Sentenza 29 luglio 2011
Massime • 1
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.
Commentari • 3
- Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 ottobre 2025
Hai ricevuto un'intimazione di pagamento TARSU dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione? Si tratta di un atto con cui l'Ente locale ti invita a pagare tasse sui rifiuti arretrate (TARSU, TARES o TARI) entro 5 giorni, prima di avviare procedure esecutive come pignoramenti, fermi o ipoteche. Molti contribuenti pensano che, a questo punto, non sia più possibile difendersi. In realtà, l'intimazione di pagamento può essere impugnata o contestata, se presenta vizi di notifica, errori di calcolo o prescrizione del credito. Una verifica tempestiva, assistita da un avvocato tributarista, può portare all'annullamento totale o parziale dell'atto. Cos'è l'intimazione di pagamento TARSU …
Leggi di più… - https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 19/01/2021), n.847 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3544/2019 R.G. proposto da: N.D., NO.Da., N.G. e C.L., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. CARLONI Simona, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Monte Santo, n. 2, sono elettivamente …
Leggi di più… - Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 23 marzo 2020
Con l'ordinanza n. 3005/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020, la Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla legittimità o meno dell'impugnazione, di un atto di intimazione di pagamento notificato dall'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi relativi all'atto prodromico (es. cartella di pagamento) che non è stato impugnato nei termini e, quindi, divenuto, esecutivo. IL CASO: La controversia esaminata dalla Cassazione origina dal ricorso promosso da una società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un'intimazione di pagamento di somme portate da una cartella esattoriale notificata in precedenza alla ricorrente, non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
BI OR e RR LI, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastianelli Giacomo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via Carlo Mirabello n. 25;
- ccntroricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 27/26/06, depositata il 28 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FE AB ed AN RI preposero ricorsi avverso due cartelle di pagamento relative ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1982, emesse a seguito dell'avviso di accertamento, impugnato e quindi divenuto definitivo il 15 marzo 2001, della plusvalenza relativa ad una cessione d'azienda. Deducevano che l'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro, relativo alla medesima cessione di azienda, il cui valore era stato preso a riferimento dall'ufficio ai fini delle imposte dirette, nel distinto giudizio da essi proposto era stato parzialmente annullato, ed il valore dell'azienda era stato ridotto da L. 780.000.000 a L. 140.000.000 con sentenza passata in giudicato.
Con un terzo ricorso, la RI, aveva impugnato una cartella di pagamento, deducendone la nullità per asserita duplicazione dell'ILOR esclusivamente a suo carico.
In primo grado i ricorsi, riuniti, venivano accolti. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 2, rigettava il gravame, rilevando che correttamente il valore della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, ai fini delle imposte dirette, era stato ridotto allo stesso valore accertato per l'imposta di registro, in quanto la sentenza pronunciata in quel giudizio aveva autorità di cosa giudicata nella presente controversia, per motivi di identità sostanziale, di parti e di causa pretendi, e quindi non si poteva non tenerne conto ai fini della legittimità dell'IRPEF e dell'ILOR la cui iscrizione a ruolo era stata impugnata. Le cartelle esattoriali, quando venga definitivamente meno la legittimità dell'atto presupposto, possono essere annullate dal giudice tributario nel merito del titolo che ha dato luogo all'illegittima iscrizione del debito.
Quanto alla cartella impugnata dalla RI, relativa ad un debito tributario derivante dallo stesso accertamento, andava considerata travolta dall'avvenuta caducazione del titolo che aveva dato luogo alla complessiva iscrizione a ruolo.
Nei confronti della decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 l'amministrazione ricorrente assume che le cartelle, emesse in base a sentenza passata in giudicato, ed esaurientisi nell'intimazione di pagamento della somma dovuta in base ad essa, non potrebbero essere impugnate per far valere l'esistenza di un asserito precedente giudicato, formatosi in altro giudizio e concernente l'accertamento di una diversa imposta, quella di registro, in quanto la disposizione in rubrica ne consentirebbe l'impugnazione solo per vizi propri.
Con il secondo, subordinato, motivo, si duole della violazione dell'art. 2909 cod. civ., atteso che il giudicato formatosi successivamente dovrebbe prevalere sull'anteriore, e comunque non potrebbe essere invocato in un giudizio avente ad oggetto imposte di natura ed annualità diverse, dovendo esistere identità di rapporto giuridico.
In ulteriore subordine, lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 2 con riguardo alla cartella relativa ad ILOR emessa nei confronti della sola RI, che aveva presentato dichiarazione congiunta con il coniuge, assumendo che secondo la norma in rubrica sarebbero considerati soggetti passivi le persone fisiche nei confronti delle quali si verifichi il presupposto d'imposta in modo unitario ed autonomo.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
La cartella di pagamento, infatti, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (ex multis, Cass.n. 17937 del 2004, n. 15207 del 2000).
I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata: una siffatta eccezione, nondimeno, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 21477 del 2004, n. 7310 del 2006), non troverebbe spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giurisdizionali, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalla norme processuali, e non possono essere contestati dinanzi al giudice chiamato a conoscere della cartella di pagamento.
Il valore del bene definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro con la decisione del 1993 avrebbe potuto eventualmente esser fatto valere nel giudizio, avente ad oggetto la plusvalenza da cessione di quel bene, definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale in data 15 marzo 2001 divenuta definitiva, in base alla quale erano stati adottati gli atti oggetto del presente giudizio.
Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono dichiarate compensate le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4000,00, oltre a spese prenotate a debito. Dichiara compensate le spese per i gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011