CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN MP CC - 27/11/2025 R.G.N. 30108/2025 MO CO SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1.AL LI nata a [...] il [...] 2.AL EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere AN MP;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale AS OM, che con requisitoria scritta del 29/10/2025 ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva in data 18/11/2025. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26/2/2024 il Tribunale di Torino dichiarava LO BA e IA BA colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640-bis cod. pen. perché, mediante artifizi e raggiri consistiti nella stipula di un fittizio atto di donazione, in favore di CI BA, dell’intera azienda “LO BA”, avente come principale attività economica la coltivazione del riso, inducevano in errore l’agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (APREA), al fine di accedere ai contributi regionali destinati ai giovani imprenditori agricoli professionali, mentre la BA è di professione traduttrice e residente a [...], così procurandosi un ingiusto profitto di euro 341.578,33. 2.Decidendo sull’appello proposto degli imputati, con sentenza del 18/06/2025, la Corte di appello di Torino ha solo parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale cittadino, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati limitatamente al reato relativo ai contributi regionali degli anni 2016 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per il residuo reato nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione e l’ammontare della disposta confisca nella misura di euro 341.578,33. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale, gli imputati, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione articolando i seguenti motivi di impugnazione:
3.1.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, hanno dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640-bis cod. pen. in merito alla sussistenza degli artifici e raggiri necessari per la configurabilità del reato, e la contraddittorietà della motivazione, non potendo integrare la condotta di artifizio o raggiro la Penale Sent. Sez. 2 Num. 7660 Anno 2026 Presidente: NO EA Relatore: MP AN Data Udienza: 27/11/2025 stipula di un atto di donazione, riconducibile ad una legittima iniziativa familiare volta a preservare, in vista di una successione, l'azienda agricola di famiglia.
3.2.Con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ancora con riferimento all'indicazione degli artifici e raggiri, per l'errata applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., del regolamento europeo n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 2014: assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la relazione del consulente tecnico di parte, dott. RO DA, che aveva concluso per la piena legittimità dei contributi percepiti da BA IA, richiamando la nozione di “imprenditore attivo” di derivazione comunitaria, e che anche la deposizione del testimone NO, citata dalla sentenza impugnata, non consentirebbe di ritenere l’azienda agricola dei ricorrenti una mera “Azienda fantasma”.
3.3.Con i successivi tre motivi di ricorso (quarto, quinto e sesto), la difesa dei ricorrenti ha dedotto la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha disposto la confisca di importo corrispondente all’intera contribuzione pubblica ricevuta, nonché la violazione della legge penale con riferimento alla corretta individuazione della normativa applicabile ai fini dell’ampiezza della misura, confondendo la disciplina amministrativa con quella penale.
3.4.Con il settimo motivo la difesa dei ricorrenti ha censurato l’inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione del fatto come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen.: si assume che non potrebbe configurarsi il contestato delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., non avendo chiarito gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato le indagini se venissero svolti costanti ed immediati controlli da parte dei funzionari di ARPEA in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di richiesta di contribuzione, oppure se i controlli potessero essere anche successivi ed eventuali, fondandosi il sistema di erogazione del contributo esclusivamente su autodichiarazioni, con controlli dell’ente solo successivi ed eventuali 3.5. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare non prendendo in considerazione, nella determinazione della pena, i parametri di cui ai nn. 2) e 3) della predetta norma, riferiti alla “entità del danno ed intensità del dolo”, senza valutare che, secondo l’imputazione, l’addebito oggetto di contestazione non sarebbe l’aver percepito l’intera contribuzione, bensì i contributi previsti per i giovani agricoltori, quantificati dal consulente tecnico DA in euro 61.766,47. 3.6. Con il nono motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione che non ha considerato né la giovane età di CI BA, né il limitato danno (da contenersi nel solo contributo per i giovani agricoltori), la complessa normativa che regola la materia ed il fatto che, comunque, l’azienda agricola di cui si tratta era regolarmente in attività, produttiva e meritevole di ricevere contribuzione.
3.7. Con il decimo ed ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni di natura civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. 2 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato il carattere fittizio non solo della donazione dell’intera azienda “LO BA”, avente come principale attività economica la coltivazione del riso, in favore di CI BA, ma anche della conseguente intestazione in capo alla stessa di false attestazioni e qualifiche professionali, atteso che la predetta non ha mai svolto alcuna nemmeno una minima attività agricola, come invece richiesto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 18/11/2014. Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emerge, infatti, che, a sèguito della cessione della ditta individuale del padre avente ad oggetto l’attività di coltivazione di cereali e legumi, con atto notarile di donazione in data 01/12/2016, al quale era seguìto, però, il conferimento allo stesso LO BA di ampi poteri di rappresentanza, gestione ed amministrazione, nel periodo 2016-2020 erano state accolte e liquidate dall’ente pagatore Arpea numerose domande di accesso agli incentivi regionali all’attività imprenditoriale agricola in nome e per conto dell’azienda di CI BA, che aveva dichiarato di essere coltivatrice diretta dal 30/06/2016 e di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale necessaria per la richiesta di contributi relativi ai Piani di Sviluppo Regionale. Come emerge anche dall’imputazione che ha trovato conferma nel giudizio di merito, i raggiri non vanno ravvisati solo nel carattere fittizio della donazione, ma anche nel far figurare come “giovane imprenditrice agricola” una persona che non lo è, al fine di accedere ai contributi previsti per i giovani: è infatti emerso che la “giovane imprenditrice agricola” risiede a Londra dove svolge professionalmente l’attività di interprete, tanto che non risulta documentata alcuna attività agricola svolta dalla stessa, che non è mai stata incontrata o conosciuta dal proprietario dei terreni, nemmeno quando questo ha dovuto sollecitare il padre LO BA a regolarizzare la posizione contrattuale con il subentro della figlia nella locazione agraria, tanto che, dopo numerosi solleciti via mail, si era risolto a consegnare il contratto al padre, per riceverne poi una copia sottoscritta dalla predetta CI BA. La Corte territoriale, inoltre, ha anche evidenziato che nel periodo 2016- 2020 la stessa risulta aver effettuato sei o sette viaggi annuali da Londra a Milano con permanenze sul territorio nazionale di pochi giorni, e non risulta aver mai partecipato in alcun modo ad una “pratica colturale, come ad esempio una lavorazione del terreno o una falciatura o un turno di pascolamento”, e che anche la prospettazione difensiva di aver gestito ed organizzato i lavori da remoto, attraverso strumenti telematici, non ha ricevuto alcun riscontro documentale. La Corte territoriale ha in tal modo dato conto di come CI BA non abbia mai svolto attività agricola in prima persona, tanto da non rientrare in alcun modo nella definizione di imprenditore attivo ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE, sicché non aveva diritto a percepire quei contributi che, invece, le sono stati riconosciuti in virtù dei raggiri dinanzi evidenziati.
3. Giova ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995, Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, Lo Parco, Rv. 198613- 01). E’ manifestamente infondato, pertanto, il motivo di ricorso volto a prospettare un’omessa valutazione della relazione del consulente tecnico di parte, dott. DA, che aveva concluso per la piena legittimità dei contributi percepiti da BA IA, in quanto 3 tale relazione è stata ampiamente illustrata ed analizzata, anche nel dettaglio, dalla sentenza di primo grado che, però, ne ha disatteso le conclusioni escludendo che la BA potesse essere considerata “imprenditore attivo” ai sensi della normativa europea e nazionale dalla stessa sentenza richiamata, sul rilievo che la stessa non aveva mai preso parte, neppure in via occasionale, ad alcuna attività connessa alla conduzione o gestione del fondo. Le sentenze di merito, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non hanno in alcun modo definito né considerato l’azienda intestata a CI BA un’”azienda fantasma”, ma hanno rilevato, invece, alla luce dei convergenti elementi dinanzi ricordati, che si trattava di un’azienda che non è gestita da un giovane imprenditore agricolo, secondo le definizioni di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento UE n. 1307/13. Basti a tal proposito ricordare che ai sensi dell’art. 9 una persona o un’associazione di persone è considerata “agricoltore in attività” la persona che fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l’importo annuo di pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola”. Lo stesso articolo, poi, riconosce agli Stati membri la possibilità di decidere, “in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche: a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive;
e/o b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola”. Anche l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole n. 6513 del 2014, invocato dai ricorrenti, ha precisato che per “attività agricola minima” di cui all’art. 4 par 1, lett. c) del Regolamento UE n. 1307/2013 deve intendersi un’”attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica annuale colturale ordinaria”. Se è vero, pertanto che, come assumono i ricorrenti, la disciplina normativa dinanzi ricordata non impone espressamente al soggetto interessato di essere presente “sul campo” con continuità, tuttavia le sentenze di merito, alla luce di tale normativa, hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non è risultata alcuna “attività agricola minima” riferibile a CI BA tale da consentirle di qualificarsi come “imprenditore agricolo attivo” ai sensi della normativa europea e nazionale richiamata, non avendo la stessa mai preso parte, neppure in via occasionale, ad alcuna attività connessa alla conduzione o gestione del fondo, anche perchéstabilmente domiciliata all’estero e dotata di diversa occupazione lavorativa.
4.Manifestamente infondata è anche la prospettazione difensiva di una violazione del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha disposto la confisca di un importo corrispondente all’intera contribuzione pubblica ricevuta. Con il capo di imputazione, infatti, non veniva contestato soltanto il carattere fittizio della donazione dell’azienda a CI BA, precisando anche che questa, di professione traduttrice, risiedeva a Londra, ma si contestava anche che tali artifizi consentivano di accedere ai contributi destinati ai “giovani imprenditori agricoli professionali”, quale non poteva essere considerata la BA, così procurando l’ingiusto profitto di euro 341.578,33. Correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto che l’ingiusto profitto del reato, con corrispondente danno per ARPEA, corrisponde a tutte le erogazioni percepite dalla predetta simulando la qualità di imprenditrice agricola professionale ed in tal modo inquinando tutta la 4 procedura. Si tratta, infatti, di erogazioni che, nel difetto di tale qualifica, non spettavano alla predetta ricorrente, come confermato dalla normativa europea che, con l’art. 60 del regolamento 1306/2013, prevede la perdita integrale dei contributi ricevuti per coloro che hanno artificiosamente creato le condizioni per ricevere i benefici, con allegazioni non corrispondenti al vero. Conseguentemente, l’ingiusto profitto percepito da CI BA, suscettibile di confisca, va commisurato a tutte le erogazioni da questa illecitamente conseguite, a nulla rilevando eventuali contributi che il padre LO BA avrebbe potuto eventualmente conseguire presentando domande a proprio nome e che, peraltro, la sentenza impugnata riferisce non risulta aver mai richiesto.
5.Del pari manifestamente infondato è il motivo di impugnazione volto a prospettare l’inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione del fatto come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. sul rilievo che non potrebbe configurarsi il contestato delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., non avendo chiarito gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato le indagini se venissero svolti costanti ed immediati controlli da parte dei funzionari di ARPEA in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di richiesta di contribuzione, oppure se i controlli potessero essere anche successivi ed eventuali. Come è noto, infatti, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. Questa Corte di legittimità, pertanto, ha già avuto modo di rilevare che, in tema di aiuti comunitari all'agricoltura è configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., in quanto, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (così Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979-01; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036-01; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510-02; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036-03). E, tale principio va ribadito anche alla luce del “regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune”, approvato unitamente al successivo regolamento 1307/2013 recante “norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previstidalla politica agricola comune”, che prevedeva rigidi controlli rimessi prevalentemente agli organi pagatori territoriali (anche facendo ricorso al sistema agrometeorologico e all’acquisizione e al perfezionamento di immagini satellitari); né può rilevare l’eventuale difetto di controlli da parte dell'ente erogatore, nel caso concreto, circa la veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, atteso che la fraudolenta induzione in errore postula che il "deceptus" abbia a disposizione strumenti di tutela, pur se concretamente non utilizzati, collegandosi la responsabilità penale al fatto del soggetto agente, indipendentemente dall'eventuale cooperazione della vittima (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio, Rv. 288460-01).
6. Le censure rivolte dai ricorrenti alla quantificazione della pena sono inammissibili, non potendosi ritenere in alcun modo arbitraria la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, delle modalità dell’azione posta in essere dai ricorrenti e dell’entità dell’intero ammontare delle somme indebitamente percepite. La graduazione della pena, anche in 5 relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per la continuazione, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
7. Nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha evidenziato la gravità dei fatti e l’assenza di “meriti processuali o extraprocessuali degli imputati, a parte la loro incensuratezza”, così conformandosi al principio secondo cui la concessione di tali attenuanti deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne deriva che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01).
8. E’ inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, volto a censurare il silenzio della Corte territoriale sulla prospettazione difensiva con la quale si contestavano le statuizioni civili per non aver indicato il Tribunale di Torino la tipologia di danni arrecati alla parte civile, la loro origine e consistenza. In tema di impugnazioni, infatti, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01). Nella fattispecie, si trattava, appunto, di una censura manifestamente infondata, emergendo con chiarezza dal percorso argomentativo della sentenza di primo grado come le condotte oggetto di imputazione abbiano “cagionato danni, quantomeno sotto il profilo patrimoniale, alla parte civile costituita ARPEA”, quale ente erogatore, e non competendo al giudice penale, invece, l’individuazione della tipologia di tali danni e la loro quantificazione, in quanto rimessa al giudice civile.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MP EA NO 6
1.AL LI nata a [...] il [...] 2.AL EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere AN MP;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale AS OM, che con requisitoria scritta del 29/10/2025 ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva in data 18/11/2025. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26/2/2024 il Tribunale di Torino dichiarava LO BA e IA BA colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640-bis cod. pen. perché, mediante artifizi e raggiri consistiti nella stipula di un fittizio atto di donazione, in favore di CI BA, dell’intera azienda “LO BA”, avente come principale attività economica la coltivazione del riso, inducevano in errore l’agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (APREA), al fine di accedere ai contributi regionali destinati ai giovani imprenditori agricoli professionali, mentre la BA è di professione traduttrice e residente a [...], così procurandosi un ingiusto profitto di euro 341.578,33. 2.Decidendo sull’appello proposto degli imputati, con sentenza del 18/06/2025, la Corte di appello di Torino ha solo parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale cittadino, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati limitatamente al reato relativo ai contributi regionali degli anni 2016 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per il residuo reato nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione e l’ammontare della disposta confisca nella misura di euro 341.578,33. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale, gli imputati, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione articolando i seguenti motivi di impugnazione:
3.1.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, hanno dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640-bis cod. pen. in merito alla sussistenza degli artifici e raggiri necessari per la configurabilità del reato, e la contraddittorietà della motivazione, non potendo integrare la condotta di artifizio o raggiro la Penale Sent. Sez. 2 Num. 7660 Anno 2026 Presidente: NO EA Relatore: MP AN Data Udienza: 27/11/2025 stipula di un atto di donazione, riconducibile ad una legittima iniziativa familiare volta a preservare, in vista di una successione, l'azienda agricola di famiglia.
3.2.Con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ancora con riferimento all'indicazione degli artifici e raggiri, per l'errata applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., del regolamento europeo n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 2014: assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la relazione del consulente tecnico di parte, dott. RO DA, che aveva concluso per la piena legittimità dei contributi percepiti da BA IA, richiamando la nozione di “imprenditore attivo” di derivazione comunitaria, e che anche la deposizione del testimone NO, citata dalla sentenza impugnata, non consentirebbe di ritenere l’azienda agricola dei ricorrenti una mera “Azienda fantasma”.
3.3.Con i successivi tre motivi di ricorso (quarto, quinto e sesto), la difesa dei ricorrenti ha dedotto la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha disposto la confisca di importo corrispondente all’intera contribuzione pubblica ricevuta, nonché la violazione della legge penale con riferimento alla corretta individuazione della normativa applicabile ai fini dell’ampiezza della misura, confondendo la disciplina amministrativa con quella penale.
3.4.Con il settimo motivo la difesa dei ricorrenti ha censurato l’inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione del fatto come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen.: si assume che non potrebbe configurarsi il contestato delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., non avendo chiarito gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato le indagini se venissero svolti costanti ed immediati controlli da parte dei funzionari di ARPEA in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di richiesta di contribuzione, oppure se i controlli potessero essere anche successivi ed eventuali, fondandosi il sistema di erogazione del contributo esclusivamente su autodichiarazioni, con controlli dell’ente solo successivi ed eventuali 3.5. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare non prendendo in considerazione, nella determinazione della pena, i parametri di cui ai nn. 2) e 3) della predetta norma, riferiti alla “entità del danno ed intensità del dolo”, senza valutare che, secondo l’imputazione, l’addebito oggetto di contestazione non sarebbe l’aver percepito l’intera contribuzione, bensì i contributi previsti per i giovani agricoltori, quantificati dal consulente tecnico DA in euro 61.766,47. 3.6. Con il nono motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione che non ha considerato né la giovane età di CI BA, né il limitato danno (da contenersi nel solo contributo per i giovani agricoltori), la complessa normativa che regola la materia ed il fatto che, comunque, l’azienda agricola di cui si tratta era regolarmente in attività, produttiva e meritevole di ricevere contribuzione.
3.7. Con il decimo ed ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni di natura civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. 2 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato il carattere fittizio non solo della donazione dell’intera azienda “LO BA”, avente come principale attività economica la coltivazione del riso, in favore di CI BA, ma anche della conseguente intestazione in capo alla stessa di false attestazioni e qualifiche professionali, atteso che la predetta non ha mai svolto alcuna nemmeno una minima attività agricola, come invece richiesto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 6513 del 18/11/2014. Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emerge, infatti, che, a sèguito della cessione della ditta individuale del padre avente ad oggetto l’attività di coltivazione di cereali e legumi, con atto notarile di donazione in data 01/12/2016, al quale era seguìto, però, il conferimento allo stesso LO BA di ampi poteri di rappresentanza, gestione ed amministrazione, nel periodo 2016-2020 erano state accolte e liquidate dall’ente pagatore Arpea numerose domande di accesso agli incentivi regionali all’attività imprenditoriale agricola in nome e per conto dell’azienda di CI BA, che aveva dichiarato di essere coltivatrice diretta dal 30/06/2016 e di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale necessaria per la richiesta di contributi relativi ai Piani di Sviluppo Regionale. Come emerge anche dall’imputazione che ha trovato conferma nel giudizio di merito, i raggiri non vanno ravvisati solo nel carattere fittizio della donazione, ma anche nel far figurare come “giovane imprenditrice agricola” una persona che non lo è, al fine di accedere ai contributi previsti per i giovani: è infatti emerso che la “giovane imprenditrice agricola” risiede a Londra dove svolge professionalmente l’attività di interprete, tanto che non risulta documentata alcuna attività agricola svolta dalla stessa, che non è mai stata incontrata o conosciuta dal proprietario dei terreni, nemmeno quando questo ha dovuto sollecitare il padre LO BA a regolarizzare la posizione contrattuale con il subentro della figlia nella locazione agraria, tanto che, dopo numerosi solleciti via mail, si era risolto a consegnare il contratto al padre, per riceverne poi una copia sottoscritta dalla predetta CI BA. La Corte territoriale, inoltre, ha anche evidenziato che nel periodo 2016- 2020 la stessa risulta aver effettuato sei o sette viaggi annuali da Londra a Milano con permanenze sul territorio nazionale di pochi giorni, e non risulta aver mai partecipato in alcun modo ad una “pratica colturale, come ad esempio una lavorazione del terreno o una falciatura o un turno di pascolamento”, e che anche la prospettazione difensiva di aver gestito ed organizzato i lavori da remoto, attraverso strumenti telematici, non ha ricevuto alcun riscontro documentale. La Corte territoriale ha in tal modo dato conto di come CI BA non abbia mai svolto attività agricola in prima persona, tanto da non rientrare in alcun modo nella definizione di imprenditore attivo ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE, sicché non aveva diritto a percepire quei contributi che, invece, le sono stati riconosciuti in virtù dei raggiri dinanzi evidenziati.
3. Giova ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995, Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, Lo Parco, Rv. 198613- 01). E’ manifestamente infondato, pertanto, il motivo di ricorso volto a prospettare un’omessa valutazione della relazione del consulente tecnico di parte, dott. DA, che aveva concluso per la piena legittimità dei contributi percepiti da BA IA, in quanto 3 tale relazione è stata ampiamente illustrata ed analizzata, anche nel dettaglio, dalla sentenza di primo grado che, però, ne ha disatteso le conclusioni escludendo che la BA potesse essere considerata “imprenditore attivo” ai sensi della normativa europea e nazionale dalla stessa sentenza richiamata, sul rilievo che la stessa non aveva mai preso parte, neppure in via occasionale, ad alcuna attività connessa alla conduzione o gestione del fondo. Le sentenze di merito, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non hanno in alcun modo definito né considerato l’azienda intestata a CI BA un’”azienda fantasma”, ma hanno rilevato, invece, alla luce dei convergenti elementi dinanzi ricordati, che si trattava di un’azienda che non è gestita da un giovane imprenditore agricolo, secondo le definizioni di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento UE n. 1307/13. Basti a tal proposito ricordare che ai sensi dell’art. 9 una persona o un’associazione di persone è considerata “agricoltore in attività” la persona che fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l’importo annuo di pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola”. Lo stesso articolo, poi, riconosce agli Stati membri la possibilità di decidere, “in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche: a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive;
e/o b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola”. Anche l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole n. 6513 del 2014, invocato dai ricorrenti, ha precisato che per “attività agricola minima” di cui all’art. 4 par 1, lett. c) del Regolamento UE n. 1307/2013 deve intendersi un’”attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica annuale colturale ordinaria”. Se è vero, pertanto che, come assumono i ricorrenti, la disciplina normativa dinanzi ricordata non impone espressamente al soggetto interessato di essere presente “sul campo” con continuità, tuttavia le sentenze di merito, alla luce di tale normativa, hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non è risultata alcuna “attività agricola minima” riferibile a CI BA tale da consentirle di qualificarsi come “imprenditore agricolo attivo” ai sensi della normativa europea e nazionale richiamata, non avendo la stessa mai preso parte, neppure in via occasionale, ad alcuna attività connessa alla conduzione o gestione del fondo, anche perchéstabilmente domiciliata all’estero e dotata di diversa occupazione lavorativa.
4.Manifestamente infondata è anche la prospettazione difensiva di una violazione del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha disposto la confisca di un importo corrispondente all’intera contribuzione pubblica ricevuta. Con il capo di imputazione, infatti, non veniva contestato soltanto il carattere fittizio della donazione dell’azienda a CI BA, precisando anche che questa, di professione traduttrice, risiedeva a Londra, ma si contestava anche che tali artifizi consentivano di accedere ai contributi destinati ai “giovani imprenditori agricoli professionali”, quale non poteva essere considerata la BA, così procurando l’ingiusto profitto di euro 341.578,33. Correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto che l’ingiusto profitto del reato, con corrispondente danno per ARPEA, corrisponde a tutte le erogazioni percepite dalla predetta simulando la qualità di imprenditrice agricola professionale ed in tal modo inquinando tutta la 4 procedura. Si tratta, infatti, di erogazioni che, nel difetto di tale qualifica, non spettavano alla predetta ricorrente, come confermato dalla normativa europea che, con l’art. 60 del regolamento 1306/2013, prevede la perdita integrale dei contributi ricevuti per coloro che hanno artificiosamente creato le condizioni per ricevere i benefici, con allegazioni non corrispondenti al vero. Conseguentemente, l’ingiusto profitto percepito da CI BA, suscettibile di confisca, va commisurato a tutte le erogazioni da questa illecitamente conseguite, a nulla rilevando eventuali contributi che il padre LO BA avrebbe potuto eventualmente conseguire presentando domande a proprio nome e che, peraltro, la sentenza impugnata riferisce non risulta aver mai richiesto.
5.Del pari manifestamente infondato è il motivo di impugnazione volto a prospettare l’inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione del fatto come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. sul rilievo che non potrebbe configurarsi il contestato delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., non avendo chiarito gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato le indagini se venissero svolti costanti ed immediati controlli da parte dei funzionari di ARPEA in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di richiesta di contribuzione, oppure se i controlli potessero essere anche successivi ed eventuali. Come è noto, infatti, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. Questa Corte di legittimità, pertanto, ha già avuto modo di rilevare che, in tema di aiuti comunitari all'agricoltura è configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., in quanto, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (così Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979-01; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036-01; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510-02; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036-03). E, tale principio va ribadito anche alla luce del “regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune”, approvato unitamente al successivo regolamento 1307/2013 recante “norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previstidalla politica agricola comune”, che prevedeva rigidi controlli rimessi prevalentemente agli organi pagatori territoriali (anche facendo ricorso al sistema agrometeorologico e all’acquisizione e al perfezionamento di immagini satellitari); né può rilevare l’eventuale difetto di controlli da parte dell'ente erogatore, nel caso concreto, circa la veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, atteso che la fraudolenta induzione in errore postula che il "deceptus" abbia a disposizione strumenti di tutela, pur se concretamente non utilizzati, collegandosi la responsabilità penale al fatto del soggetto agente, indipendentemente dall'eventuale cooperazione della vittima (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio, Rv. 288460-01).
6. Le censure rivolte dai ricorrenti alla quantificazione della pena sono inammissibili, non potendosi ritenere in alcun modo arbitraria la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, delle modalità dell’azione posta in essere dai ricorrenti e dell’entità dell’intero ammontare delle somme indebitamente percepite. La graduazione della pena, anche in 5 relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per la continuazione, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
7. Nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha evidenziato la gravità dei fatti e l’assenza di “meriti processuali o extraprocessuali degli imputati, a parte la loro incensuratezza”, così conformandosi al principio secondo cui la concessione di tali attenuanti deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne deriva che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01).
8. E’ inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, volto a censurare il silenzio della Corte territoriale sulla prospettazione difensiva con la quale si contestavano le statuizioni civili per non aver indicato il Tribunale di Torino la tipologia di danni arrecati alla parte civile, la loro origine e consistenza. In tema di impugnazioni, infatti, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01). Nella fattispecie, si trattava, appunto, di una censura manifestamente infondata, emergendo con chiarezza dal percorso argomentativo della sentenza di primo grado come le condotte oggetto di imputazione abbiano “cagionato danni, quantomeno sotto il profilo patrimoniale, alla parte civile costituita ARPEA”, quale ente erogatore, e non competendo al giudice penale, invece, l’individuazione della tipologia di tali danni e la loro quantificazione, in quanto rimessa al giudice civile.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MP EA NO 6