CASS
Ordinanza 10 marzo 2023
Ordinanza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 1765-2022 proposto da: UL IU e UL NA, rappresentate e difese dall’avv. NN RO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrenti -
contro LI NT, LI LO, UG MA IS, IA ND e IA LA, rappresentati e difesi dall’avv. CORRADO QUAGLIERINI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrenti -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7132 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 10/03/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 1143/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da LA GI e SE FR avverso la decisione del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda di regolarizzazione di due luci proposta, nei confronti degli appellanti, da GI IA SA, RD AN e RD LL, proprietari dell’immobile confinante con quello dei predetti appellanti. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LA GI e SE FR, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso RG IO, RG CA, GI IA SA, RD AN e RD LL. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato come luci le due aperture oggetto di causa, le quali, in realtà, avrebbero le caratteristiche della veduta. Esse, infatti, ancorché munite di grata, consentirebbero comunque di esercitare una visuale agevole sul fondo confinante, e ciò sarebbe sufficiente ai fini della loro qualificazione come vedute, essendo la prospectio un elemento aggiuntivo rispetto alla possibilità di inspectio, già di per sé sufficiente. La censura è inammissibile, alla luce del principio secondo cui “La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla 3 di 4 inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016, Rv. 638835). Il principio è stato ribadito ancora di recente, allorquando questa Corte ha affermato che “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021, Rv. 662259). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle 4 di 4 spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro LI NT, LI LO, UG MA IS, IA ND e IA LA, rappresentati e difesi dall’avv. CORRADO QUAGLIERINI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrenti -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7132 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 10/03/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 1143/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da LA GI e SE FR avverso la decisione del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda di regolarizzazione di due luci proposta, nei confronti degli appellanti, da GI IA SA, RD AN e RD LL, proprietari dell’immobile confinante con quello dei predetti appellanti. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LA GI e SE FR, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso RG IO, RG CA, GI IA SA, RD AN e RD LL. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato come luci le due aperture oggetto di causa, le quali, in realtà, avrebbero le caratteristiche della veduta. Esse, infatti, ancorché munite di grata, consentirebbero comunque di esercitare una visuale agevole sul fondo confinante, e ciò sarebbe sufficiente ai fini della loro qualificazione come vedute, essendo la prospectio un elemento aggiuntivo rispetto alla possibilità di inspectio, già di per sé sufficiente. La censura è inammissibile, alla luce del principio secondo cui “La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla 3 di 4 inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016, Rv. 638835). Il principio è stato ribadito ancora di recente, allorquando questa Corte ha affermato che “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021, Rv. 662259). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle 4 di 4 spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda