Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22631
CASS
Sentenza 24 maggio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22631
Data del deposito : 24 maggio 2023

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMITI ALESSANDRO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ALESSANDRO MARCECA si riporta alle conclusioni scritte, a firma dell'avvocato MOMARONI, che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato PAMELA BONAIUTI insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22631 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Romiti Alessandro, riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di Poletti Luca, affermando, nell'ambito di una comunicazione via mail intrattenuta il 6 marzo 2015 con più persone, ivi compreso l'offeso, che questi, da consulente tecnico di parte in una causa civile, aveva reso valutazioni circa lo stato dei luoghi che avrebbero potuto essere riferibili, quanto a fondatezza al 'Mago Othelma', ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 8 ottobre 2021, di conferma di quella del Giudice di pace di quella stessa città, che l'aveva condannato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Affida l'impugnativa a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 594 e 595 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen.. Deduce che, per quanto desumibile dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che aveva dato atto di come l'indirizzo mai! - dal quale in data 6 marzo 2015 era partito il messaggio diffamatorio — fosse proprio quello utilizzato dal Romiti «... con il quale interloquivano tutte le altre parti della causa civile, ed in particolare lo stesso Poletti» (cfr. pag. 1), la fattispecie in concreto accertata si sarebbe dovuta sussumere entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 594 cod. pen., piuttosto che in quello di cui all'art. 595 cod. pen., essendo ben possibile che il destinatario delle espressioni diffamatorie fosse presente,
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