano storico di un contratto significa non già eccepirne l'inefficacia la modificazione o l'estinzione, quanto piuttosto negarne il titulus obligationis posto a fondamento della domanda, con conseguente permanenza dell'onere della relativa prova in capo all'attore. Vizio della sentenza impugnata - si conclude - è dunque quello di aver predicato l'esistenza di un contratto sulla base non già degli elementi di prova forniti dalla resistente, quanto in considerazione del fatto storico della parziale restituzione di una somma di denaro da parte dei CA.
Con il secondo motivo, si dolgono ancora i ricorrenti della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione, ancora, all'art. 1813 c.c.. "Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto che l'onere della prova incombente su parte attrice possa essere stato assolto mediante la dimostrazione dell'avvenuto rimborso di parte della somma a suo tempo erogata" si legge nel corpo del motivo in esame "la parziale restituzione di una somma precedentemente ricevuta non costituisce affatto dato probatorio sufficiente per far ritenere la configurabilità e l'esistenza di un contratto di mutuo". E ciò perché - prosegue il difensore dei ricorrenti - "il comportamento tenuto da una parte, allorquando non equivalga ad univoca manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, non deve mai costituire fatto unico e sufficiente di prova, ma può assurgere soltanto ad elemento di valutazione sussidiario delle risultanze probatorie altrimenti acquisite".
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione e la omogeneità di ratio che li sorregge. Entrambi sono destituiti di giuridico fondamento.
Tutte le doglianze in essi contenute, difatti, sono inevitabilmente destinate ad infrangersi contro la sintetica quanto solida barriera motivazionale eretta in parte qua dai magistrati dell'appello, che, conformemente con quanto già opinato dal giudice di prime cure, e con autonomo apprezzamento in fatto e in diritto scevro da alcun vizio logico e da alcuna patente o latente contraddizione, hanno ritenuto di poter ricostruire in via di induzione l'esistenza di un contratto di mutuo stipulato tra gli odierni litigarti non già dal puro e semplice adempimento parziale riconducibile (incontestatamente, per averlo lo stesso UC CC ammesso in corso di interrogatorio libero) agli odierni ricorrenti, bensì da un più complesso e analitico coacervo di elementi fattuali, quali l'essere stata la restituzione parziale della somma compiuta in più riprese e non in una unica soluzione;
l'essere stata la restituzione medesima attuata nell'arco di diversi anni;
l'essersi, infine, essa concretizzata nella dazione di un importo economicamente significativo (oltre 14 milioni di lire). Da tali elementi di fatto (noti) la corte del merito, con ragionamento sillogistico del tutto corretto e condivisibile, ha inferito la conseguenza che essi non potessero affatto ricondursi a "senso di gratitudine" - come viceversa sostenuto da UC CC, - per concludere, sul piano logico - presuntivo, che il relativo titolo non potesse che risiedere in un vero e proprio obbligo contrattuale (id est, in un negozio di mutuo), pur senza determinazione di precise scadenze e di corrispettivi, attesi - è d'uopo aggiungere - gli stretti rapporti parentali intercorrenti tra gli odierai contendenti, rapporti che ampiamente giustificano l'inesistenza di qualsivoglia documentazione scritta al riguardo (peraltro non necessaria, ex art. 1350 c.c.). Così integrata la motivazione dell'impugnata sentenza, essa resiste, come già rilevato, alle critiche mosse dai ricorrenti, che non possono, conseguentemente, trovare accoglimento anche con riferimento alla pretesa (quanto inesistente) violazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito, svolte con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in sede di libero interrogatorio da UC CC. È principio di diritto predicato e più volte applicato da questa Corte quello per cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede ai interrogatorio non formale, pur se prive di valore confessorio in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, possono, però, costituire il fondamento del convincimento del giudice (così Cass. n. 15849 del 2001 e n. 4562 del 1995; fondamento e fonte, preciserà ancora Cass. n. 7002 del 2000, anche unica del convincimento del giudice di merito). E va in questa sede ulteriormente ribadito come la valutazione delle risultanze probatorie (non meno che il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese da terzi o dalle stesse parti in sede, rispettivamente, di deposizione testimoniale ovvero di interrogatorio, libero o formale), la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involga apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (sebbene astrattamente e alternativamente possibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo, e sotto nessun aspetto, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo - sotto il profilo logico/formale della correttezza giuridica - del decisum del giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). I ricorrenti, in realtà, pur denunciando, apparentemente, con i due motivi in esame, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitano una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di Cassazione). Con il terzo motivo, si lamenta, poi, una pretesa violazione dell'art. 2944 c.c., e la conseguente violazione degli artt. 2934, 2939 (erroneamente indicato come 2039, per evidente lapsus calami) e 2946 c.c.. Nei confronti di NI ed EL CC - si sostiene - l'azione intrapresa dalla odierna resistente sarebbe intervenuta dopo lo spirare del termine di prescrizione decennale.
UC CC, limitandosi a rimborsare parte della somma in contestazione soltanto per obbligo morale, non avrebbe mai riconosciuto alcuna obbligazione civile nei confronti della propria suocera. Di talché alcuna efficacia di riconoscimento del diritto;
(ex art. 2944 c.c.) poteva legittimamente annettersi al pagamento parziale, essendo la fattispecie del riconoscimento configurabile, ai fini dell'interruzione della prescrizione, soltanto in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza e dell'inequivocità.
Sotto altro, concorrente profilo, viene ancora sottolineato dai ricorrenti che il compimento di atti aventi rilevanza giuridica da parte di un soggetto avente la qualità di legale rappresentante di altro soggetto può essere imputato al rappresentato solo se il rappresentante abbia agito espressamente in nome e per conto di questi, e cioè nella dichiarata qualità di rappresentante del titolare attivo o passivo del diritto stesso.
L'atto compiuto dal rappresentante senza la spendita del nome del rappresentato - si soggiunge - non può, ovviamente, che riferirsi e produrre effetti nella sfera giuridica del soggetto che lo pone in essere. Sicché i minori NI ed EL CC nulla avrebbero "riconosciuto" al tempo dei pagamenti parziali, ne' direttamente ne' indirettamente, tramite il loro padre e legale rappresentante, il quale, se pur atti di riconoscimento avesse compiuto, lo avrebbe pur sempre fatto limitatamente alla sua personale posizione giuridica e senza spendere la qualità di legale rappresentante dei propri figli.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Va in limine rilevato come costituisca ormai punto incontroverso del presente giudizio quello secondo il quale l'adempimento parziale riconducibile al comportamento di UC CA integri gli estremi della fattispecie del riconoscimento del diritto di cui all'art. 2944 c.c., (e non anche della rinuncia alla prescrizione). Il terzo motivo di ricorso, difatti, è logicamente scindibile in due sub - motivi, il primo, funzionale alla contestazione dell'efficacia ricognitiva dell'atto di pagamento eseguito dal CA, il secondo, volto ad escludere - condivisa dallo stesso ricorrente la premessa, peraltro, della natura di atto ricognitivo e non rinunciativo della prescrizione - la estensibilità anche ai figli minori dell'effetto di riconoscimento riconnesso al pagamento parziale: si legge, difatti, testualmente al foglio 9 del ricorso che "il loro padre e legale rappresentante, se atti di riconoscimento ha compiuto (ma così non è), lo ha fatto limitatamente alla sua personale posizione giuridica, senza spendere la qualità di legale rappresentante dei propri figli".
Tanto premesso, la contestazione della efficacia interruttiva della prescrizione quale effetto ipso facto dei pagamenti eseguiti da UC CA (di cui alla prima parte del motivo di ricorso) deve ritenersi destituita di giuridico fondamento.
Con riferimento alla posizione individuale di quest'ultimo, i giudici del merito hanno difatti ritenuto che, con il ripetuto adempimento parziale della propria obbligazione, quegli avesse tacitamente ma inequivocabilmente manifestato la propria intenzione, appunto, di adempiere, così implicitamente dimostrando di riconoscere l'esistenza del diritto di controparte. Ed è principio di diritto già affermato da questa corte quello secondo il quale l'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. Ne consegue che la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente l'espressa precisazione, da parte del debitore, che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di "parzialità" riscontrabile (così, tra le altre, di recente, Cass. n. 3115 del 2003). Quanto alla (diversa) doglianza della non estensibilità ai figli minori dell'efficacia ricognitiva tacita del pagamento parziale, va premesso come il soggetto che riconosca l'esistenza del diritto altrui compie una dichiarazione di scienza, e non un atto negoziale (quale, viceversa, deve ritenersi il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione), dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte (mentre il soggetto che rinuncia alla prescrizione manifesta una volontà negoziale dall'effetto definitivamente dismissivo, e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento, in tal senso dovendosi interpretare l'infelice espressione usata dal legislatore nel discorrere, all'art. 2937 c.c., di "rinuncia alla prescrizione", essendo di tutta evidenza la "irrinunciabilità" ad una fattispecie legale da parte del privato), anche se una risalente quanto non condivisibile giurisprudenza ha in passato ritenuto che "un fatto tipico valevole come rinuncia alla prescrizione è dato riscontrare nel riconoscimento del debito prescritto" (così, Cass. 5 agosto 1964, n. 2226, dimentica, peraltro, della necessità della distinzione tra i due istituti, la cui conseguenza concreta sarà che, per effetto del riconoscimento, il termine di prescrizione verrà interrotto e ricomincerà a decorrere a far data dall'atto di riconoscimento stesso, senza alcuna modificazione - un termine di prescrizione breve rimarrà, dunque, tale anche dopo l'evento interruttivo, - mentre, per effetto della rinuncia, un nuovo termine di prescrizione, comunque ordinario - a prescindere, cioè, dal tipo di termine decorso in precedenza, - comincerà a scorrere, a far tempo dall'atto rinunciativo. Ulteriore conferma della innegabile differenza strutturale e funzionale che caratterizza i due atti, la possibilità che un atto di rinuncia nullo come tale - perché compiuto anteriormente al compimento del termine prescrizionale - può legittimamente convenirsi, ex art. 1424, in un valido riconoscimento del debito in corso di prescrizione).
La natura di atto non negoziale del riconoscimento esclude l'applicabilità, allo stesso, delle regole proprie dei negozi giuridici dettati, sia pur indirettamente (non essendo stata la categoria del Rechtsgeschaeft esplicitamente riconosciuta e codificata dal nostro legislatore, a differenza di quello tedesco) dal nostro codice in tema di volontà e rappresentanza. Pertanto, nel caso di specie, a seguito dell'apertura della successione della moglie di UC CC, della quale risultarono eredi i due figli oggi ricorrenti, NI ed EL, si è, come primo effetto legale, verificata la trasformazione dell'obbligazione solidale di restituzione gravante sui coeredi in obbligazione parziaria , attesa la nota regala iuris secondo la quale i debiti del de cuius nomina haereditaria ipso iure dividuntur.
Ciascuno dei pagamenti parziali eseguiti da UC CA si è caratterizzato, di conseguenza, come atto di adempimento tanto personale quanto "rappresentativo" (cioè a dire fondato su di un rapporto di rappresentanza ex lege dei figli), con ciascuno dei quali veniva adempiuto, pro quota, anche l'obbligo restitutorio (parziario) gravante sui due debitori minorenni. Con la ulteriore, evidente conseguenza che tale pagamento proporzionale operato (anche) in rappresentanza (legale) dei figli minori, del quale va indubbiamente predicato il tacito contenuto e la tacita funzione di riconoscimento del diritto altrui, sortisce effetti (trattandosi di vicenda non negoziale, è, difatti, fuor di luogo discorrere di causa dell'atto) non legittimamente scomponibili in quello, favorevole, di adempimento e di conseguente riduzione del quantum debitorio, e quello, sfavorevole, di implicito riconoscimento del diritto altrui, quest'ultimo limitato al solo debitore capace. Proprio la natura di atto non negoziale del pagamento comporta l'insorgere dell'effetto - tanto diretto, di adempimento, quanto indiretto o tacito, di riconoscimento - ad esso automaticamente riconnesso dalla legge, al di là ed a prescindere di qualsivoglia intento volitivo del soggetto agente (o del suo rappresentante, legale o volontario). Il ricorso è pertanto rigettato.
La complessità delle questioni di diritto affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007