Ordinanza 17 maggio 2025
- 1. Errata indicazione del contributo unificato? Si rischia la compensazione delle speseAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2025
- Riccardo Renzi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. I fatti oggetto del giudizio – 2. Il principio del decisum nella liquidazione delle spese – 3. La dichiarazione del difensore e i suoi effetti: tra ininfluenza giuridica e rilevanza equitativa – 4. La compensazione delle spese e il nuovo volto dell'art. 92 c.p.c. – 5. Brevi osservazioni La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 13145 del 17 maggio 2025, affronta con rigore sistematico il tema della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali. La Suprema Corte riafferma che la base per l'applicazione degli scaglioni tariffari non può essere individuata nelle dichiarazioni del difensore relative al …
Leggi di più… - Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 16 giugno 2025
sulla magistratura onoraria: - Mariaflora Di Giovanni*, Riforma magistratura onoraria, tappa epocale che va completata (Guida al diritto 21/2025, 10-12, editoriale) [*presidente nazionale dell'Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)] sul c.d. decreto PA: - DL 14.3.2025 n. 25 - L 9.5.2025 n. 69 [GU 13.5.25 n. 109, s.o. 16, in vigore dal 14 maggio 2025], Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 21/2025, 33-72) - guida alla lettura e mappa a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2025, 73-79) - commenti: - Oberdan Forlenza, Strumento legislativo poco idoneo per una materia …
Leggi di più… - https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 9 febbraio 2026
- Marina Crisafi · https://ildiritto.it/ · 25 maggio 2025
Aggravante della crudeltà Il reato di lesioni commesso con crudeltà (nella specie sigaretta spenta sul braccio della vittima) non si estingue per effetto della remissione di querela, in quanto procedibile d'ufficio. Lo rammenta la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 19050/2025, dando ragione al procuratore che aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imputato. La vicenda Nella vicenda, il tribunale di Castrovillari dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dalla crudeltà, di cui agli art. 582, 585, 57 e 61 n. 4, cod. pen. per essere lo stesso estinto per remissione …
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Sul provvedimento
Testo completo
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice d’appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se l’impugnazione è accolta. Nel caso di specie l’appellante aveva lamentato esclusivamente l’erronea compensazione parziale delle spese di lite e, quindi, chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato le spese processuali nella misura di € 620 (oltre accessori di legge su € 522), in luogo della ridotta misura di € 310 (oltre accessori di legge su € 261). Ragion per cui il valore del gravame era pari ad € 429,82 (€ 310 oltre accessori di legge su € 261). Pertanto, il giudice di appello, nel condannare la ZA al pagamento delle spese di quel grado in ragione della maggior somma di € 1.378, oltre accessori di legge (per un totale complessivo di euro 2.010,65), è incorso nel vizio denunciato. Egli, infatti, nel liquidare le spese di lite in favore dell’DE secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, avrebbe dovuto tenere conto di quelli dello scaglione sino ad € 1.100, motivo per cui avrebbe dovuto, non constando ragioni per discostarsi dai valori minimi già applicati nella 6 qui gravata sentenza, liquidare la somma di € 332 per compensi, oltre CPA, IVA e altri accessori di legge. Occorre qui ribadire che l’applicazione del principio del decisum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ne consegue che la sentenza va cassata, limitatamente al capo sulle spese del grado di appello. Inoltre, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito (ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c.), liquidando le spese dovute per il grado di appello nel totale di € 332 per compensi (per le quattro fasi considerate dal d.m.), oltre CPA, IVA e altri accessori di legge. 3. Nonostante l’accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio possono essere compensate. Vero è che, secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12770/2023), la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda” nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”. Senonché è di giustizia che l’errata dichiarazione del difensore non sia priva di rilievo ai fini della regolamentazione delle spese, essendo astrattamente idonea a indurre in errore il giudice che deve su di esse provvedere emanando il provvedimento conclusivo del giudizio dinanzi a lui;
sicché non è equo che i costi dell’impugnazione 7 resa necessaria dall’errore della parte ricadano sulla controparte, ove questa all’impugnazione stessa non abbia – come nella specie – neppure resistito;
e quell’errata dichiarazione può, allora, integrare una grave ed eccezionale ragione di integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Sul punto viene quindi affermato il seguente principio di diritto: <<la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore ha indotto giudice adito nella dello scaglione applicabile per liquidare le nel provvedimento da lui emesso>>. Il tenore della presente pronunzia - che è (non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame, ma) di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
e, decidendo nel merito, condanna SE ZA alla rifusione in favore della Agenzia delle entrate - Riscossione delle spese processuali del secondo grado, che si liquidano in euro 332 per compensi, oltre CPA, IVA e altri accessori di legge;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 8 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza