Ordinanza 18 luglio 2023
Massime • 1
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
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Sul provvedimento
Testo completo
allegavano che: - il suddetto loro parente era deceduto a causa di una caduta in corrispondenza di una staccionata sita a delimitazione della pubblica via e aggettante sul sottostante fiume, in quanto seduto ovvero appoggiato sulla stessa che era stata lesionata probabilmente dal contatto accidentale con mezzi meccanici che avevano urtato le traverse;
- ne derivava, in questa prospettiva, la responsabilità custodiale dell’ente locale;
il Tribunale, davanti al quale resisteva il Comune, accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - era risultato dalla consulenza medico-legale resa in sede d’indagini penali, nell’ambito del procedimento che aveva portato all’archiviazione, che il deceduto era in stato di ebbrezza alcolica;
- era rimasta ignota la dinamica dell’evento e con essa le reali cause dello stesso;
- la complessiva coincidenza logistica ipotizzata tra la balaustra divelta e il cadavere sottostante, in parte spostato dall’acqua, non poteva escludere parimenti plausibili 3 di 8 ricostruzioni alternative, connesse allo stato fisico del soggetto, in passato risultato autore di gesti anticonservativi, ovvero al gesto doloso di terzi, rimanendo congetture quelle formulate dalle parti attrici;
- la causa ignota non poteva riverberare sulla responsabilità custodiale che, sebbene oggettiva, presupponeva la dimostrazione del nesso causale con la cosa custodita;
avverso questa sentenza ricorrono gli originari attori sulla base di sei motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso il Comune di Bistagno;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato rigettando l’eccezione d’inammissibilità del gravame di merito, risultato generico non confrontandosi, come necessario, con specificate parti della decisione del Tribunale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la balaustra era stata comunque idonea a determinare la caduta, tanto più in quanto risultata lesionata e non omologata quale barriera per il tipo di strada, in un contesto di mancanza d’illuminazione, segnalazione e ulteriore protezione ovvero di marcata incuria, mentre non era stata provata una condotta abnorme della vittima tale da interrompere l’individuato nesso eziologico;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Alessandria, intervenuto, avevano attestato in giudizio la compatibilità della caduta con lo stato dei luoghi, quale sopra 4 di 8 rappresentato, con conseguente necessità di leggere tali risultanze alla luce del criterio d’imputazione causale probabilistico della responsabilità civile;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5, cod. proc. civ., 2697, 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, stante la pericolosità della staccionata in custodia, e la prevedibilità di condotte come quella del danneggiato, il fatto ignoto, che atteneva alle modalità della caduta e non all’evento come tale, non poteva esimere l’ente dalla responsabilità; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2697, 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’antecedenza causale delle negligenze amministrative non poteva essere obliterata e resa irrilevante dal preteso stato di ebbrezza della vittima, accertato in sede di perizia medico-legale ma smentito sul piano fattuale dalle deposizioni assunte e in specie da quella del titolare del bar dove CO era rimasto fino alla sera dell’evento; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5, cod. proc. civ., 2697, 2051, cod. civ., 40, 41, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la riferibilità causale in sede civile era retta dal criterio del “più probabile che non” e non da quello della “evidenza oltre ogni ragionevole dubbio” di tipo penalistico, sicché le pronunce del giudice penale non avrebbero potuto avere nel giudizio in parola alcun rilievo;
Considerato che il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato;
5 di 8 in primo luogo, parte ricorrente rimanda alla lettura dei motivi di appello (cfr. pag. 10, ultimo capoverso, del gravame), in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., applicabile, quale norma che regola i generali requisiti di ammissibilità del ricorso, anche nell’ipotesi di “errores in procedendo” (cfr. Cass., 06/09/2021, n. 24048, Cass., 29/09/2017, n. 22880); al contempo, la Corte territoriale ha spiegato (a pag. 6) che l’appellante si era chiaramente doluto del mancato scrutinio, da parte del giudice di prime cure, della sussistenza di un presupposto fattuale dirimente, «costituito dalla partecipazione del manufatto al determinismo di quanto accaduto e culminato nella morte di CO IO»; il riferimento della censura qui in scrutinio alla mancata indicazione specifica delle parti della sentenza contestate, risulta privo di decisività, qualora, come sottolineato dal Collegio di seconde cure, siano comunque individuabili l’oggetto e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.); né, com’è stato evidenziato in “incipit”, nell’atto di gravame qui in esame risulta offerta compiuta e specifica dimostrazione contraria a tale conclusione;
i motivi dal secondo al sesto, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
la Corte di appello, nell’ambito del suo proprio sindacato di merito, ha escluso che vi fosse idonea prova anche presuntiva in ordine alla dinamica del fatto;
in particolare, la Corte territoriale (a pag. 9): a) ha tenuto in conto delle risultanze della perizia medico- legale da cui era emerso lo stato di ebbrezza della vittima;
6 di 8 b) ha evidenziato che la mera coincidenza logistica, latamente intesa, tra il punto di ritrovamento del cadavere e la balaustra, scontava dati incompleti stante in specie lo spostamento del corpo dovuto all’acqua del fiume, e attesa la mancanza di una compiuta traccia sulla parete tra la via e il canale;
c) ha soprattutto spiegato che, come rimarcato anche dal giudice per le indagini preliminari, non era emerso cosa fosse successo, «scontando la ricostruzione fattuale plurime ipotetiche ricostruzioni alternative, e potendo la caduta addirittura avere una genesi del tutto avulsa dalle anomalie della recinzione» essendo «magari correlabile causalmente ad un proposito anticonservativo o ancora al gesto doloso di terzi»; quanto al punto sub a) l’evocazione di altri elementi istruttori palesa l’obiettivo di una rilettura delle risultanze probatorie che rimane del tutto estranea alla presente sede di legittimità; quanto ai punti sub b) e c) la distinzione tra modalità dell’evento ed evento stesso, sostenuta da parte ricorrente, è artificiosa, posto che le alternative ipotesi modali, nient’affatto incompatibili logicamente con quella invocata dagli attori, spostano all’evidenza le conclusioni da trarre;
resta da vagliare la corretta collocazione giuridica del fatto ignoto;
qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v. Cass., 01/02/2018, n. 2480, e succ. conf., in un caso nel quale è stata confermata la statuizione di merito che aveva escluso la responsabilità in capo 7 di 8 all'ente proprietario e gestore della strada, per i danni patiti dal superamento del pur regolare “guardrail” da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, profilo nell’ipotesi dirimente;
cfr., sia pure in distinto contesto di responsabilità civile, Cass., 11/11/2019, n. 28991, pag. 11, dal rigo 5); è infatti evidente che, qualora fosse stato, come appunto parimenti plausibile, un gesto “anticonservativo” o doloso di un terzo, non potrebbe in alcun modo affermarsi l’imputabilità causale al custode della staccionata sebbene non manutenuta, emergendo una condotta del danneggiato che integra una serie causale del tutto autonoma rispetto alla cosa in custodia, anche a mente dei generali principî evincibili dagli artt. 40 e 41 cod. pen. (Cass., 07/07/2022, n. 21563); quanto appena osservato rivela, nello stesso tempo, la differenza tra responsabilità inerente all’amministrazione della cosa pubblica – cui ricondurre la necessità di una manutenzione della via pubblica e dei manufatti a recinzione della stessa, così come la relativa segnalazione ovvero illuminazione – e la diversa responsabilità risarcitoria civile per i danni che uno specifico soggetto abbia subìto; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 2.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte 8 di 8 dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 11/05/2023.