CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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Massime1

Il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 40005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40005
Data del deposito : 7 marzo 2014

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