Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7660
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza degli artifici e raggiri

    La Corte ha ritenuto provato il carattere fittizio della donazione e delle conseguenti attestazioni professionali, evidenziando come CI BA non abbia mai svolto attività agricola, requisito necessario per i contributi. La Corte ha inoltre sottolineato che i raggiri non si limitano alla donazione, ma includono il far figurare CI BA come giovane imprenditrice agricola.

  • Rigettato
    Qualifica di imprenditore attivo

    La Corte ha confermato che CI BA non rientra nella definizione di 'imprenditore attivo' ai sensi della normativa europea e nazionale, in quanto non ha mai svolto alcuna attività agricola minima, pur risiedendo stabilmente all'estero e svolgendo altra professione. La Corte ha altresì chiarito che le sentenze di merito non hanno definito l'azienda come 'fantasma', ma hanno rilevato che non era gestita secondo le definizioni di imprenditore agricolo attivo.

  • Rigettato
    Configurabilità del reato di truffa rispetto all'art. 316-ter c.p.

    La Corte ha ribadito che il reato di truffa è configurabile in quanto l'accoglimento delle domande di aiuti comunitari all'agricoltura non si basa su semplici autocertificazioni, ma implica controlli da parte dell'autorità competente. Inoltre, anche in caso di difetto di controlli, la responsabilità penale sussiste in base alla condotta del soggetto agente che ha indotto in errore l'ente, indipendentemente dalla sua eventuale cooperazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 521 c.p.p. sulla confisca

    La Corte ha ritenuto corretta la confisca dell'intero ammontare dei contributi percepiti, poiché l'ingiusto profitto del reato corrisponde a tutte le erogazioni ricevute simulando la qualità di imprenditrice agricola professionale. La normativa europea prevede la perdita integrale dei contributi in caso di creazione artificiale delle condizioni per riceverli. Non rileva l'eventuale sussistenza di contributi che il padre avrebbe potuto conseguire a proprio nome.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sui parametri di cui all'art. 133 c.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla quantificazione della pena, ritenendo che la valorizzazione delle modalità dell'azione e dell'ammontare delle somme indebitamente percepite da parte dei giudici di merito non sia arbitraria. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la gravità dei fatti e l'assenza di meriti processuali o extraprocessuali, a parte l'incensuratezza. La concessione delle attenuanti richiede l'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza, e la richiesta dei ricorrenti non ha specificato elementi sufficienti.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sulle statuizioni civili

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per carenza di interesse, ritenendo la censura manifestamente infondata. La sentenza di primo grado ha chiarito che le condotte hanno cagionato danni patrimoniali alla parte civile ARPEA, e l'individuazione e quantificazione di tali danni spettano al giudice civile, non al giudice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7660
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo