Sentenza 3 giugno 2026
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 20389/2026
Roma, lì, 03/06/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
FILIPPO CASA - Presidente - Sent. n. sez. 703/2026 SILVIA MATTEI - Relatore - CC - 19/02/2026 FR FI R.G.N. 37562/2025 NI FR EN IN US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AR RI RU, nato in [...] l' 11/07/2001
avverso l'ordinanza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, la quale ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata dall’odierno ricorrente, di unificazione
sotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto delle seguenti sentenze:
a) Sentenza Corte di appello di Roma del 2.10.2019, irrevocabile il
14.2.2020, relativa al reato di tentata rapina, commesso in Tivoli il 2.11.2015;
b) Sentenza Corte di appello di Roma del 27.10.2022, irrevocabile il
10.2.2023, relativa al furto in abitazione commesso in Roma il 1.8.2021;
c) Sentenza Tribunale di Roma del 10.5.2023, irrevocabile il 10.6.2023
relativa al reato di cui all’art. 639 cod. pen. commesso in Roma il 10.4.2021;
d) Sentenza Corte di appello di Roma del 29.3.2023, irrevocabile il
5.12.2023, relativa ai reati di rapina, sequestro di persona e resistenza a
Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a
pubblico ufficiale, commesso in Roma il 31.10.2021.
Osservava che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del vincolo
della continuazione non ravvisandosi elementi dai quali desumere che i reati
costituiscano attuazione di un’unica iniziale determinazione criminosa, mancando gli
indici sintomatici dell’unicità di disegno criminoso. Osservava che i delitti erano stati
commessi in un ampio arco di tempo, dal 2015 al 2021, in luoghi diversi, senza
alcun elemento di collegamento tra loro, e con modalità diverse, si da non
consentire di valutarle come frutto di un’unica programmazione, almeno nelle linee
generali.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente,
articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione
all’art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Osserva che, a prescindere dalla non decisività
della distanza temporale al fine di escludere la continuazione, comunque i reati di cui alle
lettere da b) a d) sono stati commessi nell’anno 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro,
nonché in Roma, essendo stato commesso altrove solo il reato sub a). Riferisce che si tratta
di reati contro il patrimonio in quanto espressivi della deliberazione del ricorrente di attuare
un programma di vita criminoso finalizzato all’accaparramento dei beni altrui. Evidenzia che
si tratta i reati contro il patrimonio, commessi per fini di profitto. Chiede quindi,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo fondato su
motivi manifestamente infondati.
2. Questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione, incombe sul
condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere
di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a
una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo
sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., si traduca in un
automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,
rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a
delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reati
devono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a
grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si
commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee
essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o
delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico
intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta
meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore
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Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a
capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un
singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo
la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta
in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il
bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del
02/07/2015 ) e, di tali indici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento
del vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a
sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica
degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici
sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una
abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010,
Faneli, Rv. 247356).
Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati
in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv.
270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità
spazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella
sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento
della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati
almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare
la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino
comunque frutto di determinazione estemporanea.
3. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta
applicazione dei principi enunciati, avendo evidenziato che, nei reati oggetto
dell’istanza, non si ravvisano quegli indici di unitarietà del disegno criminoso
richiesti dalla giurisprudenza, trattandosi di fatti commessi in luoghi e tempi
distanti, che, pur essendo della stessa indole (in quanto contro il patrimonio),
sono stati commessi con modalità e in contesti diversi, sì da apparire il frutto di
determinazioni estemporanee, indotte dalla necessità di soddisfare esigenze
contingenti.
4. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente formula una censura
estremamente generica, reiterando sostanzialmente le proprie ragioni senza
confrontarsi, se non molto genericamente, con i motivi posti a fondamento del
rigetto, e, di fatto, sollecitando una nuova e diversa valutazione, preclusa a
questa Corte.
5. Addirittura, la difesa giunge ad affermare che l’identità del disegno
criminoso sarebbe nel progetto di vita ispirato al crimine, argomento che per
giurisprudenza costante non coincide con l’unitarietà del disegno criminoso che,
invece, consiste in una ideazione iniziale ed unica nella quale siano previsti,
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almeno nelle loro linee essenziali i vari reati. Questa Corte ha affermato che «In
tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della
disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a
sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica
degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non
di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e
di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli
illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580-01).
5. Alla luce di tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente SILVIA MATTEI FILIPPO CASA
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